Tirocini non curriculari 2023: cosa cambia, nuove regole e sanzioni

La guida dettagliata sulle nuove regole e le sanzioni previste per chi non rispetta la normativa sui tirocini non curriculari

Tirocini Stage

I tirocini non curriculari (o extracurriculari) è un percorso formativo costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati. Nel gennaio 2022 la disciplina ha subito delle modifiche

Oltre ad essere definite nuove linee guida, la cui operatività però con il cambio di Governo, è rimasta in standby, vengono introdotte sanzioni per chi stipula contratti per tirocini non retribuiti. Si tratta di un cambiamento importante che si traduce in una revisione dell’intera normativa che regola i tirocini extracurriculari.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono le regole dei tirocini curriculari nel 2023, quali sono le linee guida e quali le disposizioni già vigenti da seguire, tra sanzioni e direttive governative.

TIROCINI NON CURRICULARI E CURRICULARI

Partiamo dalle basi. La Legge di Bilancio 2022, nel prevedere un nuovo riassetto della disciplina sui tirocini, parte dalle loro definizioni. L’articolo 1, comma 720 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce che:

il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Qual è la differenza tra tirocinio curriculare e non curriculare?

  • Il tirocinio curriculare è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto;
  • Il tirocinio non curriculare o extracurriculare è costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati.

LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Per i tirocini curriculari è vigente una normativa con valenza nazionale che si basa sull’articolo 18, della legge n. 196/1997 ed il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). Questa Legge stabilisce i principi generali, ma sta poi agli enti di formazione definire la disciplina per l’attivazione e il funzionamento dei tirocini curriculari.

E’ ben diverso il campo normativo dei tirocini non curriculari la cui regolamentazione è a livello regionale e si basa su un accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regione con l’emanazione di linee guida. Le ultime linee guida emanate risalgono al 2017. Queste regole dovevano essere riviste in forza di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, che ne indica anche le modalità di modifica, ma ad oggi non si è intervenuto in alcun senso, complice il cambio di Governo. ma procediamo per gradi.

LE NUOVE REGOLE DEL TIROCINIO NON CURRICULARE

Secondo quanto previsto dalla stessa Manovra, entro il 30 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022) il Governo e le Regioni dovevano concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini non curriculari. L’accordo doveva essere basato dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà d’inclusione sociale;

  • riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione (compenso per i tirocinanti);

  • fissazione di una durata massima dei tirocini, comprensiva di eventuali rinnovi;

  • imposizione di un limite numerico di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;

  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Come anticipato, la crisi di Governo e il conseguente scenario politico, è stato un freno per la riforma che è rimasta al palo visto che le nuove linee guida non sono state ancora emanate.

TIROCINI NON CURRICULARI, IL NODO RETRIBUZIONE

Sempre con riferimento alle modifiche “annunciate” e non applicate, un grosso problema che si è presentato a seguito della mancata riforma è quello retributivo. Questo perché, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sono stati abrogati i commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1, Legge 28 giugno 2012, n. 92 che riguardano i tirocini formativi e di orientamento. Così facendo viene negata la possibilità di prevedere un’indennità forfettaria, con la sostituzione di un compenso adeguato all’attività e alle ore di lavoro. Tuttavia, se da una parte la regola precedente è stata abrogata, quella che la va a sostituire con le relative specifiche non è ancora stata individuata. Anche questo punto andrebbe completamente riorganizzate secondo quanto verrà stabilito in sede di conferenza Stato – Regioni, ma la situazione è bloccata.

Andiamo ad approfondire tutte le novità, per capire meglio i cambiamenti radicali che andranno a rivoluzionare i tirocini non curriculari e ad analizzare i nuovi adempimenti a carico delle aziende e le possibili sanzioni.

CHI PUO’ SVOLGERE UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE

La Legge di Bilancio introduce un cambiamento importante sui destinatari dei tirocini non curriculari. Infatti, verranno limitati ai “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”. Ma cosa vuol dire esattamente “soggetti con difficoltà di inclusione sociale”? Alcuni sono facilmente individuabili, come i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione, ex detenuti, rifugiati, richiedenti asilo e così via.

Tuttavia, è più verosimile che la platea si allarghi alla categoria ben più ampia dei disoccupati, anche nell’accezione ristretta dei disoccupati “di lunga durata” e, quindi, secondo le definizioni ufficiali di ANPAL, persone adulte che cercano e non trovano lavoro da oltre 12 mesi, e persone giovani (under 25) nella medesima situazione da oltre 6 mesi. Ad ogni modo, su questo aspetto saranno necessari chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

VINCOLI DI QUANTITÀ E DURATA PER I TIROCINI NON CURRICULARI

Per evitare abusi nell’utilizzo dei tirocini da parte delle aziende verrà individuata una nuova ‘durata massima’ dello stage, anche in termini di proroghe e rinnovi. Le aziende non potranno attivare più di un certo numero di tirocini contemporaneamente e nel caso di attivazione di tirocini oltre la quota prevista dovranno prevedere l’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di stage. I limiti numerici dei tirocinanti verranno rapportati alle dimensioni dell’azienda. Saranno le nuove linee guida a stabilire nel dettaglio questi numeri e vincoli.

