Dal 1° gennaio 2024 sarà introdotto l’Assegno di Inclusione (ADI) una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli che sostituirà il Reddito di Cittadinanza.
L’Assegno di Inclusione ha un valore che varia da un minimo di 480 euro annui ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza a cui si può aggiungere al massimo 3.360 euro annui in caso di affitto. Si rivolge ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni. Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti solo over 67 e altri familiari disabili gravi.
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è l’Assegno di Inclusione, come funziona, a chi spetta e tutte le regole in base a quanto previsto dal Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 che lo ha istituito, di cui rendiamo disponibile il testo a fine articolo.
COS’È L’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)
L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale che sarà attiva dal 1° gennaio 2024. È destinata alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne. Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione è subordinato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa oltre al possesso dei requisiti di accesso.
A QUANTO AMMONTA
L’importo varia in base alla composizione del nucleo familiare e dei requisiti di ISEE. Si possono individuare due situazioni differenti.
1) L’Assegno di Inclusione ha un valore non inferiore a 480 euro annui e non superiore a 6.000 euro annui (varia da 40 a 500 euro al mese), moltiplicato per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo 3.360 euro annui (280 euro al mese) per chi vive in affitto. È destinato alle famiglie al cui interno si trovano almeno: una persona disabile, oppure un minore, oppure un ultra 60enne, che possiedono un ISEE non superiore a 9.360 euro all’anno e rispettino specifici requisiti di cittadinanza, reddito e patrimoniali che spieghiamo di seguito.
2) Il valore dell’Assegno di Inclusione può salire ad un massimo di 7.560 euro annui (630 al mese) moltiplicato per la scala di equivalenza a cui si possono aggiungere al massimo 1.800 euro annui (150 al mese) per chi vive in affitto, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. In questo caso, per averne diritto, oltre all’ISEE non superiore a 9.360 euro, il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell’approfondimento su quella che viene definita la nuova pensione di cittadinanza.
Dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE, del reddito familiare, verranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
L’Assegno di inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile;
Vediamo ora nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione introdotto dal Decreto lavoro 2023, tutti i requisiti richiesti, come funziona e ogni altra informazione utile.
A CHI SPETTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE
L’Assegno di Inclusione (ADI) spetta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno (o al contempo):
- un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- un minorenne;
- una persona con almeno 60 anni di età;
Non ha diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Inoltre, i nuclei familiari citati devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente di una serie di requisiti. Vediamoli nel dettaglio.
REQUISITI DI CITTADINANZA
In primis, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;
- devono essere residenti in Italia anche i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Per questa misura, la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di:
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi;
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell’arco di 18 mesi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 2 mesi continuativi o a 4 mesi complessivi nell’arco di 18 mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
REQUISITI SUL TENORE DI VITA
Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;
- per il richiedente dell’Assegno di Inclusione (ADI), deve esserci la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
REQUISITI ECONOMICI
Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
- il valore del reddito familiare deve essere inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza che vi spieghiamo più avanti. Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti. Va fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione (ADI), di Reddito di Cittadinanza oppure di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
- il valore del reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che spieghiamo di seguito) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro (in pratica il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30mila euro, senza calcolare il valore della prima casa se quest’ultimo è al massimo di 150mila euro);
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
COME SI CALCOLA IL REDDITO FAMILIARE, SCALA DI EQUIVALENZA
Come accennato, per aver diritto all’Assegno di Inclusione (ADI), bisogna avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia annua (6.000 euro o 7.560 euro) moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il parametro della scala di equivalenza, è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato:
- di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
- di 0,5 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea;
- di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;
- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo;
- fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.
ELEMENTI ESCLUSI DAI REQUISITI
Non saranno inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI):
- le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
- gli arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI), individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI);
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Inoltre, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’Assegno di Inclusione (ADI), il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ferme restando le seguenti disposizioni:
- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile e non ha figli.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INCLUSIONE
L’Assegno di Inclusione (ADI) potrà essere richiesto con modalità telematiche tramite il sito web dell’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste. Una volta effettuata la richiesta, inizia l’iter per ottenere l’ADI.
COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, ITER
I nuclei familiari che vogliono ottenere l’Assegno di Inclusione (ADI) devono presentare domanda tramite l’INPS e seguire questo iter:
- sottoscrivere il patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli;
- aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (patto di servizio personalizzato). Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.
Scopriamo insieme i dettagli di questi passaggi propedeutici all’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI).
1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE E DI INCLUSIONE
Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari seguiranno questo iter:
- convocazione dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;
- avvio di un percorso inizia con l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). L’iscrizione al SIISL avviene con l’aiuto dei CAF o dei Patronati abilitati;
- valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione, fatta dai servizi sociali.
2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
A questo punto, solo i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico sarà sospeso.
L’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul patto per il lavoro per percettori di ADI.
