Assegno di inclusione 2024: cos’è, requisiti, quando fare domanda

La guida dettagliata e aggiornata sull’Assegno di inclusione per capire come funziona questa nuova misura

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Dal 1° gennaio 2024 arriva l’Assegno di Inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli e che sostituirà il Reddito di Cittadinanza. 

Il Decreto attuativo ha confermato che l’assegno di Inclusione ha un valore che può variare da un minimo di 480 euro annui ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza a cui si può aggiungere al massimo 3.360 euro annui in caso di affitto.

Si rivolge ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni o chi è in situazioni svantaggiate.

Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti solo over 67 nonché altri familiari disabili gravi, inoltre è compatibile e si integra con l’Assegno unico universale. 

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è l’Assegno di Inclusione, come funziona, a chi spetta e tutte le regole in base alla normativa contenuta nel Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2023, di cui rendiamo disponibile i testi a fine articolo.

COS’È L’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e professionale, richiedibile dal 18 dicembre 2023 via INPS, ma che sarà erogato dal 1° gennaio 2024. È destinata alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, un ultra 60enne o a nuclei familiari con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.

È stato introdotto dal Decreto lavoro convertito in Legge ed è disciplinato dal Decreto 13 dicembre 2023, n. 154 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.293 del 16-12-2023.

Vediamo ora nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, tutti i requisiti richiesti, come funziona e ogni altra informazione utile.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) spetta in base a specifici requisiti, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno (o al contempo):


  • un minorenne;

  • una persona con almeno 60 anni di età;

  • una persona in condizione di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Con il Decreto Ministeriale 154 del 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in
    condizioni di svantaggio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5.

Invece, non ha diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

CHI SONO LE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

L’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 154 del 2023 stabilisce che per ottenere l’ADI, la condizione di svantaggio deve essere strettamente collegata agli obiettivi e alla durata degli interventi nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o nel progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono già esistere prima della presentazione della domanda per l’ADI. Dunque, sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, come chiarito nella Circolare INPS n.105 del 16-12-2023, le persone:

  • con disturbi mentali, inclusi ex degenti di ospedali psichiatrici;

  • con certificata disabilità fisica, psichica, o sensoriale superiore al 46%, necessitanti di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali o di supporto familiare;

  • con problematiche legate a dipendenze patologiche o abusi di sostanze, inserite in programmi di riabilitazione non residenziali;

  • vittime di tratta o violenza di genere. In particolare, le donne vittima di violenza, ai fini dell’accesso all’assegno di inclusione (ADI), possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE e potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati. A tal proposito vi invitiamo a leggere questa guida;

  • ex detenute nel primo anno successivo al termine della pena o ammesse a misure alternative alla detenzione;

  • fragilità sociali inserite in strutture di accoglienza o programmi di emergenza alloggiativa;

  • senza dimora iscritte nel registro della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 o in condizione di povertà estrema e senza dimora, secondo il Piano Povertà del 2021;

  • neomaggiorenni collocati fuori dalla famiglia di origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

  • con età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, viventi fuori dalla famiglia di origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e identificate come destinatarie di interventi per prevenire povertà ed esclusione sociale;

  • senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia e in carico ai servizi sociali territoriali.

ASSEGNO DI INCLUSIONE OVER 60

Spesso si sente parlare dell’Assegno di inclusione per over 60. Ma quando spetta? In linea generale, come abbiamo visto tra i requisiti, l’assegno spetta ai nuclei familiari nei casi in cui un over 60 è in famiglia.

Ma, specifichiamo anche che l’Assegno di Inclusione spetta anche agli over 60 single, cioè coloro che abbiano superato i 60 anni di età e vivono soli. In questa circostanza, considerando la scala di equivalenza fissata a 1, l’importo previsto sarà di 500 euro mensili. Per le persone single al di sotto dei 60 anni, non è possibile accedere all’Assegno di Inclusione, ma possono invece beneficiare del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Dai 67 anni in poi, invece, si ha diritto all’assegno di inclusione per over 67.