OBBLIGHI PER I SOGGETTI ORGANIZZATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto organizzatore dello stage è anche tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Il rapporto dovrà prevedere tutti i limiti e le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

SANZIONI PER I TIROCINI NON CURRICULARI SENZA COMPENSO

Una delle novità più importanti introdotte dal comma 721 della Legge di Bilancio 2022, riguarda proprio l’obbligo di prevedere una “congrua indennità”, pena una sanzione. La mancata corresponsione dell’indennità per uno stage o tirocinio non curriculare comporta infatti, a carico del trasgressore, l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso. La normativa attuale già vieta i tirocini gratis ma con le nuove regole i trasgressori verranno puniti con una multa.

A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE?

La sanzione per chi organizza tirocini non curriculari senza indennità va da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge 689 del 1981.

ALTRE SANZIONI PER L’USO IMPROPRIO DI TIROCINI NON CURRICULARI

Il tirocinio non curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente (Legge di Bilancio 2022, comma 723). Se lo stage è svolto in modo fraudolento nascondendo un rapporto di lavoro ed eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. La nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 ha anche chiarito che la sanzione interviene anche nel caso di i tirocini extracurricolari iniziati prima dell’entrata in vigore della Manovra, ma le sanzioni giornaliere si calcolano a partire dal 1° gennaio 2022.

Resta, poi la possibilità, su domanda del tirocinante, di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Ma in ogni caso – si legge nella nota – i contributi andranno comunque pagati dal soggetto ospitante per tutto il periodo del tirocinio “fraudolento” a prescindere dall’esercizio dell’opzione.

L’Ispettorato del Lavoro chiarisce anche che ai fini della contestazione del reato di tirocinio fraudolento, è poi sufficiente provare che lo stage si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative che normalmente sono applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (ovvero omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

La Legge di Bilancio 2022 (comma 724) stabilisce che i tirocini non curriculari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, così come già avviene per i tirocini curriculari. La comunicazione, da effettuare da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a quello d’instaurazione del tirocinio, deve contenere:

  • i dati anagrafici del partecipante;

  • la data di avvio;

  • data di cessazione;

  • la tipologia (“tirocinio non curriculare”);

  • qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio;

  • l’indennità di partecipazione erogata al partecipante.

In sostanza la comunicazione deve prevedere quanto stabilito ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Testo coordinato con la Legge 28 novembre 1996, n. 608).

DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE VIGENTI

Fino a quando non saranno adottate tutte le linee guida previste dalla Legge di Bilancio 2022 per i tirocini non curriculari, in una nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 530 del 21 marzo 2022 ha specificato che vi sono alcuni obblighi che sono già vigenti per i tirocini non curriculari. Si tratta, in particolare, dei precetti già evidenziati in precedenza quali:

  • l’obbligo di remunerazione adeguata;

  • il divieto di impiego del tirocinio in modo fraudolento;

  • l’obbligo di comunicazione;

  • l’obblighi in materia di salute e sicurezza.

GLI OBIETTIVI DEL RIASSETTO DEI TIROCINI NON CURRICULARI

Oltre ad evitare abusi e povertà lavorativa, il Parlamento con il riassetto dei tirocini non curriculari ha dimostrato di puntare sulla formazione in “partnership” con Enti locali e privati. Questa nuova linea è stata anche confermata da strumenti come il Piano Nazionale Nuove Competenze, il Programma GOL e l’incentivo al Sistema Duale. Inoltre, sempre in quest’ottica, la Manovra vuole favorire il ricorso al contratto di apprendistato come modalità di inserimento, disincentivando di fatto il ricorso al tirocinio. A questo proposito, per quanto riguarda il contratto di apprendistato di primo livello, il Governo ha prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni del contratto. Questo è valido solo per le imprese con un massimo di 9 dipendenti, estremamente diffuse nel sistema industriale italiano. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la guida sulle agevolazioni per assunzioni con contratto di apprendistato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49.

Ispettorato del Lavoro, nota n. 530 del 21 marzo 2022 (Pdf 290 Kb)

Nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 (Pdf 266 Kb).

Si ribadisce che si attendono ancora le nuove linee guida per i tirocini non curriculari che doveva avvenire entro giugno 2022, ma è in ritardo. Vi terremo aggiornati.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche il nostro approfondimento sull’apprendistato di primo livello, il focus sull’apprendistato professionalizzante e la guida sull’apprendistato di alta formazione e ricerca. Se siete interessati a valutare nuove opportunità di tirocinio, vi consigliamo di visionare la nostra pagina dedicata ai tirocini che viene costantemente aggiornata con tutte le selezioni attive più interessanti. Per avere altre informazioni sugli aiuti alle persone e ai lavoratori, vi consigliamo di visionare questa sezione. Invece, per non perdere gli aggiornamenti è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per avere le notizie in anteprima.

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