I tirocini non curriculari (o extracurriculari) sono un percorso formativo costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o svantaggiati.
Dal 2022, però, è in corso una revisione della normativa, sia a livello nazionale che comunitario, che non è ancora completa.
Oltre a nuove regole, sono state introdotte sanzioni per chi stipula contratti per tirocini non retribuiti. In aggiunta, l’UE ha formulato una proposta di direttiva e una revisione del regolamento dei tirocini che presto sarà discussa dal Parlamento europeo e dagli Stati membri.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono le regole dei tirocini extracurriculari nel 2024, quali sono le nuove linee guida proposte dall’UE, ma non ancora operative, e quali sono le disposizioni già vigenti da seguire.
COSA SONO I TIROCINI NON CURRICULARI
Cos’è un tirocinio non curriculare? Il tirocinio non curriculare o extracurriculare è un tipo di tirocinio costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o soggetti svantaggiati.
La Legge di Bilancio 2022, nel prevedere il riassetto della disciplina sui tirocini, parte dalle loro definizioni. L’articolo 1, comma 720 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce il significato del tirocinio, partendo dalla definizione di base. Ossia:
“Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Quello non curriculare, è il percorso che esula dal mondo “scolastico formativo” e apre le porte d’accesso al mondo del lavoro. Ma procediamo per gradi e vediamo quali sono le regole attualmente in vigore e poi tutte le novità che verranno introdotte per il tirocinio extra curriculare.
REGOLAMENTO
Nel 2024 la normativa vigente per i tirocini extracurriculari è quella delle linee guida emanate che risalgono al 2017 a cui si aggiungono alcuni vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022, già vigenti (tra cui le sanzioni), e a cui si affiancano eventuali regole stabilite da ogni singola regione o provincia autonoma. Secondo tali regole, i tirocini extracurriculari anche nel 2024 possono essere attivati per:
- soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
- lavoratori a rischio disoccupazione;
- persone con disabilità;
- soggetti svantaggiati (L. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (D.P.R. n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286/1998), vittime di tratta (D.Lgs. n. 24/2014);
- cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini extracomunitari residenti all’estero.
Ricordiamo anche che la Legge di Bilancio 2022 aveva introdotto un cambiamento importante sui destinatari dei tirocini non curriculari. Infatti, dovevano essere limitati ai “soggetti con difficoltà di inclusione sociale“.
Ad esempio, soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione, ex detenuti, rifugiati, richiedenti asilo e così via. Tale ipotesi, però, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 70/2023 e dunque, il Governo è chiamato a mettere in campo delle modifiche. Potrà farlo, adesso, seguendo le linee UE decise dalla Commissione del 20 marzo 2024.
Infatti, la Commissione europea ha proposto dei miglioramenti significativi per le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell’Unione Europea, concentrandosi sulla retribuzione equa, l’inclusività e la qualità dei tirocini. In particolare, l’UE ha prevista:
- una proposta di direttiva per migliorare e applicare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e per contrastare i casi di lavoro mascherato da tirocinio;
- una proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 che riguarda il quadro di qualità per i tirocini. Quest’ultima revisione mira ad affrontare questioni cruciali legate alla qualità e all’inclusività dei tirocini, come la garanzia di una retribuzione equa e l’accesso alla protezione sociale.
Tali modifiche dovrebbero aggiungersi a quanto già previsto nel regolamento vigente per i tirocini non curriculari. Scopriamo quali sono le novità in arrivo, oltre alle regole già in vigore.
NOVITÀ TIROCINIO NON CURRICULARE
Secondo quanto previsto Legge di Bilancio 2022, i tirocini non curriculari seguono queste regole:
- riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione (compenso per i tirocinanti);
- fissazione di una durata massima dei tirocini, comprensiva di eventuali rinnovi;
- imposizione di un limite numerico di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell’impresa ospitante;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Come accennato, queste regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sono operative solo in parte in quanto il Governo e le Regioni avrebbero dovuto concludere, in sede di Conferenza permanente, un accordo per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini non curriculari.
