Assegno di inclusione 2024: requisiti, a quanto ammonta, domanda

La guida dettagliata e aggiornata sull’Assegno di inclusione per capire come funziona questa nuova misura

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Dal 1° gennaio 2024 ha preso il via il nuovo Assegno di Inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli e che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. 

L’assegno di Inclusione ha un valore che può variare da un minimo di 480 euro annui ad un massimo di 6.000 euro annui, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, a cui si può aggiungere un importo massimo di 3.360 euro annui in caso di affitto.

Si rivolge ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni o chi è in situazioni svantaggiate.

Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti solo over 67 nonché altri familiari disabili gravi, inoltre è compatibile e si integra con l’Assegno unico universale. 

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è l’Assegno di Inclusione, chi ne ha diritto, come avviene il pagamento e quando e dove fare domanda.

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COS’È L’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e professionale, erogato dall’INPS dal 1° gennaio 2024. È destinata alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, un ultra 60enne o a nuclei familiari con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.

È stato introdotto dal Decreto lavoro convertito in Legge ed è disciplinato dal Decreto 13 dicembre 2023, n. 154 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.293 del 16-12-2023.

Per il 2024, le indicazioni utili per la gestione delle attività indirizzate ai beneficiari sono state fornite e riassunte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Nota n. 12607 del 16 luglio 2024, al fine di assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, tutti i requisiti richiesti, come funziona e ogni altra informazione utile.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) spetta in base a specifici requisiti, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno (o al contempo):


  • un minorenne;

  • una persona con almeno 60 anni di età;

  • una persona in condizione di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Con il Decreto Ministeriale 154 del 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in
    condizioni di svantaggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono già esistere prima della presentazione della domanda per l’ADI.

Nel dettaglio, sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, come chiarito nella Circolare INPS n.105 del 16-12-2023, le persone:

  • con disturbi mentali, inclusi ex degenti di ospedali psichiatrici;

  • con certificata disabilità fisica, psichica, o sensoriale superiore al 46%, necessitanti di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali o di supporto familiare;

  • con problematiche legate a dipendenze patologiche o abusi di sostanze, inserite in programmi di riabilitazione non residenziali;

  • vittime di tratta o violenza di genere. In particolare, le donne vittima di violenza, ai fini dell’accesso all’assegno di inclusione (ADI), possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE e potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati. A tal proposito vi invitiamo a leggere questa guida;

  • ex detenute nel primo anno successivo al termine della pena o ammesse a misure alternative alla detenzione;

  • fragilità sociali inserite in strutture di accoglienza o programmi di emergenza alloggiativa;

  • senza dimora iscritte nel registro della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 o in condizione di povertà estrema e senza dimora, secondo il Piano Povertà del 2021;

  • neomaggiorenni collocati fuori dalla famiglia di origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

  • con età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, viventi fuori dalla famiglia di origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e identificate come destinatarie di interventi per prevenire povertà ed esclusione sociale;

  • senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia e in carico ai servizi sociali territoriali.

Invece, non ha diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

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REQUISITI ASSEGNO DI INCLUSIONE

I nuclei familiari citati aventi diritto all’ADI devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente di una serie di requisiti.  Ovvero, l’Assegno di inclusione spetta se:

  • il richiedente è un cittadino europeo o ha un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251; In alternativa, l’ADI spetta ai chi dimostra di essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza;

  • nessun componente del nucleo familiare è intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

  • all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Per aver diritto all’ADI, poi bisogna:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, a prescindere dal reato commesso.

A questi requisiti generali, inoltre, si affiancano quelli di reddito. Le famiglie, infatti, devono rientrare entro determinate fasce ISEE per aver diritto all’Assegno di Inclusione. Vediamo nel dettaglio quali sono.

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QUALE ISEE AVERE PER L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Per avere diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare deve avere un ISEE in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.

Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere:

  • inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che vi spieghiamo più avanti.

  • il valore del reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che spieghiamo di seguito) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Mentre il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, se diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, deve essere non superiore a 30.000 euro (in pratica il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30mila euro, senza calcolare il valore della prima casa se quest’ultimo è al massimo di 150mila euro).

