Apprendistato professionalizzante: stipendio, età, durata e come funziona

La guida completa sull’apprendistato professionalizzante, quali sono le regole su stipendio, età e durata del contratto

apprendistato professionalizzante


L’apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Si rivolge, tranne per alcune specifiche eccezioni, ai chi ha un’età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non compiuti) ed è applicabile in qualunque settore, nel rispetto della normativa vigente.

In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo cos’è l’apprendistato professionalizzante, come funziona, a quanto ammonta lo stipendio, la normativa vigente e tutti i suoi vantaggi.

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COS’È L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Cosa vuol dire apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere? L’apprendistato professionalizzante, anche detto “contratto di mestiere”, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento e reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

I destinatari sono persone che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, con età minima che scende a 17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale. Non è sottoposto a limiti di età nel caso il lavoratore sia disoccupato o inserito in una lista di mobilità ordinaria.

Il contratto di apprendistato professionalizzante implica un percorso lavorativo che include una formazione mirata per l’apprendista. Tale formazione è condotta sotto la supervisione del datore di lavoro o di un tutor e mira all’acquisizione di competenze specifiche in un determinato settore professionale.

Esistono tre principali tipologie di contratto di apprendistato. A differenza delle altre due (apprendistato di primo livello, per l’acquisizione di un titolo di studio secondario di secondo livello e apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico) l’apprendistato professionalizzante mira all’ottenimento di una qualifica professionale valida ai fini contrattuali.

A livello normativo è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 44 per per la disciplina generale e articolo 47 per quello senza limiti di età), poi modificato dalla Legge di Bilancio 2022 che ha introdotto nuove regole su tutele e stipendio, inserendo anche la possibilità di attivarlo nel settore sportivo, ma solo fino a 23 anni.

Per capire bene i dettagli su tale tipo di contratto, vediamo quanto guadagna un apprendista di mestiere e quanto dura questo tipo di contratto.

STIPENDIO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Quanto guadagna un apprendista professionalizzante? L’apprendistato professionalizzante riconosce uno stipendio variabile a seconda del CCNL di riferimento, ma in generale la retribuzione è inferiore di massimo due livelli rispetto alla categoria spettante. 

Nello specifico, lo stipendio iniziale di un apprendista in questo caso è pari al:

  • 60% della retribuzione prevista per il livello e il ruolo per il quale viene assunto, con un aumento progressivo sino al 100% nel corso degli anni;

  • 35% della retribuzione per le ore dedicate alla formazione.
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QUAL È L’ETÀ MASSIMA PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’età massima per l’apprendistato di mestiere è 29 anni (30 anni non compiuti) ed è attivabile dalla maggiore età in poi (17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale). Ma, vi sono eccezioni con riferimento al requisito anagrafico per l’apprendistato professionalizzante, ovvero:

  • per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi in apprendistato professionalizzante, il limite massimo di età è ridotto a 23 anni, quindi 24 non compiuti. Ciò è quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, della Legge di Bilancio 2022;

  • nel caso di lavoratore posto in liste di mobilità ordinarie o di beneficiari di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS COLL  e disoccupazione agricola) non sono previsti limiti di età, quindi si può procedere con apprendistato professionalizzante over 30 o apprendistato professionalizzante anche per gli over 35.
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DURATA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’apprendistato professionalizzante ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni, che possono essere estesi a 5 anni se la formazione è di tipo artigianale. Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante è prevista l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Precisiamo che l’apprendistato professionalizzante ha una durata di:

  • 3 anni per gli aventi diritto;

  • 5 anni nel caso di profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Entro questi limiti la durata effettiva può variare in base alla diversa previsione contrattuale collettiva, in ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Inoltre, in caso di assenza superiore a 30 giorni, ad esempio per malattia o infortunio, è possibile prolungare il periodo di apprendistato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere funziona mediante un percorso formativo. Obiettivo di questo tipo di contratto è infatti, l’acquisizione di competenze relative a un determinato lavoro o mestiere. All’interno del contratto di apprendistato, devono essere specificati il profilo formativo e la qualifica che l’apprendista otterrà al termine del percorso.

Nel caso di questo tipo di apprendistato, gli imprenditori con più di 50 dipendenti sono tenuti per legge a garantire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda. La mancata adesione a questa disposizione comporta l’impossibilità per l’azienda di assumere ulteriori apprendisti.

Per sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario seguire i seguenti step:

  • il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione in apprendistato inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l’impiego competente, secondo quanto previsto da ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

  • la Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica;

  • le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

Alla fine della parte formativa del contratto di apprendistato, il datore di lavoro può:

  • continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per questa tipologia di contratto;

  • recedere dal rapporto senza alcuna motivazione, salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento.

L’apprendistato professionalizzante è stato oggetto di uno specifico intervento di semplificazione. In tale ottica, è stata demandata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione di linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante.

Le linee guida rendono obbligatorio il piano formativo individuale (PFI) e disciplinano le modalità del riconoscimento delle competenze acquisite.