QUANDO FARE DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

A partire dal 18 dicembre 2023, è consentito richiedere l’Assegno di Inclusione, seguendo le linee guida dell’INPS pubblicate con la Circolare INPS n.105 del 16-12-2023 e che vi spieghiamo in questa guida.

Tuttavia, è importante specificare che l’erogazione effettiva dell’Assegno di Inclusione avverrà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Sempre da quella data si potrà presentare domanda non solo online, ma anche tramite CAF o patronati. In questa guida trovate maggiori dettagli su quando è possibile presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione, seguendo le direttive INPS.

Ricordiamo che possono presentare domanda per la misura solo coloro che sono in possesso di specifici requisiti. Vediamoli insieme.

REQUISITI ASSEGNO DI INCLUSIONE

I nuclei familiari citati aventi diritto all’ADI devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente di una serie di requisiti.  Ovvero, l’Assegno di inclusione è una misura condizionata:

  • al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza;

  • alla valutazione della condizione economica;

  • all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Vediamoli nel dettaglio.

1) REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

  • cittadino europeo o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

  • residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Per questa misura, la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di:

  • assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi;

  • assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 2 mesi continuativi o a 4 mesi complessivi nell’arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute. Per aver diritto all’ADI, poi bisogna:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, a prescindere dal reato commesso.

2) REQUISITI ECONOMICI E SUL TENORE DI VITA

Per ottenere l’ADI bisogna anche essere in possesso a specifici requisiti economici. Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Con riferimento alla condizione economica vera e propria, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:


  • il valore del reddito familiare deve essere inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che vi spieghiamo più avanti. Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti. Va fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione (ADI), di Reddito di Cittadinanza oppure di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

  • il valore del reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che spieghiamo di seguito) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro (in pratica il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30mila euro, senza calcolare il valore della prima casa se quest’ultimo è al massimo di 150mila euro);

  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Maggiori dettagli, li trovate nella Circolare INPS n.105 del 16-12-2023 dell’INPS.

COME SI CALCOLA IL REDDITO FAMILIARE, SCALA DI EQUIVALENZA

Per il calcolo del reddito familiare e la verifica del requisito ISEE non superiore a 9.360 euro, l’INPS, sottrae dall’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario, considerando anche il reddito di cittadinanza o altre misure contro la povertà.

Inoltre:

  • il reddito familiare è determinato detraendo dai redditi inclusi nell’ISEE i trattamenti assistenziali e pensioni dirette e indirette, con alcune eccezioni;

  • non vengono considerati nell’ISEE l’Assegno di Inclusione e altre prestazioni sociali;

  • i compensi per il lavoro sportivo dilettantistico sono inclusi nel reddito familiare fino a un importo di 15.000 euro annui.

La verifica dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene tramite l’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. I redditi e beni patrimoniali non inclusi nell’ISEE devono essere dichiarati al momento della richiesta del beneficio.

Poi, come accennato, per aver diritto all’Assegno di Inclusione (ADI), bisogna avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia annua (6.000 euro o 7.560 euro) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza, è pari a 1 per ogni componente ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

  • di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente secondo quanto previsto dall’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

  • di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

  • di 0,40 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;

  • di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

  • di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;

  • di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Scala di equivalenza assegno di inclusione

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia. La scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione è meno generosa rispetto al RdC o alla scala di equivalenza ISEE, per alcune categorie di nuclei beneficiari. In particolare,

L’articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 154 del 2023 fornisce chiarimenti sull’applicazione della scala di equivalenza, specificando quanto segue:

  • ai minori di età con disabilità o non autosufficienti, conformemente all’allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013, si applica il parametro di 0,50;

  • per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica Amministrazione, il parametro di 0,30 che incrementa la scala di equivalenza si riferisce ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica Amministrazione, come definito all’articolo 1, comma 1, del Decreto lavoro convertito in legge.