Infine, per quanto riguarda il valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, questo non deve superiore a una soglia di 6.000 euro. Ma tale soglia accresce di di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Inoltre, i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Maggiori dettagli, li trovate nella Circolare INPS n.105 del 16-12-2023 dell’INPS.

SCALA DI EQUIVALENZA ADI, COME SI CALCOLA

Per aver diritto all’Assegno di Inclusione (ADI), bisogna avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia annua (6.000 euro o 7.560 euro) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, che – attenzione – non è la scala di equivalenza ISEE (anche perché rispetto a questa è meno generosa e più stringente). Il parametro della scala di equivalenza, in questo caso, è pari a 1 per ogni componente ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  • di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

  • di 0,40 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

  • di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

  • di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;

  • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Scala di equivalenza assegno di inclusione

Ricordiamo inoltre che non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

L’INPS ha riportato diversi esempi e casi relativi all’applicazione della scala di equivalenza per determinare la soglia di accesso al beneficio, potete farmi un’idea consultando direttamente la Circolare n.105 del 16-12-2023.

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A QUANTO AMMONTA

L’importo dell’assegno di Inclusione varia in base alla composizione del nucleo familiare e dei requisiti di ISEE.

Si possono individuare due situazioni differenti.

1) L’Assegno di Inclusione ha un valore non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui (varia da 40 a 500 euro al mese), moltiplicato per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo 3.360 euro annui (280 euro al mese) per chi vive in affitto. È destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne, che possiedono un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno e rispettino specifici requisiti di cittadinanza, reddito e patrimoniali che spieghiamo di seguito.


2) Il valore dell’Assegno di Inclusione può salire ad un massimo di 7.560 euro annui (630 al mese) moltiplicato per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo 1.800 euro annui (150 al mese) per chi vive in affitto, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In questo caso, per averne diritto, oltre all’ISEE non superiore a 9.360 euro, il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell’approfondimento su Assegno di inclusione over 67.

Dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE, del reddito familiare, verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. L’Assegno di inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile. Si integra con l’assegno unico universale figli.

COME SI CALCOLA L’IMPORTO ADI

L’ADI consta di due parti:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. La soglia è di 7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

  • un contributo per l’affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili. Il massimo è di 1.800 euro – 150 euro mensili – per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ricordiamo però che, in caso di variazione del reddito ISEE, gli importi ADI di cui tenere conto, da marzo 2024, sono quelli indicati in questa guida.

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DOMANDA ONLINE ASSEGNO DI INCLUSIONE 2024

I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’Assegno di inclusione nel 2024 in modalità telematica, ossia online tramite il sito web dell’INPS, da questa pagina. Per accedere è necessario usare le credenziali SPID o CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica.

L’INPS, con il messaggio n.3525 del 10 giugno 2024 ha reso note le nuove modalità di richiesta, semplificate rispetto alle precedenti. Nel dettaglio, le nuove funzionalità consentiranno agli utenti interessati di:

  • modificare in autonomia i dati di residenza e i propri recapiti per eventuali comunicazioni;

  • trasmettere ogni aggiornamento sulla dimensione lavorativa dei componenti del proprio
    nucleo, tramite il cosiddetto modello “ADI-Com esteso”;

  • visualizzare gli intestatari delle carte di inclusione (nel caso sia stata richiesta
    l’individualizzazione della misura);

  • consultare lo stato della propria domanda, verificando anche l’importo disposto da INPS e i
    relativi dettagli di calcolo, aggiornati periodicamente su base mensile.

Sarà inoltre possibile, tramite la stessa procedura, visualizzare informazioni di dettaglio, quali
l’indicazione del componente del nucleo cui è attribuita la quota del canone di locazione, nonché gli
eventuali soggetti esclusi dalla scala di equivalenza per il calcolo complessivo dell’importo.

In alternativa è possibile rivolgersi a patronati e Centri di Assistenza Fiscale abilitati. Infatti, dal 1° gennaio 2024 patronati e CAF abilitati possono procedere per conto dei beneficiari ADI, inoltrando la richiesta e utilizzando i canali a loro disposizione.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio quali sono gli step da seguire.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda per l’Assegno di Inclusione (Adi) può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2024. Se si verificano le condizioni che riconoscono l’accesso alla misura, infatti, i potenziali beneficiari possono richiederlo in qualsiasi momento dell’anno.