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CONTRIBUTI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Per i contratti di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro ha diritto ad applicare un’aliquota contributiva agevolata a carico dell’apprendista pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e per il primo anno successivo alla formazione.

Per le aziende, stipulare questo tipo di contratto offre inoltre anche vantaggi economici: è infatti prevista un’aliquota agevolata che varia negli anni e a seconda se si abbiano più o meno di 9 dipendenti. Nel dettaglio:

  • Per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nel primo anno si applica un’aliquota del 1,50% e nel secondo anno del 3%. Se il rapporto di lavoro viene prolungato al termine del periodo di apprendistato, l’aliquota del 10% viene mantenuta per un ulteriore periodo di 12 mesi;
  • Per le imprese con più di 9 dipendenti l’aliquota è al 10% per tutta la durata.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

C’è poi un requisito dimensionale, una precondizione che determina quanti apprendisti si possono assumere in base alla grandezza dell’azienda, ovvero:

  • per le aziende con meno di 10 lavoratori è prevista l’assunzione di un numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati o specializzati con, quindi, un rapporto di 1 a 1;

  • per tutte le altre aziende, un massimo pari a 3 apprendisti ogni 2 qualificati (escluso le imprese artigiane per le quali si applicano i limiti previsti dall’art. 4 della L. 443/1985).

Altro aspetto da considerare è la quota prevista pari al 20% dei contratti di apprendistato stabilizzati a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti). Il mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il disconoscimento dei rapporti di apprendistato avviati successivamente al superamento del limite stesso.

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OBBLIGHI FORMATIVI

L’apprendistato professionalizzante è un contratto che prevede una formazione specifica dell’apprendista, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro o di un tutor esterno. L’obiettivo è finalizzato ad acquisire competenze in uno specifico ambito professionale. In sostanza, il datore di lavoro deve mirare alla qualificazione professionale dell’apprendista da conseguire attraverso:

  • la formazione di base e trasversale, svolta presso strutture pubbliche, accreditate o in impresa, svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali;

  • un apprendimento tecnico professionale durante le pratiche del lavoro che integra la formazione professionalizzante ed è offerta gratuitamente dall’azienda.

La durata massima della formazione (da attuare nel triennio del contratto) è stabilita dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, ovvero:

  • 120 ore per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;

  • 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

Tali durate potranno essere però ridotte per gli apprendisti che hanno già completato in precedenti periodi in apprendistato uno o più moduli formativi. In ordine al contenuto, le linee guida si limitano a fissare l’oggetto minimo della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

PERIODO DI PROVA

Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova la cui durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo, con riferimento all’inquadramento professionale dell’apprendista.

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TUTELE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Agli apprendisti vengono riconosciute le stesse tutele dei lavoratori dipendenti. Possono infatti usufruire degli ammortizzatori sociali nel caso di crisi dell’azienda e di agevolazioni fiscali IRPEF e contributive INPS. Le differenze sono stabilite dallo specifico CCNL, ma in genere chi ha un contratto di apprendistato professionalizzante ha diritto a tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, quali:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
  • assicurazione contro le malattie;
  • NASpI;
  • maternità obbligatoria;
  • INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro o il lavoratore possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, secondo i limiti stabiliti dal CCNL. Se nessuna delle due parti si avvale di questa facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO

Trattandosi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al recesso da parte del lavoratore e in caso di risoluzione consensuale del rapporto, si applicano le regole ordinarie. Il recesso può avvenire anche prima della “stabilizzazione”, vediamo le diverse casistiche:

  • mancato superamento del periodo di prova, il datore di lavoro può recedere dal contratto se entro il periodo di prova se reputa l’apprendista non idoneo;

  • durante il periodo formativo per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). In caso di recesso del datore durante il periodo formativo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, all’articolo 42 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015;

  • al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere con preavviso decorrente dal medesimo termine, secondo i limiti stabiliti dal CCNL;

  • dopo la stabilizzazione del contratto, quando cioè è diventato a tempo indeterminato, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa oppure giustificato motivo.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, il datore non può recedere dal contratto a fine periodo formativo semplicemente dando idoneo preavviso. In caso di licenziamento deve sempre giustificare le motivazioni allegando la giusta causa oppure il giustificato motivo.

SANZIONI

Se vìola tali disposizioni (requisito dimensionale e obbligo formativo) il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione aumenta da 300 a 1500 euro.

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, dopo un primo monito, il Ministero e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro intervengono con le sanzioni sopradette. Il datore sarà tenuto anche a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Tale differenza sarà maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GUIDA E ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Vi invitiamo a leggere la guida sull’apprendistato. Inoltre è interessante scoprire come funzionano altre tipologie di contratti di apprendistato:

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la nostra guida con tutti gli incentivi assunzioni attualmente attivi e che si possono richiedere. E a proposito di lavoro e assunzioni, vi rimandiamo alle agevolazioni inserite nel cosiddetto Pacchetto Lavoro. Da leggere anche il bonus nuove assunzioni 2024.

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