ESEMPI

Ecco alcuni esempi forniti da INPS, nella Circolare n.105 del 16-12-2023, relativi all’applicazione della scala di equivalenza per determinare la soglia di accesso al beneficio:

  • nucleo familiare con un adulto in condizione di disabilità: soglia di reddito annuo 6.000 euro (parametro 1);
  • nucleo familiare con due adulti, di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza: soglia di reddito annuo 7.800 euro (parametro 1,30);
  • nucleo familiare con due adulti e due figli minori sopra i tre anni: Soglia di reddito annuo 7.800 euro (parametro 1,30);
  • nucleo familiare con due figli minori, di cui uno sotto i tre anni: soglia di reddito annuo 10.200 euro (parametro 1,70);
  • nucleo familiare con due adulti e tre figli minori: soglia di reddito annuo 10.800 euro (parametro 1,80);
  • nucleo familiare con due adulti e un figlio minore disabile: soglia di reddito annuo 11.400 euro (parametro 1,90).

ELEMENTI ESCLUSI DAI REQUISITI ECONOMICI

Non saranno inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI):


  • gli arretrati;

  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI), individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;

  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI);

  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Inoltre, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell’Assegno di Inclusione (ADI), il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ferme restando le seguenti disposizioni:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. In aggiunta, l’articolo 8, comma 13, del Decreto Ministeriale n. 154 del 2023 stabilisce che, ad eccezione delle variazioni dovute a decessi e nascite, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), un nuovo nucleo familiare può presentare una nuova domanda per l’ADI, con conseguente cessazione degli effetti della domanda precedente;

  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile e non ha figli.

COME FARE DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) potrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS:


  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);

  • presso gli Istituti di patronato.

Alla domanda vanno allegate alcune informazioni. In primis, è obbligatoria la presenza dell’attestazione ISEE è obbligatoria al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui non sia disponibile un ISEE in corso di validità, per le domande presentate fino a febbraio 2024, la verifica dei requisiti per gennaio e febbraio 2024 si basa sull’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Dal marzo 2024, la prestazione sarà sospesa in assenza di un nuovo ISEE.

L’INPS riconosce l’ADI previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste. Una volta effettuata la richiesta, inizia l’iter per ottenere l’ADI mediante una prima convocazione.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE BENEFICIARI ADI

La convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l’impiego e dei Comuni,
singoli o associati, può essere effettuata:

  • tramite la Piattaforma digitale SIISL dedicata ai beneficiari dell’assegno di inclusione;

  • con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

L’INPS informa il soggetto richiedente che, al fine di ottenere il beneficio, deve procedere all’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale, e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati alla attività di intermediazione. La richiesta può essere presentata – come accennato – presso patronati e centri di assistenza fiscale che risultano convenzionati con l’INPS.

COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, ITER

I nuclei familiari che vogliono ottenere l’Assegno di Inclusione (ADI) devono presentare domanda tramite l’INPS e seguire questo iter:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli;

  • aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (patto di servizio personalizzato). Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR. Prevista anche la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità (PUC).

Ora scopriamo insieme i dettagli di questi passaggi propedeutici all’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI). 

1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE E DI INCLUSIONE

Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari seguiranno questo iter:

  • si avvia un percorso che inizia con l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). L’iscrizione al SIISL avviene con l’aiuto dei CAF o dei Patronati abilitati. In pratica, il SIISL invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l’analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;

  • i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale;

  • successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso;

  • viene fatta la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione, fatta dai servizi sociali. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta da un’équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo  operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

Con uno o più Decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza unificata, saranno definite le modalità di richiesta della misura, quelle di attivazione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale. Da definire anche gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale, la definizione di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, le modalità di conferma della condizione del nucleo. Intanto, vediamo come funziona il secondo step dopo il patto di attivazione digitale.

