Il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari.
Tale diritto, introdotto dal 2007 con il CCNL 2006 – 2009, con il CCNL scuola 2019 – 2021 è stato esteso anche al personale a tempo determinato, ossia ai supplenti.
Una recente ordinanza della Cassazione ha confermato che per fruire di questi permessi retribuiti docenti e ATA devono fornire una motivazione, che non è soggetta alla valutazione del dirigente scolastico.
Vediamo nel dettaglio le ultime novità sui permessi che spettano al personale scolastico per motivi personali o familiari e cosa prevede il CCNL.
L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE SUI PERMESSI RETRIBUITI PER DOCENTI E ATA
Recentemente, una sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato una controversia relativa alla concessione dei permessi retribuiti che spettano al personale docente e al personale ATA per motivi personali o familiari. Nel caso specifico, la domanda di permesso presentata è stata respinta dal dirigente scolastico perché troppo generica.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024, ha respinto il ricorso del lavoratore, sottolineando che, in linea con quanto previsto dalla normativa in merito, il dipendente deve fornire una motivazione chiara e specifica, anche se non è necessario entrare in dettagli riservati.
In sostanza, la richiesta di permesso deve essere adeguatamente specificata. Anche se il dirigente non può sindacare sulle motivazioni, dunque non può esprimere una valutazione o un giudizio sulla giustificazione, può in ogni caso valutare eventuali impedimenti organizzativi che possano ostacolare la concessione del permesso.
L’ordinanza della Cassazione non introduce, quindi, modifiche alla normativa vigente, ma chiarisce soltanto che le richieste devono essere specifiche e non generiche.
COME FUNZIONANO I PERMESSI RETRIBUITI PER DOCENTI E ATA
Il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari è stato introdotto con il CCNL scuola 2006 – 2009, in base al quale docenti e personale ATA hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
Il nuovo contratto scuola, vale a dire il CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 2Mb), ha esteso questo diritto anche ai precari della scuola, garantendo quindi parità di trattamento rispetto al personale di ruolo.
Per richiedere i permessi, il dipendente deve semplicemente presentare una richiesta scritta con una motivazione di carattere personale o familiare. Non è necessario dettagliare eccessivamente le motivazioni, poiché l’autocertificazione è sufficiente a giustificare la domanda.
IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni presentate dal lavoratore.
Su questo punto si è espressa chiaramente l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che in un parere ha ribadito che i permessi per motivi personali o familiari sono un diritto contrattuale, e la decisione di usufruirne spetta esclusivamente al lavoratore, senza interferenze da parte del dirigente.
Il ruolo del dirigente scolastico, in merito a queste richieste, è limitato al controllo formale della domanda, non può valutare la validità delle motivazioni personali o familiari addotte dal dipendente.
Dunque l’ordinanza della Cassazione del 13 maggio 2024 conferma quanto previsto dal CCNL, in quanto il rigetto è dovuto alla mancanza di sufficiente giustificazione della richiesta da parte del dipendente e non ad una valutazione del dirigente in merito al motivo della richiesta.
ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI
Per approfondimento, mettiamo a vostra disposizione la guida completa sul Contratto Scuola attualmente in vigore (CCNL Istruzione e Ricerca 2019 2021), con la spiegazione chiara e semplice delle principali norme.
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Vi ricordiamo che si attende a breve l’avvio del confronto tra il Ministero dell’istruzione e i sindacati della scuola sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.
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