Tirocini curriculari: cosa sono, normativa, retribuzione

La guida ai tirocini curriculari. Ecco cosa sono, come funzionano e qual è la normativa valida in Italia

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Quando si parla di tirocini curriculari in Italia si fa riferimento a quei periodi di apprendimento pratico che gli studenti svolgono presso organizzazioni o aziende, grazie a programmi avviati dalle Università o dagli Istituti di formazione che frequentano.

Si tratta di percorsi che alternano formazione, istruzione e esperienza sul campo, per cui gli studenti hanno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese durante il corso di studi e di acquisire competenze specifiche nel settore correlato.

L’obiettivo principale dei tirocini curriculari è quello di fornire ai tirocinanti un’esperienza diretta del mondo del lavoro, preparandoli per il loro futuro professionale.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cosa sono i tirocini curriculari, come funzionano, a chi si rivolgono, come attivarli, se sono retribuiti, qual è la normativa e ogni altra informazione che è utile sapere prima di avviare questo percorso.

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COSA SI INTENDE PER TIROCINI CURRICULARI

I tirocini curriculari sono dei percorsi di formazione e apprendimento pratico, svolti da studenti in un contesto lavorativo e mirati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Non sono dei rapporti di lavoro, ma hanno l’obiettivo di avviare a specifiche attività professionali, accompagnando lo studente in un percorso dove, grazie all’esperienza diretta, potrà mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese durante il corso di studi e acquisire competenze specifiche.

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NORMATIVA TIROCINIO CURRICULARE

I tirocini curriculari sono regolamentati dalle norme degli Atenei o degli Istituti di formazione che li promuovono.

Questi regolamenti coprono tutti gli aspetti legati all’attivazione degli stessi. Solo in assenza di specifici regolamenti, si applicano le linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017.

Come previsto dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal l Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, si distinguono dai tirocini non curriculari, sia per finalità che per disciplina.

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QUANTO VIENE PAGATO UN TIROCINIO CURRICULARE

I tirocini curriculari possono essere retribuiti, ma è non obbligatorio, per questo non tutti i tirocini curriculari prevedono un compenso. Tuttavia, generalmente le aziende (o le PA) forniscono al tirocinante un rimborso spese che può variare da 150 a 400 euro circa, oltre ad eventuali buoni pasto.

Mentre per i tirocini non curriculari esiste un obbligo di retribuzione minima, variabile a seconda della Regione, per i tirocini curriculari non è richiesta una paga. Non esiste proprio una normativa o una legge che obbliga a dare una retribuzione a chi svolge un tirocinio curriculare.

Vi sono anche casi specifici in cui l’Ente promotore paga il tirocinio curriculare usando fondi e finanziamenti ricevuti ad hoc. Per sapere con certezza chi paga i tirocini curriculari e se è previsto uno “stipendio” è consigliabile leggere il regolamento e l’avviso di accesso agli stessi, pubblicato dall’Ente di formazione promotore e/o chiedere informazioni direttamente all’azienda ospitante.

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COME FUNZIONA IL TIROCINIO CURRICULARE

Il tirocinio curriculare funziona secondo le regole e le modalità definite nelle convenzioni tra l’Ente promotore (Università o Istituto di formazione) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici, ecc.). Si tratta di un accordo che deve essere accompagnato da un progetto formativo redatto congiuntamente dal soggetto ospitante e dal tirocinante, nel quale vengono definiti i rispettivi diritti e doveri.

In particolare:

  • il promotore del tirocinio e il soggetto ospitante designano ognuno un tutor per assistere il tirocinante nel formulare il piano formativo, facilitare l’integrazione nel nuovo contesto, definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare il percorso formativo e attestare l’attività svolta;

  • le competenze acquisite e i risultati ottenuti dal tirocinante vengono registrati nel libretto formativo;

  • pur non configurandosi come un rapporto lavorativo, i tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante, che deve cioè informare il dipartimento del lavoro che sta ospitando un tirocinante.

REQUISITI DI UN TIROCINANTE CURRICULARE

Per partecipare a un tirocinio curriculare, è necessario che l’aspirante tirocinante sia iscritto regolarmente a un corso di studi.

Non vi sono ulteriori requisiti specifici richiesti, salvo quelli eventualmente stabiliti dai regolamenti interni del proprio istituto o università.

CHI PUÒ ATTIVARE I TIROCINI CURRICULARI

I tirocini curriculari possono essere attivati da diverse istituzioni educative o enti formativi, come università, scuole superiori, agenzie per l’impiego, centri di formazione professionale, e così via.

Questi soggetti, indicati come promotori, sono responsabili di stabilire i rapporti con le aziende o gli enti ospitanti per organizzare tirocini che integrino il percorso formativo degli studenti.

Di solito, le istituzioni educative hanno uffici o dipartimenti dedicati alla gestione dei tirocini e alla stipula delle convenzioni con le aziende o gli enti ospitanti. Questi uffici collaborano con gli studenti per trovare opportunità di tirocinio che corrispondano ai loro interessi e al loro campo di studio.

Il DDL PMI 2026 ha integrato l’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi specifici anche per chi svolge attività in modalità agile, includendo i tirocinanti nel campo di applicazione delle tutele sui videoterminali.

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DURATA TIROCINIO CURRICULARE

La durata di un tirocinio curriculare è varabile in quanto stabilita alle disposizioni dei regolamenti dell’Ateneo o degli Istituti di formazione.

