Novità per i contratti di somministrazione: cosa prevede il nuovo collegato lavoro

Ecco quali sono le novità introdotte dal “Collegato Lavoro” che riguardano i contratti di somministrazione

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Il 27 marzo 2025 sono state fornite dal Ministero del Lavoro le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal “Collegato Lavoro” che riguardano i contratti di somministrazione.

In particolare, è stato abolito il regime transitorio, precedentemente in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato.

Mentre alcune categorie di lavoratori sono state escluse dal calcolo del limite massimo del 30% di contratti a termine e in somministrazione a cui è possibile ricorrere, rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, le agenzie per il lavoro potranno inviare lavoratori in somministrazione a tempo determinato senza l’obbligo di indicare una causale, qualora si tratti di soggetti svantaggiati.

In questo articolo, vi spieghiamo nel dettaglio cosa prevede il Collegato Lavoro, quali sono le novità e cosa cambia.

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CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL COLLEGATO LAVORO 2025

Il 27 marzo 2025 è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 6, che fornisce le prime indicazioni operative sugli interventi introdotti dal “Collegato Lavoro” (ovvero il DDL Lavoro approvato il 13 dicembre 2024). Tra le principali novità, l’articolo 10 della legge interviene con modifiche che riguardano la disciplina dei contratti di somministrazione, contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda l’eliminazione della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2025, permetteva agli utilizzatori di superare il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che quest’ultimo fosse assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Con la soppressione di questa norma, il superamento dei 24 mesi comporterà automaticamente la trasformazione del rapporto tra utilizzatore e lavoratore in un contratto a tempo indeterminato.

Ciò significa che, a partire dall’entrata in vigore della nuova norma, non sarà più possibile estendere l’utilizzo di lavoratori in somministrazione oltre i due anni previsti dalla legge, salvo eccezioni specifiche.

Come specificato poi dalla circolare, sono state individuate nuove categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% per i contratti a termine e i contratti di somministrazione a tempo. In particolare, sono escluse dal limite quantitativo:

  • i lavoratori in somministrazione se operativi in startup innovative, per attività stagionali o specifici programmi o spettacoli, ma anche per sostituzione di lavoratori assenti;

  • i lavoratori over 50 e quelli inviati in missione a tempo determinato se assunti dal somministratore (ovvero dall’Agenzia) con contratto a tempo indeterminato.

Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l’obiettivo di favorire l’occupazione di lavoratori in condizioni di svantaggio. Le agenzie per il lavoro potranno inviare in somministrazione a tempo determinato senza l’obbligo di indicare una causale nei seguenti casi:

  • soggetti disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali da almeno sei mesi;

COSA CAMBIA

A partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del DDL Lavoro approvato, il calcolo del limite di 24 mesi e del 30% dei lavoratori vale solo per le missioni avviate successivamente a questa data. Le missioni precedenti non sono invece considerate nel conteggio.

A chiarirlo è la circolare ministeriale n. 6, dove viene specificato anche che:

  • le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore, nonché  stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025 potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato;

  • Tuttavia, dal 12 gennaio 2025 in poi, i periodi di lavoro svolti in somministrazione a tempo determinato inizieranno a essere conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo di 24 mesi. Questo vuol dire che, se un lavoratore è già stato impiegato per diversi mesi prima di questa data, il tempo rimanente disponibile per il suo utilizzo sarà calcolato considerando anche i nuovi periodi di lavoro maturati dopo il 12 gennaio 2025.

L’obbligo di indicare una causa per il ricorso ai contratti di somministrazione, invece, viene invece meno per:

1) i lavoratori svantaggiati, ovvero coloro che:

  • non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • hanno tra i 15 e i 24 anni;
  • sono privi di diploma di scuola media superiore o professionale;
  • hanno più di 50 anni;
  • sono adulti che vivono soli con persone a carico;
  • lavorano in settori con forte disparità di genere;
  • appartengono a minoranze etniche con necessità di formazione linguistica o professionale.

2) i lavoratori molto svantaggiati, e cioè coloro che:

  • non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • rientrano nelle categorie sopra indicate e sono disoccupati da almeno 12 mesi.
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GUIDA AL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per approfondire, mettiamo a vostra disposizione la guida al contratto di somministrazione, dove vi spighiamo cos’è, come funziona e come è cambiato nel 2025.

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