Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro: istruzioni Agenzia delle Entrate

Pubblicata la circolare che definisce i termini, le modalità e i beneficiari dello stralcio dei debiti fino a 5.000 euro stabilito con il Decreto Sostegni

Agenzia delle Entrate
Photo credit: barbacane / Shutterstock.com

Finalmente al via lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 22 settembre 2021 sono stati forniti i chiarimenti su questa possibilità offerta ai contribuenti grazie al Decreto Sostegni.

Per aiutare a comprendere la normativa, vediamo insieme quali sono i debiti che possono essere annullati, i contribuenti che possono beneficiare della misura e l’iter previsto.

STRALCIO DEI DEBITI: LA NORMATIVA

Lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro è stato previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69. Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico di tali debiti e i limiti dell’applicazioni di questa norma.

Il Dm del MEF definisce anche il relativo discarico dei debiti stralciati e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Tale norma poi, stabilisce – mediante rinvio all’art. 1, comma 529, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – che non si applicano le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

I BENEFICIARI

I debiti che possono essere oggetto di stralcio possono riferirsi:

  • alle persone fisiche;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

PERSONE FISICHE

Lo stralcio dei debiti sotto i 5.000 euro spetta alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Il reddito complessivo tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e della quota di agevolazione relativa all’Aiuto alla crescita economica – ACE (cosiddetto “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”). Si prendono dunque, in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Inoltre, lo stralcio previsto nel Decreto Sostegni si applica anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) ed Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

Ai fini dello Stralcio, in caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali, viene presa in considerazione la dichiarazione che ricomprende il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. In caso invece, di dichiarazioni presentate da società che abbiano optato per il regime del consolidato, viene presa in considerazione solo la dichiarazione del soggetto che partecipa al consolidato, ossia del soggetto che ha presentato il modello RSC.

QUALI DEBITI POSSONO ESSERE STRALCIATI

Stando alle disposizioni del Decreto Sostegni, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5.000 euro, affidati all’agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da a qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, al 23 marzo 2021 risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione.
Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti:

QUALI DEBITI SONO ESCLUSI DALLO STRALCIO

Sono esclusi dallo stralcio i debiti, stabiliti dall’articolo 4, comma 9 del Decreto Sostegni, ovvero:

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LO STRALCIO DEI DEBITI

Come si legge nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 22 settembre 2021 emanata d’intesa con Agenzia entrate-Riscossione, nel definire lo stralcio debiti, il limite di 5.000 euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi.

Il rispetto del tetto va determinato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni. Restano esclusi dal calcolo gli aggi, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento.
Con lo stralcio vengono sospese le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione. Le somme pagate prima dell’annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso.

STRALCIO DEBITI, COME FUNZIONA

L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre 2021 darà il via libera all’annullamento. L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio senza comunicare nulla al cittadino. Nel caso di debiti oggetto di co-obbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei co-obbligati rientra tra quelli segnalati dall’Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei co-obbligati ha un reddito superiore al limite stabilito. I debiti oggetto di stralcio invece, si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
Successivamente il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria sul portale dell’agente della riscossione. Con il Decreto Fisco le condizioni sono però cambiate: la nuova scadenza è stata fissata al 30 novembre 2021, con la procedura che riorganizza un vero e proprio condono fiscale. Sono stati anche riammessi coloro che non avevano più diritto alla Rottamazione ter, allo stralcio o alla dilazione. La procedura da seguire è la medesima, come spiegata di seguito.

COME VERIFICARE LA SITUAZIONE DEBITORIA

Per verificare l’annullamento del debito e la propria situazione debitoria generale (o quella della propria impresa) basterà collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, andare nell’Area riservata ai Cittadini o Imprese, così da poter accedere al servizio online “Situazione debitoria – consulta e paga”. Per effettuare il login è necessario essere in possesso o di un’identità Digitale SPID, o di credenziali rilasciate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. È anche possibile accedere tramite PIN Inps o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

DISCARICO DEI DEBITI E RIMBORSI NOTIFICHE

Così come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Dm del MEF del 14 luglio 2021, ai fini del discarico conseguente all’annullamento senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico oppure in via telematica. Tale discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive dei requisiti reddituali e temporali previsti per lo stralcio, nonché in relazione ai carichi esclusi dal Decreto Legge 41 del 2021.

L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione dell’elenco. Lo Stato rimborserà l’agente della riscossione delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive. ù

Restano invariate invece le disposizioni di cui all’articolo 4 del Decreto Legge 119 del 2018, relative allo Stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010. In particolare, riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento di debiti non ancora saldati al 23 marzo 2021, è previsto il rimborso a favore dell’agente della riscossione con oneri a carico del singolo ente creditore, in un numero massimo di 20 rate annuali di pari importo.

IL SERVIZIO DIGITALE PER CAPIRE QUALI DEBITI RIENTRANO NELLO STRALCIO

Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizio è possibile verificare se i debiti ammessi alle definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio. È bene precisare però che l’effettivo annullamento si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddituale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 22 settembre 2021 (Pdf 378 kb)
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Pdf 237 Kb) – convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (Pdf 42 Kb)
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 (Pdf 85 Kb)
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Pdf 334 Kb)
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Pdf 506 Kb)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (Pdf 423 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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