Tale accorso avrebbe dovuto sostituire quelle del 2017. Ma, poi c’è stato un freno per la riforma a seguito del parere della Corte Costituzionale sul “no” all’applicazione delle nuove regole sui tirocini extra curriculari a chi ha problemi di inclusione sociale, come spiegheremo più avanti.
Fino a quando non saranno adottate le linee guida previste dalla Legge di Bilancio 2022 per i tirocini non curriculari, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 530 del 21 marzo 2022 ha specificato però, che vi sono alcuni obblighi che sono già vigenti per i tirocini non curriculari. Si tratta in particolare di:
- obbligo di remunerazione adeguata;
- il divieto di impiego del tirocinio in modo fraudolento;
- l’obbligo di comunicazione;
- l’obblighi in materia di salute e sicurezza.
Detto ciò, scopriamo quali sono le principali caratteristiche e i limiti dei tirocini non curriculari.
DURATA TIROCINI EXTRACURRICULARI
La durata minima del tirocinio non curriculare è di 2 mesi, mentre la durata massima è pari a 12 mesi (eccetto i tirocini per le persone diversamente abili per le quali è fissata in 24 mesi).
Per evitare abusi nell’utilizzo dei tirocini da parte delle aziende verrà individuata una nuova ‘durata massima’ del tirocinio, anche in termini di proroghe e rinnovi.
ATTIVAZIONE DEI TIROCINI
I soggetti del tirocinio sono tre:
- soggetto promotore, che può essere pubblico o privato;
- soggetto ospitante, ossia l’azienda che ospita il tirocinante;
- tirocinante.
Per i tirocini extracurruculari il soggetto promotore è generalmente il centro per l’impiego oppure i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, i servizi pubblici di inserimento lavorativo per i disabili, i centri convenzionati per la formazione professionale o l’orientamento, le cooperative sociali ecc. Alla convenzione bisogna allegare il Piano Formativo Individuale (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti.
TUTOR E ATTESTAZIONE FINALE
Il soggetto promotore nomina un tutor che si occupa della stesura del progetto formativo e del monitoraggio delle attività. Anche il soggetto ospitante nomina un tutor che ha il compito di favorire l’inserimento del tirocinante ed elaborare la documentazione relativa all’apprendimento. Al termine dell’esperienza di formazione, il tirocinante riceve un attestato finale che documenta le attività svolte.
ASSICURAZIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi deve essere garantita al tirocinante, e, in base alla convenzione può essere sostenuta o dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante. I tirocini extracurriculari sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Va chiarito anche che il soggetto organizzatore del tirocinio è anche tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Il rapporto dovrà prevedere tutti i limiti e le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
QUANTI TIROCINANTI SI POSSONO AVERE
Spetta alla normativa delle Regioni o Province autonome fissare il numero di tirocini che si possono attivare contemporaneamente da parte di un’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Le linee guida del 2017 ancora in vigore prevedono comunque delle quote di contingentamento (dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti) pari a:
- un tirocinante per aziende ospitanti che occupino da 0 a 5 dipendenti;
- due tirocinanti per aziende ospitanti che hanno da 6 a 20 dipendenti;
- tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per aziende con più di 20 dipendenti.
Ricordiamo che queste sono le linee guida “base” fondate sull’accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regione del 2017 e sulle introduzioni della Manovra 2022, ma per avere certezza sui vincoli legati ai tirocini extracurriculari è indispensabile verificare anche la normativa della propria regione.
Consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro o al centro per l’impiego (da questa pagina si può cercare lo sportello più vicino) per avere assistenza nel reperire la normativa, oppure informarsi online cercando la normativa dei tirocini extracurriculari prevista per la propria regione (sempre che sia disponibile online, e che sia aggiornata).
