Lavoratori Socialmente Utili (LSU): chi sono, novità, normativa, contributi

Le novità per i Lavoratori Socialmente Utili e la guida su chi sono gli LSU, cosa fanno e quale compenso percepiscono

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I Lavoratori Socialmente Utili (LSU), ossia i soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, possono essere assunti dagli Enti pubblici sia a tempo determinato che indeterminato, con una modalità di selezione e assunzione semplificata.

Lo scopo è favorire la stabilizzazione di questi soggetti che si trovano in una situazione di svantaggio e che difficilmente potrebbero essere ricollocati nel mercato del lavoro.

Con il Decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge le regole riferite agli inserimenti dei LSU sono cambiate ancora e la scadenza per la stabilizzazione (cioè l’assunzione) dei LSU è stata prorogata al 30 giugno 2024 (invece del 30 dicembre 2023).

In questa guida vi spieghiamo tutte le novità valide nel 2024 per i LSU e facciamo chiarezza su chi sono i Lavoratori Socialmente Utili, cosa fanno, chi li paga e a quanto ammonta il loro compenso.

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, NOVITÀ 2024

Nel corso degli ultimi anni, il Governo ha previsto diverse novità per i Lavoratori Socialmente Utili (LSU).

In particolare:

  • con il Decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge il termine per la stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili è stato prorogato dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024. La proroga ha lo scopo di facilitare il completamento del processo di stabilizzazione dei LSU appartenenti al cosiddetto bacino storico nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Gli Enti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza che dovrà essere inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata specificati nella nota 68476 del 31 ottobre 2023, con copia conoscenza alla Regione di competenza;

Alla luce di queste novità è importante capire chi sono gli LSU e cosa sono i lavori socialmente utili.

CHI SONO I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)

I lavoratori socialmente utili (LSU) sono persone che si trovano in una situazione di svantaggio nell’accesso al mondo del lavoro e ricevono un sussidio dall’INPS per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Si tratta ad esempio dei disoccupati di lunga durata, percettori di sostegni al reddito ( es. cassa integrazione) o iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l’indennità.

Istituiti con la Legge 24 luglio 1981, n. 390 che introdusse la possibilità per i residenti nelle Regioni del Sud d’Italia di impiegare temporaneamente disoccupati e titolari di un trattamento di integrazione salariale, in opere e servizi di pubblica utilità, con il Decreto Legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, la disciplina degli LSU è stata riorganizzata.

Così i lavori socialmente utili, tra gli altri, sono stati estesi anche ai lavoratori in mobilità ed ai disoccupati di lunga durata.

A oggi, da un punto di vista legislativo, sono LSU, i lavoratori di cui:

  • all’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Ossia quei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;

  • all’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Ovvero, i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della  riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

Rientrano tra gli LSU anche i seguenti lavoratori:

  • quelli impegnati in attività di pubblica utilità;


L’INPS è tenuto per legge a corrispondere l’assegno ASU in favore dei lavoratori sopraindicati per i tipi di lavoro da loro svolti. Ovvero, i lavori socialmente utili.

In linea generale, gli LSU appartengono a tre principali categorie:

  • cosiddetta platea storica finanziata con le risorse statali del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (già Fondo per l’Occupazione);

  • categoria degli “autofinanziati” sostenuta con risorse proprie degli Enti presso cui si svolgono le attività (es. Comuni, Regioni, etc.);

  • categoria dei lavoratori, percettori di sostegni al reddito, utilizzati da Pubbliche Amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute.

Vediamo di cosa si occupano gli LSU.

COSA FANNO I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Gli LSU possono essere impegnati in lavori socialmente utili e progetti di lavori di pubblica utilità.

Ovvero:

  • per lavori di pubblica utilità si intende quelli mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d’impiego;

  • per lavori socialmente util, si intende quelli mirati alla qualificazione professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario.

I progetti di lavori socialmente utili sono generalmente promossi da:

  • Pubblica Amministrazione;

  • Enti Pubblici Economici;

  • società a prevalente partecipazione pubblica;

  • cooperative sociali.

Tutte queste attività, in pratica, sono riconducibili ai cd. “lavori socialmente utili”. Vediamo nel dettaglio cosa sono.

COSA SONO I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

L’INPS definisce i “Lavori Socialmente Utili” le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti. In particolare, i progetti di attività socialmente utili sono stati introdotti per sostenere persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale.

Accedono a tali progetti solo le categorie di lavoratori che abbiamo sopra presentato e che vengono appunto chiamati “LSU”.

ESEMPI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

I progetti dei lavori socialmente utili destinati agli LSU debbono rientrare, secondo il Decreto Legislativo 468 del 1997, nei settori della cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, nonché del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

Si deve tenere particolare riguardo ai seguenti ambiti:

  • cura e assistenza all’infanzia, adolescenza, anziani;

  • riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute;

  • interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

  • raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall’amianto;

  • miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell’agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell’agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell’acquacoltura e dell’agriturismo;

  • piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna;

  • adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;

  • iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
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COME FUNZIONANO I LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Il lavoro socialmente utile (LSU) è un’attività che mira alla realizzazione di opere e forniture di servizi per la collettività. Può essere svolto solo dagli LSU.

