L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici dell’INAIL tutela le condizioni di rischio, tipiche dell’ambiente domestico e troppo spesso sottovalutate.
Per la Legge, infatti, hanno l’obbligo di assicurarsi casalinghe e casalinghi con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa rivolti alla cura dei componenti del nucleo familiare e dell’ambiente in cui dimorano.
In questa guida dettagliata spieghiamo come funziona e a quanto ammontano costi e risarcimenti.
COS’È L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è una polizza che, a fronte del pagamento di un premio, mette a disposizione assegni o una rendita per indennizzare in caso di infortunio chi si occupa in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa (donna o uomo).
Il premio assicurativo per la cosiddetta “polizza casalinghe”, è annuale ed è pari a 24 euro. Va versato all’INAIL e non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali. Il pagamento va fatto entro il 31 gennaio di ogni anno e il sistema è sempre attivo.
COME FUNZIONA
L’assicurazione è obbligatoria dal 1° marzo 2001, quando è entrata in vigore con la Legge 3 dicembre 1999, n. 493. Negli anni, però, è stata aggiornata. Per esempio, con il Decreto interministeriale 29 novembre 2023 è stato stabilito che chi matura i requisiti per l’assicurazione e non si iscrive per la prima volta è soggetto a una somma aggiuntiva (sanzione) in base al ritardo, pari a:
- 6,00 euro se l’iscrizione avviene entro 90 giorni dalla data in cui i requisiti sono stati maturati;
- 12,00 euro se l’iscrizione viene effettuata oltre i 90 giorni.
Per quanto riguarda il rinnovo annuale (la cui scadenza è il 31 gennaio), il sistema di pagamento PagoPA è “incrementale”. Ciò significa che l’importo dovuto viene aggiornato automaticamente con gli interessi di mora (somma aggiuntiva) in base ai giorni di ritardo:
- 12,00 euro in caso di versamento effettuato entro 60 giorni dal termine del 31 gennaio;
- 24,00 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni.
In caso di pagamento effettuato oltre la scadenza, la copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al versamento e non dal gennaio.
CHI È TENUTO A VERSARE L’ASSICURAZIONE
Sono obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico coloro che:
- hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti. In tal caso, si precisa che per coloro che raggiungono i 67 anni di età in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del premio;
- svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non sono legati da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. Come attività di lavoro in ambito domestico, vanno intese le attività prestate a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.
Ai fini dell’obbligo assicurativo, per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Sono da ricomprendere nell’assicurazione anche:
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano;
- i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
- lavoratori in mobilità;
- i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà;
- lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria dell’occupazione (Naspl e Dis – Coll);
- i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). Tali soggetti sono tenuti all’iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. In tali casi poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso va versato per l’intero anno.
COSA COPRE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione obbligatoria casalinghe comprende i casi di infortunio (con esclusione delle malattie professionali) avvenuti in occasione e a causa delle attività prestate nell’ambito domestico. Ciò a condizione che dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6%.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
- dai quali derivi esclusivamente una inabilità temporanea;
- verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
- conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico;
- derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Sono, altresì, esclusi dalla tutela, gli infortuni avvenuti in itinere o, comunque, al di fuori dell’ambito domestico.
A COSA HANNO DIRITTO GLI ASSICURATI?
In caso di infortunio spettano all’assicurato le seguenti prestazioni economiche:
- per un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum pari a 395,00 euro;
- per l’invalidità pari o superiore al 16% si ha diritto a una rendita mensile esentasse ed erogata per tutta la vita, proporzionale all’invalidità. La cifra va da un minimo 130-140 euro al mese e aumenta gradualmente, fino ad arrivare a 1.454,08 euro per l’invalidità piena (100%);
- in presenza di determinate gravi menomazioni, si ha diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC), di 632,94 euro;
- per infortunio mortale e ai superstiti viene corrisposto un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, può essere erogato a chi ha sostenuto le spese funerarie, nei limiti dell’importo).
COME ISCRIVERSI
Per stipulare e iscriversi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, bisogna andare sul sito INAIL, da questa pagina, e accedere ai Servizi online tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Una volta effettuata l’iscrizione, arriverà la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA che contiene il codice IUV, necessario per effettuare il pagamento. È possibile pagare online oppure recarsi presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, ai tabaccai e ai supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta). Si può anche pagare con addebito in conto corrente.
Come accennato, la prima iscrizione si può fare in qualsiasi periodo dell’anno, dal momento in cui si inizia l’attività di casalinga o casalingo mentre le persone già iscritte che vogliono fare il rinnovo dell’assicurazione ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall’INAIL con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio o nel corso dell’anno. Anche in questo caso, il pagamento può essere effettuato accedendo ai servizi online INAIL, da questa pagina (tramite SPID, CIE o CNS) oppure scaricando l’avviso PagoPa (dall’area privata dei servizi INAIL online) e scegliendo tra le opzioni la voce “Prima Iscrizione – Ecco cosa fare”.
COSTI ED ESENZIONI
Il premio per contrarre l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è di 24 euro da pagare in un’unica soluzione.
Tuttavia, i casalinghi o le casalinghe con un basso reddito, è lo Stato a coprire i costi del premio assicurativo. Dunque, se il reddito complessivo lordo del casalingo o della casalinga che deve assicurarsi non supera i 4.648,11 euro l’anno e il reddito complessivo lordo del nucleo familiare di cui fa parte un è inferiore ai 9.296,22 euro l’anno, non bisogna pagare il premio assicurativo.
Se entrambi i criteri sono rispettati, è lo Stato a farsi carico dei 24,00 euro.
Attenzione però, anche se il premio è gratuito (a carico dello Stato), la persona deve comunque iscriversi per la prima volta o rinnovare la polizza ogni anno. Per farlo, è obbligatorio utilizzare il servizio online dell’INAIL denominato “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. L’INAIL non prevede più il rinnovo automatico per coloro che sono esentati dal pagamento. La domanda telematica serve per autocertificare il permanere dei requisiti di basso reddito necessari per l’esenzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Pdf 96 Kb);
- Decreto interministeriale 29 novembre 2023 (Pdf 207 Kb).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
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Vi invitiamo a leggere anche cos’è e come funziona il Fondo pensione casalinghe.
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