Assegno universale anziani 2026: requisiti, ISEE e novità

Come funziona e come richiedere l’Assegno unico universale anziani non autosufficienti che assorbe tutte le prestazioni per l’invalidità

anziani

Fino al 31 dicembre 2026 è possibile richiedere l’Assegno universale anziani destinato ultraottantenni non autosufficienti.

L’Assegno è stato introdotto come misura sperimentale per chi ha “un livello di bisogno assistenziale gravissimo” e un ISEE sotto 6.000 euro.

In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona e quali sono i requisiti per ottenerlo.

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COME FUNZIONA L’ASSEGNO UNIVERSALE ANZIANI

L’Assegno universale per gli anziani non autosufficienti è una misura sperimentale introdotta dal d.lgs. n. 29/2024 per il biennio 2025-2026, che ne ha previsto il riconoscimento un “assegno di assistenza” del valore massimo di 850 euro mensili a partire dal 1° Gennaio 2025.

Non sostituisce l’indennità di accompagnamento in senso assoluto per tutti i beneficiari, ma l’assorbe. Chi non ha i requisiti per la prestazione universale, infatti, continua a percepire la normale indennità di accompagnamento.

L’importo erogato con questa prestazione infatti si compone di due quote:

  • quota fissa, che corrispondente all’importo dell’indennità di accompagnamento (549,61 euro euro mensili nel 2026);

L’assegno è una delle misure previste dalla legge delega sostegno anziani, ma è stato formalizzato con il Decreto anziani 2024 e l’indennità complessiva (accompagnamento + bonus) può raggiungere 1.399,61 euro al mese.

Scopriamo adesso chi può richiederlo.

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REQUISITI

La prestazione universale è riservata agli anziani che rispettano i seguenti requisiti:

  • almeno 80 anni di età;

  • presentano un livello di bisogno assistenziale molto elevato, ovvero una gravissima non autosufficienza che è determinata dal punto di vista sanitario (che tiene conto della compromissione della salute della persona con disabilità “di livello gravissimo”) e dal punto di vista sociale (che tiene conto delle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto). I passaggi della valutazione, nel dettaglio, sono indicati nel Messaggio n. 949 del 18-03-2025, ai punti 4.1 e 4.2. del testo;

  • ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro.

Il richiedente deve possedere tutti i requisiti sopra elencati al momento della domanda e per l’intera durata del beneficio. Se cessa il pagamento dell’indennità di accompagnamento per qualsiasi motivo, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato. Il cittadino può rinunciare alla prestazione in qualsiasi momento successivo all’accoglimento della domanda.

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COME FARE DOMANDA

L’INPS è l’ente incaricato della gestione del riconoscimento e dell’erogazione della prestazione. La domanda può essere presentata online sul sito dell’istituto tramite il servizio “Decreto Anziani – Prestazione Universale”, dove è possibile accedere da questa pagina (cliccando su “utilizza il servizio”) con SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi ai Patronati abilitati.

Deve presentare la richiesta la persona anziana non autosufficiente (o meglio un suo tutore o caregiver) in possesso dei requisiti citati. La lavorazione della domanda viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento, se successivo.

La procedura prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la prestazione. In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:

  • cittadinanza;
  • residenza;
  • contatti.

Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato. I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:

  • valore dell’ISEE sociosanitario, non superiore a 6.000 euro nel 2026;
  • titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.

Il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:

  • verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;

  • decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile;

  • verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;

  • verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27, comma 11, del Decreto legislativo n. 29/2024.

Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione di uno specifico questionario.

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QUANDO ARRIVA

L’accertamento può richiedere dai 30 ai 60 giorni circa dopo la domanda.

Il richiedente può consultare lo stato della domanda nei seguenti modi:

  • direttamente accedendo, con la propria identità digitale, al sito dell’INPS da questa pagina;

  • tramite i servizi offerti dagli Istituti di patronato;

  • contattando il Contact Center Multicanale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164164 (da telefono cellulare con tariffa stabilita dal proprio gestore telefonico).

QUANDO PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO ANZIANI

La domanda  per l’Assegno anziani va presentata dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni).

La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° Gennaio 2025 (ovvero dal giorno 2 perché il giorno 1 è festivo) al 31 Dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda.

IMPORTI

L’assegno unico universale ammonta a circa 1.399,61 euro al mese. La cifra è composta da:

  • una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e pari a 549,61 euro nel 2026, come da articolo 1 della Legge n. 18/1980, che viene di fatto assorbita;

  • una quota integrativa definita “assegno di assistenza” pari a 850 euro, che serve a coprire il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici (conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, articolo 51 del Decreto legislativo 15 Giugno 2015, n. 81) o all’acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, rispettando la programmazione integrata regionale e locale.

Il Legge di bilancio per il 2026 non ha stanziato risorse aggiuntive. La misura resta dunque limitata ai fondi stanziati per la sperimentazione fino al 31 dicembre 2026.

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QUANDO VIENE SOSPESO

Con l’avvio dei controlli automatizzati da parte dell’INPS, l’Assegno Unico Anziani, come specificato nel Messaggio numero 1401 del 05-05-2025, viene sospeso a coloro che:

  • non hanno presentato l’ISEE nel 2026 o non lo hanno aggiornato;

  • hanno aggiornato l’ISEE (o ne hanno presentato uno nuovo) e sono risultati redditi superiori a 6.000 euro o un’attestazione difforme, incompleta o assente. Inoltre, a seguito dei controlli automatizzati dell’Istituto, sono state sospese anche le prestazioni da cui domande risultano incongruenze nei dati dichiarati, in particolare sulla composizione del nucleo familiare e sulla presenza di persone con disabilità.

  • non risultano più titolari dell’indennità di accompagnamento o non ne hanno ancora ottenuto il riconoscimento ufficiale.

Nello specifico:

  • se manca un ISEE valido per il 2026, l’erogazione viene sospesa ma può essere ripristinata con effetto retroattivo una volta presentata una nuova DSU con ISEE corretto;

  • se l’ISEE supera i 6.000 euro, il beneficio viene sospeso definitivamente, ovvero decade (a meno che il beneficiario non dimostri che c’è stato un errore e fornisca i dati corretti che attestano un reddito inferiore a 6.000 euro);

  • se i beneficiari non sono più titolari dell’indennità di accompagnamento, l’INPS sospende l’assegno in attesa di ulteriori verifiche prima di far decadere il diritto definitivamente;

  • se risultano errori nella compilazione della domanda si avvia un’istruttoria manuale, quindi in caso composizione familiare non congruente o assenza di verbali di disabilità la pratica viene esaminata e valutata da un funzionario competente, piuttosto che essere gestita automaticamente da un sistema informatico. A questo punto, viene “messa in evidenza” alla Struttura territoriale competente, che procede con le verifiche necessarie, ad esempio contatta il cittadino e verifica la correttezza dei documenti o delle dichiarazioni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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A vostra disposizione anche la guida alla prestazione universale anziani.

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Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
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