Lavoratori svantaggiati: chi sono

Lavoratori svantaggiati e lavoratori “molto” svantaggiati: chi sono e qual è la differenza? Agevolazioni, normativa di riferimento e sgravi fiscali riconosciuti

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È la Legge a definire chi sono i lavoratori svantaggiati, facendo rientrare in questa categoria i soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio a cui sono destinati specifiche agevolazioni.

Il legislatore fa inoltre un’ulteriore distinzione tra lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati, che possono accedere ad incentivi diversi in base alla categoria di riferimento.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa si intende per lavoratori svantaggiati, quali sono i requisiti per essere definiti tali e quali sono gli sgravi a cui hanno diritto.

DEFINIZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Quando si parla di lavoratori svantaggiati la normativa di riferimento è contenuta nel Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, che specifica le condizioni per essere compresi nella categoria. In sintesi, i soggetti per essere definiti “lavoratori svantaggiati” devono alternativamente:

  • non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • aver superato i 50 anni di età;
  • essere adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  • essere occupati o settori con alto tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

DEFINIZIONE DI LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI

Il decreto ministeriale citato, ha abrogato e sostituito il precedente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, specificando anche la differenza con quelli che sono invece definiti “lavoratori molto svantaggiati“, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.

Appartengono a questa categoria i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
  • sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) dell’art. 1 del DM del 2017.

LE PRINCIPALI DIFFERENZE

In particolare, se disoccupato o inoccupato da almeno 12 mesi, un soggetto può essere considerato un lavoratore molto svantaggiato se rientra in uno di questi casi:

  • ha un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito oppure ancora non ha conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione o ha conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito;
  • ha superato i 50 anni di età  compiuto 50 anni di età;
  • è un adulto che vive solo con una o più persone a carico ovvero ha compiuto 25 anni di età e sostiene da solo il nucleo familiare in quanto ha una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) istituito con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • è occupato settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” oppure se occupato nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità annualmente individuate con apposito decreto ministeriale;
  • appartiene a una minoranza etnica di uno Stato membro e ha la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI SVANTAGGIATI

Un lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ha diritto a specifici aiuti per l’avvio al lavoro e il reinserimento lavorativo. Si tratta, in buona parte, di agevolazioni e contributi economici rivolti alle aziende, per incentivare le assunzioni di soggetti che altrimenti potrebbero far fatica a trovare un impiego.

Infatti spesso sono previsti per chi assume lavoratori svantaggiati sgravi contributivi che possono arrivare fino alla decontribuzione totale. Cosa significa? Che il datore di lavoro che stipula un contratto di lavoro con questi soggetti ha diritto ad uno sconto sui contributi o addirittura all’esonero totale. Il beneficio ha durata variabile in base al tipo di incentivo.

Per conoscere tutte le agevolazioni per lavoratori svantaggiati disponibili e gli incentivi per assumerli potete visitare questa pagina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017(Decreto che riordina e contiene la normativa di riferimento per i lavoratori svantaggiati)

AIUTI DISPONIBILI E AGGIORNAMENTI

Per restare informati sugli aiuti per le persone in difficoltà e su incentivi, agevolazioni e bonus per lavoratori e famiglie potete visitare la nostra sezione dedicata. Altre novità legislative interessanti sugli aiuti alle imprese le trovate invece in questa sezione.

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di Federica P.
Consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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