CHE DIFFERENZA C’È TRA TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRA CURRICULARE
Per evitare fraintendimenti, è bene poi fare la differenza tra tirocinio curriculare e non curriculare. Ovvero:
- il tirocinio curriculare è svolto da studenti, è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto e ha lo scopo di fornire ai tirocinanti un’esperienza diretta del mondo del lavoro, preparandoli per il loro futuro professionale. Per i tirocini curriculari è vigente una normativa con valenza nazionale che si basa sull’articolo 18, della legge n. 196/1997 ed il successivo decreto attuativo (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). Questa Legge stabilisce i principi generali, ma sta agli Enti di formazione definire la disciplina per l’attivazione e il funzionamento dei tirocini curriculari che prevale sulla normativa stessa. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere la guida sui tirocini curriculari;
- il tirocinio non curriculare o extracurriculare mira all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o soggetti svantaggiati. Per tali tipi di tirocini, la regolamentazione è a livello regionale e si basa su un accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regione con l’emanazione di linee guida. Le ultime linee guida emanate risalgono al 2017 e sono ancora in vigore nel 2024. Queste regole andranno riviste in base alle previsioni delle indicazioni della Commissione Europea.
CHE DIFFERENZA C’È TRA STAGE E TIROCINIO
Tirocinio e stage sono due forme di formazione professionale svolte sul posto di lavoro con l’obiettivo di acquisire nuove competenze e facilitare l’inserimento nel mondo lavorativo.
La differenza principale tra i due è che il tirocinio (nel caso di quello curriculare, che è quello spesso confuso con lo stage) è obbligatorio per ottenere determinati diplomi o completare specifici corsi di specializzazione, mentre lo stage è una scelta facoltativa.
I tirocini possono essere di diversi tipi, ossia curriculari, extracurriculari, professionali e formativi attivi. Durante il tirocinio, ad eccezione di quello extra curricolare, si studia e si lavora contemporaneamente, seguendo un programma concordato con l’ente promotore o l’azienda.
Anche gli stage prevedono un programma formativo concordato tra l’azienda e lo stagista e possono essere formativi, di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, nonché rivolti a soggetti svantaggiati, con durate variabili in base alla tipologia.
“STOP” CORTE COSTITUZIONALE E INTERVENTO UE
Oltre alle nuove regole che vi abbiamo illustrato, la Legge di Bilancio 2022 aveva anche previsto una revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà d’inclusione sociale. Questa possibilità, però, è stata bocciata con il parere espresso dalla Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto.
La sentenza 70/2023 sottolinea che i tirocini devono restare un’opportunità fruibile da parte di tutti i soggetti, esattamente come previsto dalla normativa attuale. Tale limitazione determina un’indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. Dunque, il Governo è chiamato a rivedere la norma prima di provvedere alla sua applicazione.
In attesa della revisione del Governo, sul tema tirocini è intervenuta già la Commissione UE. Nello specifico, c’è una proposta di direttiva UE che mira a potenziare e far rispettare le condizioni lavorative di alta qualità per i tirocinanti, contrastando l’abuso dei rapporti di lavoro camuffati da tirocini. I principali punti della proposta includono:
- il principio di non discriminazione, garantendo che i tirocinanti siano trattati paritariamente rispetto ai dipendenti regolari per quanto riguarda le condizioni lavorative e la retribuzione, salvo giustificati motivi come differenze di mansioni, minori responsabilità, intensità di lavoro o finalità formativa;
- l’assicurazione che i tirocini non siano utilizzati per mascherare occupazioni regolari. Tale scopo sarà raggiunto tramite controlli e ispezioni (utilizzando la durata come parametro) e richiedendo alle aziende di fornire informazioni sul numero, durata e condizioni dei tirocini;
- la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di intervenire a difesa dei diritti dei tirocinanti;
- l’obbligo per gli Stati membri di stabilire canali di segnalazione per le pratiche sleali e le cattive condizioni lavorative dei tirocinanti.
Poi, c’è la proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 estesa. Si applica a tutti i tirocinanti, inclusi quelli coinvolti in programmi di formazione formale e tirocini obbligatori per l’accesso a professioni specifiche. Le principali caratteristiche della raccomandazione riveduta includono:
- l’invito a una retribuzione equa per i tirocinanti, nonché l’accesso a una protezione sociale adeguata, in linea con le leggi nazionali;
- la designazione di un tutor per offrire supporto e consulenza mirata;
- la promozione dell’uguaglianza nell’accesso ai tirocini, specialmente per individui vulnerabili e persone con disabilità;
- la possibilità di lavoro ibrido o da remoto, fornendo l’equipaggiamento necessario;
- l’aumento dell’occupabilità attraverso l’orientamento professionale e l’incentivazione delle assunzioni stabili dopo il tirocinio.