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COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, ITER

I nuclei familiari che vogliono ottenere l’Assegno di Inclusione (ADI), dopo aver presentato domanda tramite l’INPS e seguire questo iter:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che avviene con l’aiuto dei CAF o dei Patronati abilitati. In pratica, il SIISL invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l’analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, dove viene fatta una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione;

  • aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (patto di servizio personalizzato). Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL). A questo punto, solo i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai Centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico sarà sospeso. Si specifica, inoltre, che, successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

La convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l’impiego e dei Comuni,
singoli o associati, può essere effettuata:

  • tramite la Piattaforma digitale SIISL dedicata ai beneficiari dell’assegno di inclusione;

  • con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio tutti gli step per l’attivazione, nonché quali sono i soggetti obbligati ad aderire e quelli invece esentati.

CHI DEVE RISPETTARE OBBLIGHI ADI

Devono rispettare gli obblighi connessi all’ADI sul patto per il lavoro (attivazione digitale e di servizio personalizzato) i seguenti soggetti:

  • componenti che esercitano la responsabilità genitoriale: sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura;

  • adesione volontaria: i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o sociale.

In merito alle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, inoltre, per il 2024 vale quanto ribadito nella Nota n. 12607 del 16 luglio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dove sono stati esposti i casi di:


  • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;

  • mantenimento del possesso dei requisiti;

  • cambi di residenza;

  • istanze di riesame.
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CHI NON DEVE RISPETTARE GLI OBBLIGHI ADI

Fatta salva la possibilità di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o sociale, sono esclusi dagli obblighi:

  • le persone occupate;

  • i frequentanti un regolare corso di studi;

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni. Ma anche i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato o i componenti affetti da malattie oncologiche;

  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di 3 anni o di 3 o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza;

  • i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

A proposito di obblighi, poi, vediamo quando un’offerta di lavoro può definirsi “adeguata” o congrua. Per conoscere nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È ADEGUATA

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto convertito in Legge  in caso di nuclei familiari con figli under 14 ha stabilito anche che vi è:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

COME VIENE EROGATO L’ADI, CARTA DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“. La Carta di inclusione ha queste caratteristiche:

  • permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;

  • di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;

  • viene consegnata 7 giorni dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale presso le sedi dell’ente gestore (attualmente è Poste Italiane);

  • può essere utilizzata per le stesse spese consentite dalla carta acquisti, cioè per gli acquisti presso negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie per beni non voluttuari o anche per il pagamento della spesa o delle utenze;

  • non può essere usata per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Inoltre, il Decreto 13 dicembre 2023 stabilisce che:

  • l’ADI può essere erogato suddividendo l’importo tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite;

  • il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione. In caso di più intestatari, la domanda identifica, di comune accordo, il componente cui attribuire il sostegno;

  • la richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata da qualsiasi membro maggiorenne del nucleo familiare considerato nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali. La suddivisione avviene solo se l’importo supera i 200 euro nel mese di erogazione. Nel caso di richiesta contestuale all’ADI, vengono emesse carte corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione;

  • se l’ADI viene erogato a un nucleo con un solo membro e questo decade, l’erogazione viene interrotta, e le somme non entrano nell’asse ereditario. Se l’ADI viene erogato a un nucleo con più membri e c’è una suddivisione in corso, in caso di decesso, le quote arretrate e non erogate vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

DATE PAGAMENTO ASSEGNO DI INCLUSIONE

Le famiglie beneficiare ricevono il pagamento dell’Assegno di Inclusione ogni mese. È l’INPS nel dettaglio che riconosce gli importi ai nuclei familiari, che hanno presentato domanda, purché risulti istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritto. Tutti gli altri, invece, riceveranno in versamenti in seguito.

In generale, il calendario pagamenti dell’Assegno di inclusione reso noto dall’INPS, per i mesi successivi, prevede che:

  • per chi presenta la domanda per la prima volta, il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese dopo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

  • i pagamenti successivi alla domanda, invece, verranno disposti ogni 27 del mese di competenza (a meno che, come successo ad maggio, il 27 non sia un giorno non lavorativo – in questo caso domenica – per cui l’INPS procede ad anticipare i versamenti al primo giorno utile).