2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

A questo punto, solo i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai Centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico sarà sospeso. Si specifica, inoltre, che, successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

L’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul patto per il lavoro per percettori di ADI.

Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), vediamo i dettagli.

CHI DEVE RISPETTARE OBBLIGHI ADI

Devono rispettare gli obblighi connessi all’ADI sul patto per il lavoro (attivazione digitale e di servizio personalizzato) i seguenti soggetti:

  • componenti che esercitano la responsabilità genitoriale: sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura;

  • adesione volontaria: i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o sociale.

CHI NON DEVE RISPETTARE GLI OBBLIGHI ADI

Fatta salva la possibilità di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o sociale, sono esclusi dagli obblighi:

  • le persone occupate;

  • i frequentanti un regolare corso di studi;

  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni. Ma anche i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato o i componenti affetti da malattie oncologiche;

  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di 3 anni o di 3 o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza;

  • i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

A proposito di obblighi, poi, vediamo quando un’offerta di lavoro può definirsi “adeguata” o congrua. Per conoscere nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È ADEGUATA

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto convertito in Legge  in caso di nuclei familiari con figli under 14 ha stabilito anche che vi è:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

COMPATIBILITÀ ADI

L’Assegno di Inclusione (ADI) è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le altre condizioni. Ecco gli altri dettagli sulla misura:

  • ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE;

  • la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 6 mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a 10 mesi anche non continuativi;

  • non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 6 mesi continuativi o a 10 mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

Vediamo, poi, cosa accade in caso subentri extra reddito da lavoro dipendente o autonomo per i percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI). In primo luogo, INPS nella Circolare n.105 del 16-12-2023 chiarisce che lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, è compatibile con l’ADI, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del
mantenimento del beneficio.

Però, coloro che ricevono l’ADI devono informare l’INPS riguardo a eventuali rapporti di lavoro già esistenti al momento della presentazione della domanda, utilizzando l’apposito modello “Adi-Com ridotto”. Stesso sistema anche per ogni variazione nelle condizioni occupazionali durante l’erogazione della misura, da comunicare attraverso l’apposito modello “Adi-Com Esteso”. Per conoscere nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

ADI E LAVORO DIPENDENTE

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), il maggior reddito da lavoro percepito non andrà a intaccare il beneficio economico entro il limite massimo di 30.000 euro lordi annui.

Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite, riferimento alla parte eccedente. Del reddito da lavoro eccedente si tiene conto a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività deve comunque essere comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio, secondo modalità definite dall’Istituto. Ovvero, utilizzando il modello “Adi-Com Esteso”. L’INPS calcola esclusivamente la parte eccedente il limite di 3.000 euro annui lordi e fornisce questa informazione al Sistema Informativo Integrato di Servizio Lavoro (SIISL).

Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

ADI E AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI) è soggetta a specifiche regole (in fase di definizione). Ovvero:

  • deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo;

  • il reddito che produce sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di Inclusione (ADI) per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio, a questo punto:

  • è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente;

  • concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.

ADI E PERCORSI DI POLITICA DEL LAVORO CON INDENNITÀ

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione (comunque denominati), o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

ADI E PENSIONE

In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.

ADI E DISOCCUPAZIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (come, ad esempio, NASPI e DIS COLL). Gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Nel nostro articolo di approfondimento vi spieghiamo nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili. Ora, intanto, vediamo quali sono gli incentivi per chi assume i beneficiari ADI.

COMPATIBILITÀ TRA ADI E ASSEGNO UNICO FIGLI

L’Assegno di inclusione è compatibile con l’Assegno unico figli, ma quest’ultimo non verrà erogato in automatico come accaduto in passato con il Reddito di cittadinanza. Infatti, sarà necessario presentare una nuova domanda. Con il Messaggio n. 2632 del 12-07-2023, infatti, l’INPS ha confermato la compatibilità dell’Assegno di inclusione con l’Assegno unico figli, sottolineando che chi percepirà l’ADI nel 2024 (al posto del Reddito di Cittadinanza), non perderà l’Assegno Unico Figli, ma dovrà appunto presentare una nuova domanda.

