Contratto di somministrazione lavoro: cos’è, come funziona, durata, stipendio, novità

Ecco come funziona il contratto di somministrazione di lavoro, ossia il particolare rapporto di lavoro che coinvolge agenzia, lavoratore e terzo utilizzatore

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Il contratto di somministrazione è un particolare rapporto di lavoro in cui un’agenzia assume un lavoratore per conto di un terzo soggetto.

Nello specifico l’Agenzia può assumere per conto di un’impresa, un professionista, una PA o un privato cittadino.

Esistono contratti di somministrazione a tempo determinato oppure a tempo indeterminato che possono essere sottoscritti entro limiti certi, come modificati dal DDL Lavoro 2024.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è un contratto di somministrazione, quali sono le caratteristiche di questo tipo di rapporto di lavoro, come funziona e tutte le regole previste.

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COS’È IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione è un rapporto di lavoro particolare in cui un’agenzia per il lavoro (agenzia somministratrice o somministratore) assume un lavoratore (somministrato) per conto di un’impresa, una Pubblica Amministrazione (PA), un professionista o un privato cittadino (utilizzatore).

Può essere a tempo determinato o indeterminato ed è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 (Capo IV).

Si tratta quindi di lavoro in somministrazione che coinvolge tre soggetti:

  • l’agenzia autorizzata, ossia il “somministratore”. Deve essere un’agenzia per il lavoro iscritta in un apposito albo informatico, consultabile da questa pagina, tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); le agenzie autorizzate (chiamate anche impropriamente agenzie interinali) sono quelle riconosciute ai sensi del Decreto legislativo n. 276 del 2003;

  • il soggetto presso cui il lavoratore lavora, ossia il cosiddetto “utilizzatore”, che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale. Può essere un’impresa, un professionista o anche un privato cittadino come nel caso del lavoro domestico. Il soggetto utilizzatore può essere anche una Pubblica Amministrazione ma, in questa ipotesi, essendo vietata la somministrazione a tempo indeterminato, è consentita solo a tempo determinato;

  • uno o più lavoratori, cioè i “somministrati” o “lavoratori in somministrazione” assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.

Il DDL Lavoro 2024 ha modificato la durata di tale contratto in alcuni casi, vediamo i dettagli sulle novità.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione di lavoro funziona mediante due distinti rapporti contrattuali, ovvero, il contratto tra somministratore e utilizzatore e il contratto tra somministratore e lavoratore somministrato.

Nello specifico:

  • il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore, ha appunto natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;

  • il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, può essere anche questo a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Inoltre, all’interno del contratto di somministrazione di lavoro c’è una particolare ripartizione dei poteri datoriali e delle responsabilità, ossia:

  • il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore. Cioè il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice;

  • il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;

  • la retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali;

  • gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore;

  • alla corrispondere dei trattamenti retributivi e i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore, sono obbligati in solido utilizzatore e somministratore;

  • ricade sull’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Inoltre, come stabilito dal Jobs Act, il contratto di somministrazione esige la forma scritta. In assenza, il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto:

  • a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore;


  • a essere informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.

Esistono sia contratti di somministrazione a tempo determinato che indeterminato. Vediamo quali sono le regole che li disciplinano.

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CONTRATTI IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Ai rapporti conclusi tra il somministratore e il lavoratore (chiamati anche “staff leasing”) si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le regole sono le seguenti:

  • è consentito per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° Gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto. Vale l’arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Peraltro, possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;

  • il Decreto lavoro convertito in Legge ha escluso dal limite del 20% i lavoratori assunti tramite un contratto di apprendistato con il soggetto somministratore. Inoltre, esclude tassativamente dal calcolo del limite alcune categorie specifiche di lavoratori, come i disoccupati che hanno beneficiato di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali per almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dall’articolo 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e individuati dal Decreto ministeriale del 17 Ottobre 2017;

  • il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di lavoro ha diritto a un’indennità di disponibilità per i periodi in cui non è in missione presso un soggetto utilizzatore. Parliamo dei casi del cosiddetto “lavoro intermittente”, cioè quando un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che decide liberamente se e quando utilizzarne la prestazione mediante chiamata. L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione indicata dal CCNL (percentuale sancita da apposito Decreto dal Ministero del Lavoro);

  • è vietato alle Pubbliche Amministrazioni.
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CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81 (Capo III) disciplina, invece, il contratto di somministrazione a tempo determinato, come modificato dal DDL Lavoro 2024.

