Apprendistato di alta formazione e ricerca: retribuzione, durata, come funziona

La guida completa sull’apprendistato di alta formazione e ricerca, dalle regole per la sua attivazione fino ai vantaggi previsti

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L’apprendistato di alta formazione e ricerca (o apprendistato di terzo livello) è un contratto di lavoro che permette di conseguire titoli di studio di alto grado, quali diplomi di istruzione secondaria superiore, lauree, master.

Inoltre, dà anche la possibilità di svolgere attività di ricerca o di accedere alle professioni ordinistiche per cui è previsto un periodo di praticantato. In pratica, con questo tipo di apprendistato i giovani fra i 18 e i 29 anni uniscono l’attività lavorativa in azienda allo studio e al contempo ottengono suddetto titolo.

In questa guida vi spieghiamo come funziona l’apprendistato di alta formazione e ricerca, a chi si rivolge, qual è la normativa di riferimento vigente e quali sono le tutele previste.

COS’È L’APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, detto anche “apprendistato di terzo livello” è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di titoli di studio di alto livello accademico. Si rivolge ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di accesso necessario ad avviare il percorso di alta specializzazione scelto.

Esistono tre principali tipologie di contratto di apprendistato. L’apprendistato di alta formazione e ricerca si differenza dalle altre due (apprendistato di primo livello, per l’acquisizione di un diploma e di specifiche competenze professionali e apprendistato professionalizzante, per l’acquisizione di una qualifica professionale) in quanto la finalità di questo contratto è il conseguimento dei seguenti titoli:

  • il diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS);
  • i titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • la laurea triennale e magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico;
  • il master di 1° e 2° livello;
  • un dottorato di ricerca;
  • l’attestato di compiuta pratica per sostenere l’esame di Stato per l’accesso agli ordini professionali per cui è necessario un periodo di praticantato.

La durata del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è regolamentata da accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome, le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali. A livello normativo, sono l’articolo 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 a disciplinare l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Scopriamo a quanto ammonta lo stipendio per gli apprendisti di alta formazione.

RETRIBUZIONE APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE

La stipendio e il livello di inquadramento CCNL dell’apprendista di 3° livello dipende dal CCNL di riferimento e deve essere in linea con il percorso formativo del giovane. Il primo anno l’apprendista può, ad esempio, percepire il 45% dello stipendio previsto per un lavoratore assunto con lo stesso CCNL e arrivare al 100% al termine del periodo di apprendistato.

In ogni caso, la retribuzione non può essere inferiore di 2 livelli rispetto a quello di un lavoratore con medesimo incarico.

Nel caso le imprese applichino un CCNL che non disciplina l’apprendistato possono far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine, sia per i profili normativi che economici.

DURATA APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata minima di 6 mesi e comunque non superiore al tempo necessario per il conseguimento del titolo che è variabile a seconda del percorso formativo:

  • 2 anni con master biennale;

  • 3 anni con laurea e ricerca;

  • per il praticantato la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

COME FUNZIONA L’APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca funziona sulla base di quanto stabilito nel Piano Formativo Individuale (PFI), delineato nel rispetto del protocollo d’intesa dall’impresa con l’università o con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto oppure ancora con l’ente di ricerca che segue un programma di studio concordato.

Si tratta in entrambi i casi di programmi redatti su misura, per far si che – al termine – si possa ottenere una qualifica riconosciuta a livello nazionale.

Vediamo, nel dettaglio, come viene definito il percorso.

1) PROTOCOLLO DI INTESA DATORE DI LAVORO – ISTITUZONE

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca sottoscrive prima di tutto un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo questo schema.

Il protocollo, in particolare, deve contenere:

  • i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor, ovvero chi eroga la formazione aziendale. Si precisa che per attivare un contratto di apprendistato istituzione formativa e datore di lavoro sono tenuti, per legge, ad individuare rispettivamente un tutor formativo ed un tutor aziendale (che può essere anche il datore di lavoro stesso). I soggetti nominati dovranno possedere un contratto con scadenza successiva al termine del periodo di apprendistato;

  • le indicazioni sul titolo di studio o di alta formazione da acquisire;

  • il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con l’articolo 46, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

  • tutte le modalità di articolazione e di erogazione della formazione;

  • le responsabilità dell’impresa dell’istituzione formativa.

2) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Contestualmente alla stipula del contratto e con il coinvolgimento del datore di lavoro e dell’apprendista stesso, l’istituzione formativa è tenuta poi a definire il piano formativo individuale sulla base di questo schema previsto dalla normativa nazionale o regionale, che definisce contenuti, durata e organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’impresa.

Il PFI, parte integrante del contratto di lavoro, può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. Esso è composto da 5 sezioni:

  • anagrafica del datore di lavoro;

  • anagrafica dell’istituzione scolastica/formativa;

  • anagrafica dell’apprendista;

  • durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna;

  • valutazione degli apprendimenti.

QUANTO DURA IL PERIODO DI FORMAZIONE

Le ore di formazione previste nei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca hanno una durata massima di 120 ore (40 ore per ciascun anno) per i corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione di competenze professionali trasversali tecniche e specialistiche. Nel calcolo, però, non vanno considerate le ore di formazione interne all’azienda, pari almeno al 20% dell’orario di lavoro previsto.

Va ricordato, a tal proposito, che secondo quanto disposto dal comma 4, articolo 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle regioni è affidata la regolamentazione della durata e la definizione di specifici criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi in accordo con le istituzioni formative e sentite le parti sociali territorialmente competenti.

