I tirocini non curriculari (o extracurriculari) sono percorsi formativi finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o svantaggiati.
Sono quindi percorsi svolti al di fuori di un percorso di studi, sono regolamentati a livello regionale e nazionale e non equivalgono a un’assunzione, ma è un’esperienza formativa, per cui però il tirocinante ha diritto a un’indennità obbligatoria.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono le regole dei tirocini extracurriculari nel 2025, quali sono le nuove linee guida proposte dall’UE, ma non ancora operative, e quali sono le disposizioni già vigenti da seguire.
COSA SONO I TIROCINI NON CURRICULARI
Il tirocinio non curriculare o extracurriculare è un tipo di tirocinio costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o soggetti svantaggiati.
La Legge di Bilancio 2022, nel prevedere il riassetto della disciplina sui tirocini, parte dalle loro definizioni. L’articolo 1, comma 720 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce il significato del tirocinio, partendo dalla definizione di base. Ossia:
“Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
Quello non curriculare, è il percorso che esula dal mondo “scolastico formativo” e apre le porte d’accesso al mondo del lavoro. Ma procediamo per gradi e vediamo quali sono le regole attualmente in vigore e poi tutte le novità che verranno introdotte per il tirocinio extra curriculare.
REGOLAMENTO
Nel 2025 la normativa vigente per i tirocini extracurriculari è quella delle linee guida emanate che risalgono al 2017 a cui si aggiungono alcuni vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022, già vigenti (tra cui le sanzioni) e a cui si affiancano eventuali regole stabilite da ogni singola regione o provincia autonoma. Secondo tali regole, i tirocini extracurriculari anche nel 2025 possono essere attivati per:
- soggetti disoccupati, compresi coloro che hanno completato percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- soggetti già occupati in cerca di nuova occupazione;
- lavoratori a rischio disoccupazione;
- persone con disabilità;
- soggetti svantaggiati (L. n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (D.P.R. n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286/1998), vittime di tratta (D.Lgs. n. 24/2014);
- cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini extracomunitari residenti all’estero.
A queste regole, si affiancano le direttive dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riportate nota n. 530 del 21 marzo 2022 e valide nel 2025, per cui vi sono alcuni obblighi che sono già vigenti per i tirocini non curriculari. Si tratta in particolare di:
- obbligo di remunerazione adeguata;
- il divieto di impiego del tirocinio in modo fraudolento;
- l’obbligo di comunicazione;
- l’obblighi in materia di salute e sicurezza.
DURATA TIROCINI EXTRACURRICULARI
La durata minima del tirocinio non curriculare è di 2 mesi, mentre la durata massima è pari a 12 mesi (eccetto i tirocini per le persone diversamente abili per le quali è fissata in 24 mesi).
Per evitare abusi nell’utilizzo dei tirocini da parte delle aziende verrà individuata una nuova ‘durata massima’ del tirocinio, anche in termini di proroghe e rinnovi.
ATTIVAZIONE DEI TIROCINI
I soggetti del tirocinio sono tre:
- soggetto promotore, che può essere pubblico o privato;
- soggetto ospitante, ossia l’azienda che ospita il tirocinante;
- tirocinante.
Per i tirocini extracurruculari il soggetto promotore è generalmente il centro per l’impiego oppure i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, i servizi pubblici di inserimento lavorativo per i disabili, i centri convenzionati per la formazione professionale o l’orientamento, le cooperative sociali ecc. Alla convenzione bisogna allegare il Piano Formativo Individuale (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti.
TUTOR E ATTESTAZIONE FINALE
Il soggetto promotore nomina un tutor che si occupa della stesura del progetto formativo e del monitoraggio delle attività. Anche il soggetto ospitante nomina un tutor che ha il compito di favorire l’inserimento del tirocinante ed elaborare la documentazione relativa all’apprendimento. Al termine dell’esperienza di formazione, il tirocinante riceve un attestato finale che documenta le attività svolte.
ASSICURAZIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi deve essere garantita al tirocinante, e, in base alla convenzione può essere sostenuta o dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante. I tirocini extracurriculari sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Va chiarito anche che il soggetto organizzatore del tirocinio è anche tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Il rapporto dovrà prevedere tutti i limiti e le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
QUANTI TIROCINANTI SI POSSONO AVERE
Spetta alla normativa delle Regioni o Province autonome fissare il numero di tirocini che si possono attivare contemporaneamente da parte di un’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Le linee guida del 2017 ancora in vigore prevedono comunque delle quote di contingentamento (dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti) pari a:
- un tirocinante per aziende ospitanti che occupino da 0 a 5 dipendenti;
- due tirocinanti per aziende ospitanti che hanno da 6 a 20 dipendenti;
- tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per aziende con più di 20 dipendenti.
Ricordiamo che queste sono le linee guida “base” fondate sull’accordo raggiunto in sede di conferenza Stato – Regione del 2017 e sulle introduzioni della Manovra 2022, ma per avere certezza sui vincoli legati ai tirocini extracurriculari è indispensabile verificare anche la normativa della propria regione.
Consigliamo di rivolgersi ad un consulente del lavoro o al centro per l’impiego (da questa pagina si può cercare lo sportello più vicino) per avere assistenza nel reperire la normativa, oppure informarsi online cercando la normativa dei tirocini extracurriculari prevista per la propria regione (sempre che sia disponibile online, e che sia aggiornata).
QUAL È LA DIFFERENZA TRA TIROCINIO CURRICULARE E EXTRACURRICULARE
È importante, quando si parla di tirocini non curriculari, distinguerli da quelli curriculari. Infatti, la principale distinzione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare riguarda il loro scopo e il contesto in cui vengono svolti.