La proposta di direttiva della Commissione sarà sottoposta al dibattito del Parlamento europeo e degli Stati membri. Dopo l’approvazione da parte dei co-legislatori, gli Stati membri avranno due anni di tempo per incorporarla nella legislazione nazionale.
La raccomandazione sarà presentata al Consiglio per la valutazione e l’adozione. Successivamente, la Commissione assisterà gli Stati membri nell’attuazione della raccomandazione. Vi aggiorneremo step by step. Intanto, ricordiamo che sono già in vigore le sanzioni per chi non rispetta le regole sui tirocini extra curriculari.
SANZIONI PER I TIROCINI NON CURRICULARI SENZA COMPENSO
Una delle novità più importanti introdotte dal comma 721 della Legge di Bilancio 2022 già in vigore, riguarda proprio l’obbligo di prevedere una “congrua indennità”, pena una sanzione. La mancata corresponsione dell’indennità per uno stage o tirocinio non curriculare comporta infatti, a carico del trasgressore, l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso.
La normativa attuale già vieta i tirocini gratis ma con le nuove regole i trasgressori verranno puniti con una multa. La sanzione per chi organizza tirocini non curriculari senza indennità va da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge 689 del 1981. Le linee guida sottolineano anche che il tirocinio non curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente (Legge di Bilancio 2022, comma 723).
Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento nascondendo un rapporto di lavoro ed eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. La nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 ha anche chiarito i dettagli su come si applicano le sanzioni anche relative agli obblighi di comunicazione non rispettati.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La Legge di Bilancio 2022 (comma 724) stabilisce che i tirocini non curriculari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, così come già avviene per i tirocini curriculari. La comunicazione, da effettuare da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a quello d’instaurazione del tirocinio, deve contenere:
- i dati anagrafici del partecipante;
- la data di avvio;
- data di cessazione;
- la tipologia (“tirocinio non curriculare”);
- qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio;
- l’indennità di partecipazione erogata al partecipante.
In sostanza la comunicazione deve prevedere quanto stabilito ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Testo coordinato con la Legge 28 novembre 1996, n. 608).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49.
- Ispettorato del Lavoro, nota n. 530 del 21 marzo 2022 (Pdf 290 Kb)
- Nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 (Pdf 266 Kb)
- Sentenza Corte Costituzionale 70/2023 (Pdf 188 Kb);
- Proposta di direttiva UE tirocini (Pdf 369 Kb);
- Proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 (Pdf 345 Kb).
Si ribadisce che si attendono ancora le nuove linee guida per i tirocini non curriculari che dovevano uscire entro giugno 2022. Ma siamo nel 2024 e non ci sono ancora novità. Vi terremo aggiornati appena saranno disponibili.
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Vi invitiamo a leggere la guida sui tirocini curriculari per comprendere le differenze rispetto ai tirocini non curriculari.
Vi consigliamo anche il nostro approfondimento sull’apprendistato di primo livello, il focus sull’apprendistato professionalizzante e la guida sull’apprendistato di alta formazione e ricerca. Se siete interessati a valutare nuove opportunità di tirocinio, vi consigliamo di visionare la nostra pagina dedicata ai tirocini che viene costantemente aggiornata con tutte le selezioni attive più interessanti.
Per avere altre informazioni sugli aiuti alle persone e ai lavoratori, vi consigliamo di visionare questa sezione.
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Sto svolgendo un tirocinio curricolare offerto dalla regione
Il mio tutor non mi fa fare nnt sono 6 ore seduta in un angolo e non mi permette nemmeno di guardare cosa fa al PC
È una struttura sanità
È legale questa cosa?
Non c’è una legge per chi ha questo genere di problema?
Ho fatto presente alla scuola che si occupa del corso formativo
Assolutamente no, dovrebbe effettuare subito una segnalazione all’hr e al responsabile con cui ha stipulato il contratto di tirocinio. Se guarda nel contratto di tirocinio trova tutte le informazioni. Ha fatto bene anche a far presente alla scuola.