Questi regolamenti dettano le norme relative alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Disciplinando quindi gli aspetti relativi all’integrazione dei tirocini nei piani di studio, stabiliscono anche le ore settimanali e giornaliere, nonché l’inizio e la conclusione del tirocinio curriculare.

Per farsi un’idea, possiamo dire che generalmente un tirocinio curriculare dura alcuni mesi e non va oltre i 12 mesi.

In ambito universitario la durata minima del tirocinio curriculare è generalmente di 25 ore in quanto 25 ore corrispondono ad 1 CFU (credito formativo universitario) che può essere attribuito a questa attività dal proprio piano di studi. E’ sempre bene comunque chiedere informazioni specifiche alla propria Università.

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NOVITÀ 2026

Nonostante i regolamenti universitari prevedano ancora una durata massima teorica di 12 mesi, il 2026 rappresenta l’anno limite per l’adeguamento dell’Italia della Direttiva UE (COM/2024/132), che fissa una durata ordinaria degli stage formativi massima non superiore a 6 mesi. Questa misura è stata introdotta per garantire che il tirocinio mantenga una natura prettamente formativa, evitando che si trasformi in una forma di sostituzione di lavoro stabile a basso costo.

Per i tirocini curriculari, la durata può superare i 6 mesi solo se il piano di studi lo richiede espressamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi o per l’acquisizione di un numero elevato di CFU (ad esempio nelle professioni sanitarie o per i percorsi abilitanti all’insegnamento). Per questo motivo, ogni estensione oltre i 6 mesi deve essere motivata nel Progetto Formativo Individuale (PFI), specificando perché il tempo aggiuntivo è necessario per l’apprendimento dello studente.

La proposta della Commissione risale al 20 marzo 2024 (COM/2024/132). In questi due anni il testo ha attraversato le fasi di approvazione del Parlamento e del Consiglio Europeo. L’articolo 12 della direttiva concede agli Stati membri 24 mesi per il recepimento. L’Italia, a tal proposito, ha inserito la direttiva nella Legge di delegazione europea 2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2025, Legge n. 91), che rimanda al Governo il compito di scrivere i decreti legislativi necessari.

I decreti attuativi sono stati discussi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma deve ancora essere approvati ed Emanati. Entro quest’anno il processo deve essere completato per evitare procedure d’infrazione e sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE.

Se alla scadenza del 2026 l’Italia non avesse ancora approvato il decreto definitivo, alcune norme della direttiva (quelle chiare e incondizionate, come il diritto a un contratto scritto) potrebbero essere invocate dai cittadini davanti ai giudici nazionali, anche se lo Stato è inadempiente. L’Italia, inoltre, dovrebbe pagare multe salate all’Unione Europea per ogni giorno di ritardo nel recepimento.

C’è da dire anche che molte Università (come Ca’ Foscari o UniTrento) si sono già portate avanti, aggiornando i propri regolamenti interni in anticipo per essere pronte alla scadenza del 2026, motivo per cui molti studenti vedono già applicato il limite dei 6 mesi.

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DOVE TROVARE OFFERTE DI TIROCINIO

Di solito le scuole e le Università offrono dei servizi informativi agli studenti interessati a svolgere tirocini curriculari, quindi è utile chiedere direttamente alla propria segreteria scolastica.

Se siete interessati a valutare nuove opportunità di tirocinio, vi consigliamo di visionare la nostra pagina dedicata ai tirocini che viene costantemente aggiornata con tutte le selezioni attive più interessanti.

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CHE DIFFERENZA C’È TRA TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE

La differenza principale tra i tirocini curriculari e i tirocini non curriculari (detti anche extracurriculari) risiede nella loro natura e finalità.

Infatti, mentre i tirocini curriculari sono parte integrante del programma di studi e sono orientati verso l’integrazione dell’apprendimento accademico con esperienze lavorative, i tirocini extracurriculari sono più flessibili e mirano a fornire ai giovani opportunità aggiuntive di formazione e orientamento professionale al di fuori del curriculum accademico tradizionale.

In particolare:

  • i tirocini curriculari sono parte integrante del programma di studi o della formazione professionale di uno studente, per questo sono organizzati e gestiti dall’istituto di istruzione o formazione come parte del percorso accademico. Gli studenti partecipano a tirocini curriculari per ottenere crediti accademici o per soddisfare requisiti specifici del corso di studi. L’obiettivo principale è di permettere agli studenti di acquisire esperienza pratica nel settore correlato ai loro studi e di applicare le conoscenze teoriche apprese in classe;

  • i tirocini extracurriculari non fanno parte del programma di studi formale di uno studente e sono solitamente volontari. Gli studenti partecipano a tali tirocini per ottenere esperienza pratica aggiuntiva, per esplorare nuove aree di interesse professionale o per acquisire competenze specifiche che potrebbero non essere coperte dal programma di studi regolare. Questi tirocini sono spesso organizzati direttamente dagli studenti stessi o tramite iniziative esterne, come associazioni studentesche o organizzazioni non profit. Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra guida.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione la nostra guida sui tirocini non curriculari.

Potrebbe interessarvi anche avere una panoramica generale sull’apprendistato, un altro contratto pensato per la formazione dei giovani. Per questo motivo vi consigliamo anche il nostro approfondimento sull’apprendistato di primo livello, il focus sull’apprendistato professionalizzante e la guida sull’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per avere altre informazioni sugli aiuti alle persone e ai lavoratori, vi consigliamo di visionare questa sezione.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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