La nuova richiesta deve essere presentata anche da chi, nel 2023, smette di ricevere il Reddito di Cittadinanza, allo scadere cioè dei sette mesi previsti dalla nuova normativa transitoria, che vi abbiamo illustrato nella nostra guida, che porterà alla disattivazione definitiva della card RdC.

A QUANTO AMMONTA

L’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare e dei requisiti di ISEE.

Si possono individuare due situazioni differenti.

1) L’Assegno di Inclusione ha un valore non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui (varia da 40 a 500 euro al mese), moltiplicato per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo 3.360 euro annui (280 euro al mese) per chi vive in affitto. È destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne, che possiedono un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno e rispettino specifici requisiti di cittadinanza, reddito e patrimoniali che spieghiamo di seguito.


2) Il valore dell’Assegno di Inclusione può salire ad un massimo di 7.560 euro annui (630 al mese) moltiplicato per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo 1.800 euro annui (150 al mese) per chi vive in affitto, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In questo caso, per averne diritto, oltre all’ISEE non superiore a 9.360 euro, il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell’approfondimento su Assegno di inclusione over 67.

Dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE, del reddito familiare, verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita. L’Assegno di inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile. Si integra con l’assegno unico universale figli.

COME SI CALCOLA L’IMPORTO ADI

L’ADI consta di due parti:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. La soglia è di 7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

  • un contributo per l’affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili. Il massimo è di 1.800 euro – 150 euro mensili – per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio di integrazione al reddito ADI tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare. Come vi abbiamo accennato, viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.

Volendo riassumere il tutto con una formula per calcolare l’ADI, sarebbe:

  • [(Reddito familiare massimo – reddito familiare) + canone locazione annuo*] :12 = beneficio mensile.

Inoltre, come vi abbiamo già detto, l’Assegno di inclusione è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio dell’Assegno di inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro focus su Assegno di inclusione over 67.

ESEMPI IMPORTI ASSEGNO DI INCLUSIONE

1) Consideriamo, come esempio, che il nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità, soddisfacente i requisiti per l’accesso all’Adi, e una scala di equivalenza di 1,9:

Caso 1. Il nucleo vive in una casa di proprietà con un reddito annuo di 3.500 euro. Spetta la sola quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. La Quota A è (6.000 * 1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.

Caso 2. Il nucleo vive in una casa in affitto con un canone annuo di 3.360 euro e un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al nucleo spettano sia la quota A che la quota B. La Quota A è (6.000 * 1,9) – 6.000 = 5.400 euro annui, pari a 450 euro mensili. La Quota B è  3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili. Totale = 5.400 + 3.360 = 8.760 euro annui, pari a 730 euro mensili.


2) Consideriamo un nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori, uno dei quali di età inferiore a tre anni, soddisfacente i requisiti per l’accesso all’Adi, e una scala di equivalenza di 1,7.

Caso 1. Il nucleo vive in una casa di proprietà con un reddito annuo di 4.500 euro. Spetta solo la quota A. La Quota A è (6.000 * 1,7) – 4.500 = 5.700 euro annui, pari a 475 euro mensili.

Caso 2. Il nucleo vive in una casa in affitto con un canone annuo di 5.600 euro e un reddito familiare annuo di 7.000 euro. Al nucleo spettano sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto per l’affitto. La Quota A è (6.000 * 1,7) – 7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili. La Quota B è 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili. Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili.


3) Consideriamo, come esempio, il nucleo familiare composto da 2 adulti, uno con disabilità, senza specifica indicazione di un componente con carichi di cura, soddisfacente i requisiti per l’accesso all’ADI e una scala di equivalenza di 1,5.

