Esonero contributi professionisti e autonomi: domanda INPS entro 30 Settembre 2021

Tutte le informazioni sull’esonero dei contributi per professionisti e lavoratori autonomi previsto dalla Legge di Bilancio 2021: a chi spetta l’agevolazione, i requisiti e come fare domanda all’INPS per ottenerla

inps, istituto nazionale previdenza sociale

Dal 25 agosto al 30 settembre 2021 è possibile richiedere l’esonero dei contributi per i professionisti e lavoratori autonomi che hanno subito un calo del fatturato lo scorso anno introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.

Si tratta di uno sconto sui contributi previdenziali e assistenziali che spetta agli iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome in possesso di determinati requisiti di reddito. L’INPS ha fornito tutte le indicazioni sull’agevolazione e come ottenerla.

Gli iscritti alle gestioni INPS devono presentare l’apposita domanda telematica. Ecco tutte le informazioni sull’esonero contributivo per professionisti e autonomi, a chi spetta e come richiederlo.

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LIBERI PROFESSIONISTI E AUTONOMI

Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) è stato introdotto, infatti, un esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. L’agevolazione ha un importo fino a 3.000 euro l’anno. Con tale misura si intende contrastare gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da covid-19 e incentivare la ripresa delle attività economiche interessate.

L’Inps, attraverso il Messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e la Circolare n. 124 del 6 agosto 2021, ha chiarito chi e in che modo può usufruire dell’esonero parziale dei contributi, e le modalità per richiedere l’agevolazione. Inoltre, con il Messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 ha comunicato il rilascio della procedura per fare domanda a partire dal 25 agosto e, con il Messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021 e con il Messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021 ha fornito ulteriori chiarimenti.

Vediamo in dettaglio tutti i requisiti e come fare domanda.

A CHI SPETTA

L’esonero contributivo spetta ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta 2019 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Possono accedere all’agevolazione gli iscritti:

  • alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): gestioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

  • alla Gestione Separata, che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;

  • alle casse professioni autonome;

  • alla Gestione Separata, come professionisti e altri operatori sanitari, già collocati in pensione;

  • alle casse professioni autonome, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori, già collocati in pensione.

REQUISITI PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS

Per poter richiedere il beneficio, gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS devono possedere i seguenti requisiti:

  1. avere una posizione aziendale attiva alla data del 31 Dicembre 2020;
  2. risultare iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° Gennaio 2021;
  3. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%
    rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno
    2020 e con inizio attività nel medesimo anno;
  4. aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività
    che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 Euro;
  5. possedere il requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  6. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  7. non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.

Restano esclusi coloro che hanno avviato l’attività dal 1° Gennaio 2021 compreso. I requisiti di cui ai punti f e g non sono richiesti per il personale sanitario, già in quiescenza, iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio.

IMPORTO

L’importo dell’esonero ammonta al limite massimo individuale di 3.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre, in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica.

ESONERO ISCRITTI GESTIONI SPECIALI AUTONOME ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della
tariffazione annuale di competenza per il 2021, con scadenza entro il 31 Dicembre 2021,
al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. Pertanto, non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 Dicembre 2021.

ESONERO ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE AUTONOMA DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

Per questa categoria di soggetti l’esonero riguarda la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza dello stesso anno con scadenza dei versamenti entro il 31 Dicembre 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria. Ne consegue che non è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 Gennaio 2022, poiché successiva al 31 Dicembre 2021.

ESONERO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che dichiarano redditi da lavoro autonomo del TUIR e che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%.

Per coloro che, invece, risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero concerne sempre i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021, ma calcolati con aliquota complessiva pari al 24%. Pertanto, sono esclusi i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta. A costoro, infatti, non spetta l’esonero nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà titolo all’esonero.

COMPATIBILITÀ DELL’ESONERO

L’esonero parziale dei contributi di professionisti e autonomi è compatibile con le seguenti misure:

  • assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1984;
  • assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL;
  • assegni e pensioni sociali.

COME FARE DOMANDA DI ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI

La domanda di esonero contributivo va presentata a partire dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS.

È possibile richiedere l’agevolazione a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. La richiesta di esonero va presentata attraverso il sito internet dell’INPS, accedendo al proprio Cassetto previdenziale tramite uno dei seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: Cassetto previdenziale per Artigiani e
    Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;


  • lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;

  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi
    Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

Per accedere ai percorsi telematici occorre autenticarsi con una delle seguenti credenziali:

  • mediante PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario che dispositivo. Ricordiamo che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020;
  • tramite SPID di livello 2 o superiore;
  • a mezzo di Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • attraverso Carta nazionale dei servizi (CNS).

ESITO DOMANDA

I richiedenti possono verificare l’esito e l’accoglimento dell’istanza accedendo al proprio Cassetto previdenziale, nella sezione relativa all’esonero in oggetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE DI BILANCIO 2021 (Pdf 4.142 Kb) – Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
MESSAGGIO INPS n. 2761 (Pdf 53 Kb) del 29 luglio 2021.
CIRCOLARE INPS n. 124 (Pdf 248 Kb) del 6 agosto 2021.
MESSAGGIO INPS n. 2909 (Pdf 86Kb) del 20 agosto 2021.
MESSAGGIO INPS n. 3216 (Pdf 85Kb) del 24 settembre 2021.
MESSAGGIO INPS n. 3217 (Pdf 87Kb) del 24 settembre 2021.

ALTRE AGEVOLAZIONI E AGGIORNAMENTI

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di Laura G.
Giornalista, esperta di lavoro pubblico e formazione.
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