In pratica, il lavoro socialmente utile viene commissionato al Lavoratore Socialmente Utile dall’Ente proponente. Il lavoratore che svolge questa attività riceve in cambio un assegno dall’INPS.

Ricordiamo che il lavoro socialmente utile non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento del LSU.

Inoltre lo svolgimento di un lavoro socialmente utile non comporta in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dalle liste di mobilità.

Ma chi sceglie tali lavoratori e chi li paga? Scopriamolo insieme.

CHI SCEGLIE I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

L’individuazione dei singoli lavoratori aventi titolo a proseguire le attività socialmente utili è di competenza delle singole Regioni o Enti utilizzatori. L’Istituto riceve le informazioni necessarie per i pagamenti tramite ANPAL Servizi SpA (Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Quando l’ANPAL sarà soppressa, come confermato dal Decreto PA bis convertito in Legge, la gestione passerà al Ministero del Lavoro.

CHI PAGA I LAVORATORI SOCIALMENTE UNICI

Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato Assegno di Sussidio per Attività Socialmente Utili (ASU).

L’assegno ASU è erogato dall’INPS su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno in anno, un’apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino di pertinenza regionale.

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore.

A QUANTO AMMONTA LO STIPENDIO PER GLI LSU

Dal 1° gennaio 2024, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986. A definirlo è la Circolare INPS n. 25 del 29-01-2024.

Nel 2023 era pari a 656,44 euro mensili, a cui si aggiungevano eventuali assegni familiari, ove spettanti.

CONTRIBUTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Per i periodi d’impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l’assegno ASU, viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione.

Le condizioni per l’accredito della contribuzione, a seguito alle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state fornite dall’INPS nella Circolare del 7 ottobre 2016, n. 188 Per maggiori dettagli su come funzionano i contributi figurativi per LSU, vi consigliamo di leggere questa pagina INPS dedicata.

INCOMPATIBILITÀ E COMPATIBILITÀ LSU

L’assegno per LSU è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l’Ente utilizzatore può autorizzare un periodo di sospensione delle attività socialmente utili per il tempo corrispondente alla durata del contratto.

L’assegno, inoltre, è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti e con i trattamenti di pensionamento anticipato. I titolari di assegno o pensione di invalidità possono optare in favore dell’assegno ASU.

L’Assegno per i lavoratori socialmente utili, invece, è cumulabile con:

  • l’assegno ASU, gli assegni e le pensioni di invalidità civile, nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva;

  • i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell’iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nel limite massimo di euro 3.718,49 lorde percepite, nell’arco temporale di svolgimento del progetto;

  • i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di euro 309,87 mensili, opportunamente documentati.

QUANDO SI DECADE DA LSU

Le cause di decadenza dallo status di lavoratore socialmente utile sono disciplinate dall’articolo 11, Decreto legislativo 22 del 2015, e sono le seguenti:

  • perdita dello stato di disoccupazione;

  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni;

  • inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione;

  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’assegno ASU.

Anche il mancato rispetto delle norme in materia di condizionalità può determinare la decadenza dallo status di lavoratore socialmente utile.

NUOVE REGOLE PER ASSUNZIONI LSU NEGLI ENTI PUBBLICI

Dal 2023 – e dunque anche per il 2024 – con le disposizioni del Decreto PA bis convertito in Legge, i Lavoratori Socialmente Utili potranno essere assunti nelle Pubbliche Amministrazioni a tempo determinato o a tempo indeterminato. Come? Secondo questa procedura:

  • per accedere al pubblico impiego dovranno soltanto svolgere una prova selettiva adeguata alla tipologia della professionalità;

  • nella procedura di selezione inoltre vi sarà la valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.

Questa nuova misura è una possibilità per le PA. Ovvero, le Amministrazioni Pubbliche, secondo quanto previsto nel Decreto, hanno la facoltà ma non l’obbligo di assumere LSU nel proprio organico. Scopo della disposizione, che non prevede spese extra per lo stato, è potenziare l’organizzazione nelle PA.

Il Decreto precisa anche che:

  • le Pubbliche Amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente;

  • come specificato nel Decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2024, al posto del 31 dicembre 2023, il termine entro il quale tali soggetti possono essere assunti. La possibilità concerne assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, pari cioè a 59 milioni di euro annui, per la stabilizzazione dei lavoratori e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.

Le stabilizzazioni, valide fino al 30 giugno 2024, devono essere fatte seguendo le indicazioni presenti nella nota 68476 del 31 ottobre 2023. Ossia, gli Enti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza utilizzando questo modello (DOCX 35 Kb). Tale istanza dovrà essere inviata entro la nuova scadenza 2024 che sarà resa nota dal Ministero (e noi vi aggiorneremo) agli indirizzi di posta elettronica certificata specificati nella nota 68476 del 31 ottobre 2023, con copia conoscenza alla Regione di competenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI, AIUTI E AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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