In ogni caso, la durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna (presso l’istituzione scolastica o formativa) previsti dai relativi ordinamenti e le ore di attività lavorativa. La formazione esterna all’azienda viene svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore, ma non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale. L’obbligo formativo però, varia in base al titolo che si intende conseguire:

  • nel caso dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica superiore, viene assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio ordinamentale e la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario. La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;

  • per l’apprendistato per il conseguimento di un titolo di alta formazione – universitario, viene assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario. La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna;

  • nel caso dell’ apprendistato di ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, la formazione esterna non è obbligatoria. Invece, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto, variavile secondo le indicazioni del CCNL di riferimento.

COME SI ARTICOLA LA FORMAZIONE

L’articolazione della formazione è concordata dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e si articola in interna ed esterna. Ovvero:

  • interna è la formazione che l’apprendista riceve direttamente sul luogo di lavoro, in azienda con un tutor aziendale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, deve essere riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni della contrattazione collettiva nazionale;

  • esterna è la formazione che l’apprendista riceve presso l’istituzione scolastica o formativa, grazie a un tutor.

A CHI SI RIVOLGE

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale titolo deve essere integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. Nello specifico:

  • per titoli universitari: i destinatari devono essere già iscritti in un percorso universitario;

  • nel caso di master di 1° livello: è necessario il possesso almeno della laurea triennale, quindi anche laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

  • per i master di 2° livello: è necessario il possesso almeno della laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

  • nel caso del Dottorato di ricerca: i destinatari devono risultare già ammessi o già iscritti ai dottorati di ricerca;

  • per il diploma AFAM: i destinatari devono essere già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo, come da Decreto Ministeriale 270 del 2004, articolo 6, comma 1;

  • per il praticantato è necessario aver conseguito la laurea che dà accesso allo specifico percorso professionale ordinistico.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

L’apprendistato di alta formazione e ricerca può essere attivato dai datori di lavoro privati di tutti i settori economico- produttivi. L’articolo 3 del Decreto del 12 ottobre 2015 definisce i requisiti del datore di lavoro per assumere apprendisti, cioè deve essere in possesso di capacità:

  • strutturali: disponibilità di spazi per la formazione interna;

  • tecniche: disponibilità di strumenti per la formazione interna;

  • formative: disponibilità di uno o più tutor.

Oltre ai citati requisiti il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato da un datore di lavoro secondo specifici limiti dimensionali. Ovvero possono essere assunti:

  • nelle imprese con 10 dipendenti o più, 3 apprendisti ogni 2 dipendenti specializzati o qualificati al servizio;

  • nelle imprese da 3 a 9 dipendenti, 1 solo apprendista per ogni dipendente specializzato o qualificato in servizio;

  • nelle imprese fino a 3 dipendenti, in totale massimo 3 apprendisti. 

Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge n. 443 del 1985.

CONTRIBUTI E ALIQUOTA

Nei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione, mentre per le aziende con più di 9 dipendenti l’aliquota contributiva è pari all’11,61% per tutta la durata della formazione e per i 12 mesi successivi alla conferma. Nel caso di datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, la complessiva aliquota è del 10%.

Ricordiamo che il giovane assunto con un contratto di apprendistato di alta formazione, con delle differenze stabilite dallo specifico CCNL, ma in genere avrà diritto a tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, quali:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
  • assicurazione contro le malattie;
  • NASpI;
  • maternità;
  • INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ESITI DELL’APPRENDISTATO DI 3° LIVELLO

Cosa succede al termine dell’apprendistato di alta formazione e ricerca? Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:

  • continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione;

  • recedere dal rapporto senza alcuna motivazione, salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento.

Non è obbligatoria la stabilizzazione dei contratti al termine del periodo formativo ma è importante sottolineare che il contratto di apprendistato viene definito un contratto a tempo indeterminato perché, in mancanza di comunicazione specifica in cui si comunica il recesso, il rapporto di lavoro continua una volta finito il periodo di formazione automaticamente come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO

Trattandosi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al recesso da parte del lavoratore e in caso di risoluzione consensuale del rapporto, si applicano le regole ordinarie. Il recesso può avvenire anche prima della “stabilizzazione” nelle ipotesi di mancato superamento del periodo di prova o durante il periodo formativo per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).

Inoltre, il licenziamento è previsto anche al termine del periodo di apprendistato. In tal caso entrambe le parti possono recedere con preavviso. Oppure dopo la stabilizzazione del contratto, quando cioè è diventato a tempo indeterminato. In tal caso, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa oppure giustificato motivo.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, il datore non può recedere dal contratto a fine periodo formativo semplicemente dando idoneo preavviso. In caso di licenziamento deve sempre giustificare le motivazioni.

SANZIONI

In caso di violazione di tali disposizioni (requisito dimensionale e obbligo formativo) il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione aumenta da 300 a 1500 euro.

Il datore sarà tenuto anche a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta. Ciò, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Tale differenza sarà maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

SGRAVI PER IL DATORE DI LAVORO

L’impresa che procede nell’assunzione di un apprendista, in caso di prosecuzione del contratto, ha diritto all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Vale nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi. Ciò a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GUIDA E ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Vi invitiamo a leggere la guida generale sull’apprendistato. Inoltre è interessante scoprire come funzionano altre tipologie di contratti di apprendistato:

ALTRI APPROFONDIMENTI E COME RESTARE AGGIORNATI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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