Ma quale è la differenza tra somministrazione e contratto a tempo determinato? In sostanza, ricordiamolo, mentre il contratto di lavoro a tempo determinato diretto è stipulato tra azienda e lavoratore, quello in somministrazione (ex contratto interinale) prevede il coinvolgimento di 3 soggetti. Ovvero, l’ agenzia per il lavoro (somministratore), azienda (utilizzatore) e il lavoratore.

Ciò non toglie che un contratto di somministrazione può essere a tempo determinato. In tal caso, le caratteristiche di questo tipo di contratto sono le seguenti:

  • la data di inizio e la durata prevedibile della missione devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore, all’atto della conclusione del contratto di lavoro oppure all’atto dell’invio presso l’utilizzatore. La durata della “missione” può essere prorogata con il consenso del lavoratore per iscritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore;

  • il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Va specificato che il limite del 30% può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore (ma comunque non deve essere al di sotto del 20%) e non si applica nei seguenti casi:

  • disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;

Inoltre, come stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge, non è più richiesta una causale per il contratto a termine in caso di somministrazione per i lavoratori assunti:

  • a tempo indeterminato dal somministratore;

  • per necessità particolari legate a esigenze stagionali, progetti temporanei, picchi di produzione o per motivi sostitutivi (es. sostituzione temporanea di dipendenti assenti).

DURATA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, NOVITÀ 2025

Il contratto a tempo determinato in somministrazione dura al massimo 24 mesi. Questo significa che, una volta trascorsi 2 anni, qualora l’azienda fosse intenzionata a mantenere il lavoratore, il contratto di lavoro si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

Questa regola, però, è stata più volte modificata per esigenze di flessibilità. L’ultimo intervento, a tal proposito, è avvenuto con il DDL Lavoro 2024 approvato.

In particolare, il decreto ha modificato la durata delle cosiddette “missioni”, ovvero i periodi durante i quali un lavoratore assunto da un’agenzia di somministrazione (o interinale) viene inviato a lavorare presso un’altra azienda, chiamata “utilizzatore”.

Prima dell’approvazione del DDL, la normativa permetteva che le “missioni” a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore potessero superare il limite dei 24 mesi, anche non consecutivi, a condizione che il contratto del lavoratore fosse trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione.

Con le modifiche approvate, il limite dei 24 mesi per la durata complessiva delle missioni presso lo stesso utilizzatore diventa rigido. Non sarà più possibile superare questo limite, nemmeno nel caso in cui il contratto del lavoratore venga trasformato a tempo indeterminato.

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CHI PAGA IL LAVORATORE SOMMINISTRATO

Il lavoratore somministrato è pagato dall’agenzia di somministrazione (anche detta agenzia interinale o agenzia per il lavoro), non dall’azienda presso cui svolge effettivamente il lavoro. L’agenzia è il datore di lavoro formale del lavoratore somministrato, quindi è responsabile del pagamento dello stipendio, dei contributi previdenziali, delle tasse, e di ogni altro onere previsto dal contratto.

L’azienda utilizzatrice (dove il lavoratore presta servizio) paga un compenso all’agenzia di somministrazione per il servizio ricevuto, che include lo stipendio del lavoratore, i contributi e una commissione per la gestione del servizio.

QUANTO SI PRENDE CON IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

In generale, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a una retribuzione simile a quella dei dipendenti direttamente assunti dall’utilizzatore (l’azienda che richiede i lavoratori temporanei). Ciò significa che il salario dovrebbe essere in linea con quello dei dipendenti permanenti dello stesso livello all’interno dell’utilizzatore.

Quindi, per determinare lo stipendio di un lavoratore assunto con un contratto in somministrazione è essenziale prendere in considerazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Cioè quello a cui è soggetto il lavoratore e le disposizioni relative ai livelli di inquadramento.

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QUANDO È VIETATO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

In ogni caso, il ricorso alla somministrazione del lavoro è vietato nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;

  • presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;

  • nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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3 Commenti

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  1. Buongiorno,
    avrei una domanda. Il lavoratore in somministrazione assunto a tempo indeterminato se vuole dare le dimissioni volontarie quanto deve prevedere di preavviso? Quello del CCNL dell’azienda utilizzatrice o quello del somministratore?
    Grazie

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