Caso 1. Il nucleo vive in una casa di proprietà con un reddito familiare annuo di 5.500 euro. Spetta solo la quota A. La Quota A è  (6.000 * 1,5) – 5.500 = 3.500 euro annui, pari a 291,67 euro mensili.

COME VIENE EROGATO L’ADI, CARTA DI INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“. La Carta di inclusione ha queste caratteristiche:

  • permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;

  • di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione;

  • viene consegnata 7 giorni dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale presso le sedi dell’ente gestore (attualmente è Poste Italiane);

  • può essere utilizzata per le stesse spese consentite dalla carta acquisti, cioè per gli acquisti presso negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie per beni non voluttuari o anche per il pagamento della spesa o delle utenze;

  • non può essere usata per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Inoltre, il Decreto 13 dicembre 2023 stabilisce che:

  • l’ADI può essere erogato suddividendo l’importo tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite;

  • il sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto indicato nella richiesta di individualizzazione. In caso di più intestatari, la domanda identifica, di comune accordo, il componente cui attribuire il sostegno;

  • la richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata da qualsiasi membro maggiorenne del nucleo familiare considerato nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilità genitoriali. La suddivisione avviene solo se l’importo supera i 200 euro nel mese di erogazione. Nel caso di richiesta contestuale all’ADI, vengono emesse carte corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione;

  • se l’ADI viene erogato a un nucleo con un solo membro e questo decade, l’erogazione viene interrotta, e le somme non entrano nell’asse ereditario. Se l’ADI viene erogato a un nucleo con più membri e c’è una suddivisione in corso, in caso di decesso, le quote arretrate e non erogate vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

Per la prima fase di avvio, l’emissione della Carta di inclusione verrà gestita allo stesso modo in cui si effettua la richiesta della carta acquisti ossia rivolgendosi agli sportelli di Poste Italiane. La consegna avviene presso gli uffici postali dopo il primo pagamento, e i beneficiari sono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail.

QUANDO VIENE PAGATO L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

L’ADI arriva dal 1° gennaio 2024 per chi presenta richiesta – con esito positivo – dal 18 dicembre 2023. Nella Circolare n.105 del 16-12-2023, INPS spiega anche che il pagamento della prestazione è possibile al risultato positivo dell’istruttoria, e il beneficio economico dell’ADI ha inizio dal mese successivo alla firma del PAD da parte del richiedente. Ecco alcuni esempi indicativi – come riportati da INPS – riguardo alla tempistica per il riconoscimento del beneficio economico, considerando il momento di sottoscrizione del PAD:

  • domanda presentata a dicembre, PAD sottoscritto a dicembre, esito positivo a gennaio, avvio pagamento a gennaio, decorrenza beneficio a gennaio;

  • domanda presentata a dicembre, PAD sottoscritto a dicembre, esito positivo a marzo, avvio pagamento a marzo, decorrenza beneficio a gennaio;

  • domanda presentata a gennaio, PAD sottoscritto a maggio, esito positivo a febbraio, avvio pagamento a giugno, decorrenza beneficio a giugno.

Per approfondire, vi rimandiamo al calendario pagamenti Assegno di Inclusione nel 2024.

QUANTO DURA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

L’Assegno di Inclusione è erogato ogni mese per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.

QUANDO DECADE L’ADI

Si può perdere il diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) se un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi previsti dal percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:

  • non si presenta presso i servizi sociali o per il lavoro senza giustificato motivo;

  • non sottoscrive i patti per l’inclusione o di servizio personalizzato;

  • non partecipa alle iniziative formative;

  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro adeguata;

  • presenta attestazioni mendaci;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare (non comunica cambiamenti di ISEE o di reddito);

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti, intento a svolgere attività di lavoro incompatibili con l’ADI.

NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Il Decreto lavoro convertito in Legge 2023 prevede degli incentivi per chi assume i percettori di Assegno di Inclusione (ADI), oltre ad altri bonus assunzioni che vi illustriamo in questo focus. In particolare:

  • per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) la norma prevede l’esonero totale dai contributi dovuti (escluso INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua). L’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI o SFL vale per i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche per i contratti di apprendistato;

  • nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, il testo del Decreto prevede, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).

La norma inoltre, stabilisce che:

  • ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavori;

  • nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Se volete ulteriori dettagli su come funziona lo sgravio fiscale ora vigente, confermato dalla Legge di Bilancio 2023, per chi assume coloro che sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza, vi consigliamo di leggere questo focus. Se volete scoprire quali sono tutte le agevolazioni già in vigore, vi invitiamo a leggere l’approfondimento sugli incentivi alle assunzioni 2023.

CONTROLLI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dall’ADI, il Decreto lavoro convertito in legge intensifica i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà a tal fine accesso:

  • a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS;

  • alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

Il Governo ha previsto anche l’avvio di un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione (ADI), contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva.

SANZIONI

Previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono l’Assegno di Inclusione (ADI) senza averne diritto. Il Decreto lavoro convertito in Legge nello specifico, prevede reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

FAQ E ASSISTENZA

Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti le FAQ sull’Assegno di inclusione, ossia le risposte alle domande frequenti utili per coloro che intendono usufruire della misura dal 1° gennaio 2024. Vi invitiamo a consultarle per ogni dubbio. In questa pagina, trovate le FAQ relative alle altre misure di inclusione sociale. Per saperne di più è utile consultare anche queste slide. Infine, per i cittadini è sempre disponibile il servizio di Urp Online del Dicastero.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

INTERESSANTI APPROFONDIMENTI CORRELATI

Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo la lettura del nostro articolo per conoscere nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili e il nostro approfondimento sul nuovo piano di assunzioni NEET, poveri e beneficiari di ADI. Interessante anche la proposta di estendere l’assegno di inclusione alle donne vittime di violenza nel 2024.

Tra le novità più interessanti segnaliamo l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito. Vi invitiamo a consultare infine il nostro elenco aggiornato di tutti i bonus riconosciuti con ISEE sotto 15 000 euro.

Poi, vi invitiamo a scoprire tutte le notizie su nuovi bonus e aiuti per le famiglie e lavoratori oltre agli aiuti per le imprese.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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11 Commenti

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  1. Percepisco il RDC, da gennaio 2024 cosa devo fare per l’ADI? Devo nuovamente fare domanda e quindi ritirare nuova carta alla posta?

  2. Salve un informazione per favore
    Sono over 50 vivo da solo e in affitto
    e a settembre iniziero’ un percorso di studi frequentando un corso di secondo grado vorrei ottenere il diploma di geometra
    Posso fare richiesta di assegno di inclusione?
    Grazie

    • Per ottenere ADI deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e si parte dal fatto che dovrebbe avere in famiglia o un disabile o un minore oppure una persona over 60. Già questo la esclude dalla misura.

  3. Buonasera, nucleo familiare composto da madre single,minore,mia madre compirà 60 anni a dicembre, percepisco RDC attualmente da giugno 2023 eseguo Servizio Civile Universale. Chiedo se da gennaio 2024 devo chiedere ADI e dichiarare i compensi derivanti dal SCU, attualmente compatibili con RDC .
    Grazie
    Lucrezia

  4. Ancora una legge che non guarda alla famiglia con genitori monoreddito,ho tre figli di 29 ,24,16 i primi due lavorano saltuariamente,quando non lavorano l’ammortizzatore sociale per loro sono io l’unica fonte di reddito,ricorrendo spesso a prestiti bancari anche per fare la spesa.

    • Si, se rispetta tutti i requisiti richiesti (economici, di cittadinanza, sul tenore di vita ecc.). Guardi il paragrafo A CHI SPETTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

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