I nuclei beneficiari riceveranno la comunicazione via SMS/Mail con l’invito a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione. A seguire, come disposto dal calendario pagamenti ADI, i pagamenti arriveranno ai cittadini che hanno invece già ottenuto almeno una mensilità, qualora permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione.

Si ricorda anche che, ai fini dell’erogazione dell’assegno di inclusione, per le domande che abbiano avuto esito positivo dell’istruttoria, è sempre necessaria, da parte di tutti i richiedenti l’accesso alla misura, l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, in mancanza delle quali non potrà essere disposto il pagamento.

Per approfondire, vi rimandiamo al calendario pagamenti Assegno di Inclusione nel 2024.

QUANTO MESI DURA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione è erogato ogni mese per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.

QUANDO DECADE L’ADI

Si può perdere il diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) se un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi previsti dal percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:

  • non si presenta presso i servizi sociali o per il lavoro senza giustificato motivo;

  • non sottoscrive i patti per l’inclusione o di servizio personalizzato;

  • non partecipa alle iniziative formative;

  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro adeguata;

  • presenta attestazioni mendaci;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare (non comunica cambiamenti di ISEE o di reddito);

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti, intento a svolgere attività di lavoro incompatibili con l’ADI;

  • se il nucleo familiare del beneficiario supera i limiti di reddito o patrimonio previsti dalla legge (ad esempio, ISEE superiore a 9.360 euro o patrimonio mobiliare oltre i 6.000 euro);

  • mancata comunicazione da parte dell’azienda in caso di attivazione e avvio di Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), finalizzati a favorire il reinserimento nella società e, in alcuni casi, nel mondo del lavoro. Questi tirocini fanno parte del Patto per l’Inclusione Sociale e, come specificato dalla Nota interna n.16331/2024 del Ministero del Lavoro, le aziende che ospitano tirocinanti inclusi nell’Adi devono comunicare correttamente l’instaurazione del rapporto di lavoro, utilizzando la categoria “09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. Un errore nella comunicazione può portare alla sospensione dei benefici dell’Adi.

SANZIONI

Previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono l’Assegno di Inclusione (ADI) senza averne diritto. Il Decreto lavoro convertito in Legge nello specifico, prevede reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Tra le novità più interessanti segnaliamo l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito. Vi invitiamo a consultare infine il nostro elenco aggiornato di tutti i bonus riconosciuti con ISEE sotto 15 000 euro.

A vostra disposizione anche l’elenco aggiornato dei bonus per chi ha perso il reddito di cittadinanza.

Poi, vi invitiamo a scoprire tutte le notizie su nuovi bonus e aiuti per le famiglie e lavoratori e la guida completa e aggiornata con tutti gli aiuti per le famiglie in difficoltà con reddito basso nel 2024.

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11 Commenti

Scrivi un commento
  1. Percepisco il RDC, da gennaio 2024 cosa devo fare per l’ADI? Devo nuovamente fare domanda e quindi ritirare nuova carta alla posta?

  2. Salve un informazione per favore
    Sono over 50 vivo da solo e in affitto
    e a settembre iniziero’ un percorso di studi frequentando un corso di secondo grado vorrei ottenere il diploma di geometra
    Posso fare richiesta di assegno di inclusione?
    Grazie

    • Per ottenere ADI deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e si parte dal fatto che dovrebbe avere in famiglia o un disabile o un minore oppure una persona over 60. Già questo la esclude dalla misura.

  3. Buonasera, nucleo familiare composto da madre single,minore,mia madre compirà 60 anni a dicembre, percepisco RDC attualmente da giugno 2023 eseguo Servizio Civile Universale. Chiedo se da gennaio 2024 devo chiedere ADI e dichiarare i compensi derivanti dal SCU, attualmente compatibili con RDC .
    Grazie
    Lucrezia

  4. Ancora una legge che non guarda alla famiglia con genitori monoreddito,ho tre figli di 29 ,24,16 i primi due lavorano saltuariamente,quando non lavorano l’ammortizzatore sociale per loro sono io l’unica fonte di reddito,ricorrendo spesso a prestiti bancari anche per fare la spesa.

    • Si, se rispetta tutti i requisiti richiesti (economici, di cittadinanza, sul tenore di vita ecc.). Guardi il paragrafo A CHI SPETTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

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