Supplenze da GPS: errori algoritmo e ricorsi

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La procedura per l’informatizzazione delle nomine per le supplenze dalle GPS ha visto diversi errori dell’algoritmo, pertanto i sindacati hanno avviato i ricorsi.

Sono numerosi i docenti considerati rinunciatari per la mancata espressione di alcune preferenze relative a sede, classe di concorso e/o tipologia di posto. L’impostazione troppo restrittiva del sistema ha dunque precluso agli aspiranti di accedere a successivi turni di nomina e ha dato precedenza a candidati con punteggio inferiore.

Facciamo chiarezza sui principali errori dell’algoritmo per le convocazioni dei supplenti dalle GPS e su come fare ricorso.

ERRORI ALGORITMO SUPPLENZE GPS 2022 2023

Anche per l’a.s. 2022/2023, infatti, le nomine per le supplenze ai docenti sono informatizzate. Tuttavia, come lamentato dagli aspiranti e dalle organizzazioni sindacali di settore, l’algoritmo, a causa della sua impostazione, ha dato origine ad errori che, in diversi casi, hanno determinato l’esclusione dei docenti dalle nomine già al primo turno. Infatti, come sottolineato dal sindacato Anief, chi non ha ottenuto una supplenza dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) perchè, ad esempio, non aveva espresso la sede durante la procedura di scelta delle sedi relativa alla domanda per le supplenze ai docenti dalle GPS, è considerato rinunciatario dal sistema che, dunque, non lo tiene in considerazione per successive disponibilità, pur avendo diritto. Inoltre, chi ha ottenuto la supplenza su spezzone orario non può ottenere il completamento dalle GPS.

La procedura per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene appunto le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto l’aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Sulla base di questo principio, quindi, l’assegnazione delle supplenze da GPS tramite l’algoritmo è possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l’aspirante non ottiene l’incarico perchè non ha espresso le preferenze corrispondenti è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all’OM 112/2022, la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza anche altra classe di concorso o tipologia di posto, perciò l’aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Le disponibilità successive che si determinano sono attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura. In questo modo, aspiranti più meritevoli per esperienza e punteggio sono stati scavalcati da candidati in posizione più bassa in graduatoria.

LA PROTESTA DEI SINDACATI E I RICORSI

I sindacati di settore hanno chiesto chiarimenti al Ministero dell’Istruzione sulla gestione informatizzata delle supplenze e sugli errori dell’algoritmo. In particolare, come sottolineato da Anief, non sembra corretto escludere a priori gli aspiranti dai successivi turni di nomina, dato che la scelta delle sedi e delle preferenze è stata fatta prima che si conoscessero le disponibilità, dunque può succedere che le sedi indicate da un aspirante non siano disponibili nei primi turni di nomina ma possano diventare disponibili successivamente, ad esempio in seguito a rinunce.

Anche per quanto riguarda gli aspiranti che ottengono supplenze su spezzoni, l’algoritmo ministeriale non li tiene in considerazione per i turni successivi, non essendo più disponibili cattedre intere, e non spezza le cattedre intere in caso di docente assegnatario di spezzone con diritto al completamento. Quindi di fatto impedisce di completare l’orario.

Per queste ragioni il sindacato Anief ha avviato ricorsi rispettivamente al TAR e al Giudice del Lavoro, per tutelare il principio del merito. E’ possibile aderire al ricorso contro l’algoritmo ministeriale che esclude dai successivi turni di nomina quanti non hanno ottenuto nessuna supplenza entro il 30 settembre, visitando questa pagina e seguendo le indicazioni per iscriversi.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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