Il tirocinio curriculare è strettamente legato al percorso di studi e serve a integrare la formazione teorica con un’esperienza pratica. È destinato a studenti iscritti a corsi di laurea, master, scuole di specializzazione o percorsi professionali e può essere obbligatorio o facoltativo, a seconda del regolamento dell’istituzione educativa di riferimento. La sua durata varia in base al programma formativo e, pur non prevedendo un compenso obbligatorio, può includere un rimborso spese. Un aspetto fondamentale di questo tipo di tirocinio è che contribuisce all’acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU) o certificazioni riconosciute.
Il tirocinio extracurriculare, invece, è pensato per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro ed è rivolto a neolaureati, diplomati o persone in cerca di occupazione. A differenza del tirocinio curriculare, non è legato a un percorso di studi e può avere una durata variabile, generalmente compresa tra due e dodici mesi, con possibilità di proroga in determinati casi. Inoltre, prevede un’indennità obbligatoria, il cui importo minimo è stabilito dalle normative regionali o nazionali. Trattandosi di un’esperienza regolamentata da specifiche disposizioni legislative, definisce chiaramente diritti e doveri sia per il tirocinante che per il soggetto ospitante.
CHE DIFFERENZA C’È TRA STAGE E TIROCINIO
Tirocinio e stage sono due forme di formazione professionale svolte sul posto di lavoro con l’obiettivo di acquisire nuove competenze e facilitare l’inserimento nel mondo lavorativo.
La differenza principale tra i due è che il tirocinio (nel caso di quello curriculare, che è quello spesso confuso con lo stage) è obbligatorio per ottenere determinati diplomi o completare specifici corsi di specializzazione, mentre lo stage è una scelta facoltativa.
I tirocini possono essere di diversi tipi, ossia curriculari, extracurriculari, professionali e formativi attivi. Durante il tirocinio, ad eccezione di quello extra curricolare, si studia e si lavora contemporaneamente, seguendo un programma concordato con l’ente promotore o l’azienda.
Anche gli stage prevedono un programma formativo concordato tra l’azienda e lo stagista e possono essere formativi, di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, nonché rivolti a soggetti svantaggiati, con durate variabili in base alla tipologia.
SANZIONI PER I TIROCINI NON CURRICULARI SENZA COMPENSO
Una delle novità più importanti introdotte dal comma 721 della Legge di Bilancio 2022 ancora oggi in vigore, riguarda proprio l’obbligo di prevedere una “congrua indennità”, pena una sanzione. La mancata corresponsione dell’indennità per uno stage o tirocinio non curriculare comporta infatti, a carico del trasgressore, l’erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso.
La normativa attuale già vieta i tirocini gratis ma con le nuove regole i trasgressori verranno puniti con una multa. La sanzione per chi organizza tirocini non curriculari senza indennità va da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla Legge 689 del 1981. Le linee guida sottolineano anche che il tirocinio non curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione al lavoro dipendente (Legge di Bilancio 2022, comma 723).
Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento nascondendo un rapporto di lavoro ed eludendo tali prescrizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. La nota INL 1451 dell’11 luglio 2022 ha anche chiarito i dettagli su come si applicano le sanzioni anche relative agli obblighi di comunicazione non rispettati.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
La Legge di Bilancio 2022 (comma 724) ha stabilito che i tirocini non curriculari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, così come già avviene per i tirocini curriculari. La comunicazione, da effettuare da parte dei datori di lavoro privati entro il giorno antecedente a quello d’instaurazione del tirocinio, deve contenere:
- i dati anagrafici del partecipante;
- la data di avvio;
- data di cessazione;
- la tipologia (“tirocinio non curriculare”);
- la qualifica per la quale è stato avviato il tirocinio;
- l’indennità di partecipazione erogata al partecipante.
In sostanza la comunicazione deve prevedere quanto stabilito ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Testo coordinato con la Legge 28 novembre 1996, n. 608).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
- Ispettorato del Lavoro, nota n. 530 del 21 marzo 2022 (Pdf 290 Kb).
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Vi invitiamo a leggere la guida sui tirocini curriculari per comprendere le differenze rispetto ai tirocini non curriculari.
Vi consigliamo anche il nostro approfondimento sull’apprendistato di primo livello, il focus sull’apprendistato professionalizzante e la guida sull’apprendistato di alta formazione e ricerca. Se siete interessati a valutare nuove opportunità di tirocinio, vi consigliamo di visionare la nostra pagina dedicata ai tirocini che viene costantemente aggiornata con tutte le selezioni attive più interessanti.
Per avere altre informazioni sugli aiuti alle persone e ai lavoratori, vi consigliamo di visionare questa sezione.
Per restare sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita, al canale Telegram per avere le notizie in anteprima e a seguire la nostra pagina Facebook per non perdere le novità più interessanti.
Potete restare aggiornati anche seguendo il canale Whatsapp, il canale TikTok @ticonsigliounlavoro e l’account Instagram.
Seguiteci inoltre su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto dove c’è la stellina.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.
Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando in alto su "segui".
Sto svolgendo un tirocinio curricolare offerto dalla regione
Il mio tutor non mi fa fare nnt sono 6 ore seduta in un angolo e non mi permette nemmeno di guardare cosa fa al PC
È una struttura sanità
È legale questa cosa?
Non c’è una legge per chi ha questo genere di problema?
Ho fatto presente alla scuola che si occupa del corso formativo
Assolutamente no, dovrebbe effettuare subito una segnalazione all’hr e al responsabile con cui ha stipulato il contratto di tirocinio. Se guarda nel contratto di tirocinio trova tutte le informazioni. Ha fatto bene anche a far presente alla scuola.