COME VIENE EROGATO L’ADI, CARTA DI INCLUSIONE
L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione“. La Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
La Carta di Inclusione può essere utilizzata per le stesse spese consentite dalla carta acquisti. E’ vietato l’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Per la prima fase di avvio, l’emissione della Carta di inclusione verrà gestita allo stesso modo in cui si effettua la richiesta della carta acquisti ossia rivolgendosi agli sportelli di Poste Italiane. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste) avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Quando scadrà il contratto con Poste potrebbe essere individuato un nuovo gestore, tuttavia il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio.
QUANTO DURA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
QUANDO DECADE L’ADI
Si può perdere il diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) se un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi previsti dal percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa:
- non si presenta presso i servizi sociali o per il lavoro senza giustificato motivo;
- non sottoscrive i patti per l’inclusione o di servizio personalizzato;
- non partecipa alle iniziative formative;
- non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro adeguata;
- presenta attestazioni mendaci;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare (non comunica cambiamenti di ISEE o di reddito);
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti, intento a svolgere attività di lavoro incompatibili con l’ADI.
Vediamo quando un’offerta di lavoro può definirsi “adeguata” o congrua.
QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È ADEGUATA
Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Il Decreto lavoro 2023 prevede degli incentivi per chi assume i percettori di Assegno di Inclusione (ADI), oltre ad altri bonus assunzioni che vi illustriamo in questo focus. In particolare:
- per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) la norma prevede l’esonero totale dai contributi dovuti (escluso INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua). L’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI o SDA vale per i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche per i contratti di apprendistato;
- nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, il testo del Decreto prevede, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).
Inoltre, ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavori. Se volete ulteriori dettagli su come funziona lo sgravio fiscale ora vigente, confermato dalla Legge di Bilancio 2023, per chi assume coloro che sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza, vi consigliamo di leggere questo focus. Se volete scoprire quali sono tutte le agevolazioni già in vigore, vi invitiamo a leggere l’approfondimento sugli incentivi alle assunzioni 2023.
COMPATIBILITÀ ADI
L’Assegno di Inclusione (ADI) è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le altre condizioni. Ecco gli altri dettagli sulla misura:
- ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE;
- la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 6 mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a 10 mesi anche non continuativi;
- non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a 6 mesi continuativi o a 10 mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Vediamo, poi, cosa accade in caso subentri extra reddito da lavoro dipendente o autonomo per i percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI).
ADI E LAVORO DIPENDENTE
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), il maggior reddito da lavoro percepito non andrà a intaccare il beneficio economico entro il limite massimo di 30.000 euro lordi annui.
Sono comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite, riferimento alla parte eccedente. Del reddito da lavoro eccedente si tiene conto a partire dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall’attività deve comunque essere comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio, secondo modalità definite dall’Istituto.
Qualora sia decorso il termine di 30 giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre 3 mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
ADI E AUTOIMPRENDITORIALITÀ
L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI) è soggetta a specifiche regole (in fase di definizione). Ovvero:
- deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo;
- il reddito che produce sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di Inclusione (ADI) per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio, a questo punto:
- è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente;
- concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.
ADI E PERCORSI DI POLITICA DEL LAVORO CON INDENNITÀ
In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione (comunque denominati), o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
ADI E PENSIONE
In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.
ADI E DISOCCUPAZIONE
L’Assegno di Inclusione (ADI) è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria (come, ad esempio, NASPI e DIS COLL). Gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
CONTROLLI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dall’ADI, il Decreto lavoro 2023 intensifica i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà a tal fine accesso:
- a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS;
- alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definiti criteri e modalità per i nuovi controlli. Intanto, il Governo ha previsto anche l’avvio di un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione (ADI), contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva.
SANZIONI
Previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono l’Assegno di Inclusione (ADI) senza averne diritto. Il testo del Decreto lavoro 2023 nello specifico, prevede reclusione:
- da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;
- da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto 4 maggio 2023, n. 48 (Pdf 296 Kb), il cosiddetto Decreto lavoro 2023 del Governo Meloni che ha istituito la misura ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 4-5-2023.
- Legge di Bilancio 2023 che ha stanziato i fondi per il 2024. Per la misura è prevista una spesa di 5,6 miliardi di euro nel 2025 e 2026.
INTERESSANTI APPROFONDIMENTI CORRELATI
Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:
- Strumento di attivazione al lavoro (SDA).
- Carta di inclusione: che cos’è, a chi spetta e come funziona.
- La nuova Pensione di Cittadinanza.
- Esonero contributivo per assunzioni beneficiari di ADI e SDA.
- Patto per il lavoro per percettori di Assegno di Inclusione.
- Reddito di cittadinanza resta solo fino a dicembre 2023.
- SIISL: Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
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molto utile spiegato tutto bene, complimenti
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salve un informazione chi è solo e a un invalidità le aspetta il reddito di inclusione grz
Si, se rispetta tutti i requisiti richiesti (economici, di cittadinanza, sul tenore di vita ecc.). Guardi il paragrafo A CHI SPETTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE