Bonus autori, artisti interpreti, mandatari: requisiti, domanda, scadenza 21 ottobre

La guida dettagliata per chiedere i bonus per gli autori, gli AIE e gli esecutori erogato dal Ministero della Cultura. Quali sono i requisiti, le scadenze e come fare domanda

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Arriva il bonus per autori, artisti interpreti ed esecutori. La scadenza per presentare domanda è stata fissata al 21 ottobre 2021.

Già stabilito con il Decreto Cura Italia, questo rinnovato bonus è una misura a sostegno degli Autori, degli Artisti Interpreti ed Esecutori (AIE), e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (Mandatari).

Il contributo è gestito dalla SIAE. Vediamo quali sono i requisiti per ottenere i bonus e come fare domanda.

COS’È IL BONUS PER AUTORI, ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

Così come stabilito nel Decreto interministeriale n. 311 del 13 agosto 2021 recante disposizioni attuative dell’articolo 90 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il bonus va in sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori (AIE), nonché dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (Mandatari).

Si tratta di un riconoscimento importante che aiuta un settore gravemente colpito dalla crisi da Covid-19. A gestire l’erogazione e le modalità operative del bonus è la SIAE. La scadenza è fissata al 21 ottobre 2021, come da Decreto del Direttore Generale della Direzione Diritto d’Autore del Mic n. 612 del 21 settembre 2021.

CHI SONO I BENEFICIARI

I contributi vengono distribuiti a valere sui compensi incassati nell’anno 2020 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. I beneficiari del bonus sono:

  • autori;
  • artisti interpreti ed esecutori
  • lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente “OGC – EGI” (mandatari). 

Questi soggetti devono avere anche una serie di requisiti quali:

  • assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta e di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile:
  • l’assenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
  • assenza di condanna per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli articoli 171 e successivi, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi.

Tali condanne non sono da considerarsi un limite quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della stessa condanna.

LE RISORSE

Secondo il Decreto 311 del 13 agosto 2021, la quota dei compensi incassati nell’anno 2020 pari a 12.070.390,22 euro deve essere così ripartita

  • il 45 %, pari a 5.431.675,599 euro è destinato agli Autori;
  •  il 45 %, pari a 5.431.675,599 euro è destinato agli AIE;
  • il 10 %, pari a 1.207.039,022 euro è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI (ovvero i “mandatari”).

Per l’erogazione del bonus va distinto il “reddito complessivo lordo” dal “reddito autorale”.

Per “reddito complessivo lordo” si intende quello determinato computando anche i redditi non inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi o che non concorrono alla formazione del reddito complessivo perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposizione sostitutiva. Invece, per “reddito autorale” si intende la somma di ogni tipologia di reddito derivante dallo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato.

COME FUNZIONA IL BONUS AUTORI, ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

A seconda della categoria di appartenenza, il bonus autori, artisti interpreti ed esecutori si distingue per modalità di erogazione e fascia di contribuzione. Nello specifico bisogna distinguere tra:

  • bonus agli autori;
  • bonus ad interpreti ed esecutori;
  • bonus ai mandatari.

1) CONTRIBUTO AGLI AUTORI

Il bonus per gli autori è riconosciuto in favore di:

  • soggetti maggiorenni;
  • residenti in Italia alla data del 13 agosto 2021;
  • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia.

Gli autori poi devono essere in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all’anno 2019:

  • reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
  • reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.

IMPORTO

L’importo del bonus è pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di 4.000 euro. L’importo è condizionato anche dal limite delle risorse: la SIAE verifica l’effettiva capienza e, qualora il totale sia superiore alla disponibilità effettiva delle risorse, provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti. Se invece, il totale è inferiore alla disponibilità effettiva delle risorse, la SIAE provvede all’attribuzione in parti uguali delle risorse restanti ai richiedenti con reddito lordo complessivo per l’anno 2019 inferiore a 9.000 euro. Possono presentare la domanda autori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti ma in possesso dei requisiti previsti dal Decreto (tra cui l’aver ricevuto un reddito autorale nel 2019, opportunamente certificato).

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS AUTORI

Secondo quanto indicato nel Decreto del Direttore Generale della Direzione Diritto d’Autore del Mic n. 612 del 21 settembre 2021, il termine per presentare domanda è il 21 ottobre 2021. Per presentare le istanze bisogna compilare i necessari moduli reperibili, per ciascuna delle categorie di beneficiari, sul sito della SIAE e quello della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. Per il bonus autori è necessario presentare la “domanda autori” (Pdf 124 Kb), la “dichiarazione Autori” (Pdf 131 Kb) e l’informativa sul trattamento dei dati personali (Pdf 123 Kb).

La documentazione può essere inviata in due modi:

  • via PEC all’indirizzo art90autori@pec.siae.it (solo da altro indirizzo PEC);
  • attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia AIE, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma” .

I DATI OBBLIGATORI

L’istanza deve contenente i seguenti dati:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita, indicazione dei recapiti per le comunicazioni, codice fiscale e comune di residenza e indirizzo e domicilio se diverso dalla residenza;

  • indicazione se, alla data di presentazione della domanda, sia stato conferito o meno il mandato per la gestione collettiva dei diritti d’autore e, in caso affermativo, denominazione per esteso dell’organismo di gestione collettiva di pertinenza, secondo quanto previsto all’articolo 180 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal Decreto Legislativo 17 marzo 2017, n. 35;


  • dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, ove prevista dalla vigente normativa;

  • indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, informativa sul trattamento dei dati personali.

2) CONTRIBUTO AGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI (AIE)

Il bonus per gli artisti interpreti ed esecutori (AIE) viene riconosciuto a:

  • soggetti maggiorenni;
  • residenti in Italia alla data del 13 agosto 2021;
  • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia.

I requisiti sono:

  • reddito complessivo lordo nell’anno 2019 non superiore a 20.000 euro;
  • quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2019 (la quota è valida anche se i soldi non sono stati ancora incassati ma solo maturati). In alternativa, gli artisti rappresentati da OGC – EGI abilitati, devono aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari (o anche come doppiatori), ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020 (anche non ancora andate in onda ma solo “girate”). Non rientrano in questa categoria, gli spot pubblicitari mentre sono inclusi i cortometraggi.

IMPORTO

Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di 5.431.675,599 euro prevista per la categoria, per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio. Possono presentare la domanda gli artisti, interpreti, esecutori non iscritti ad alcuna forma di gestione dei diritti ma in possesso dei requisiti previsti dal Decreto MiC. Tuttavia, ai fini della presa in carico della domanda e della successiva erogazione del contributo è obbligatorio indicare all’interno della domanda di partecipazione un OGC-EGI nazionale.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS AIE

Le domande vanno presentate entro il 21 ottobre 2021 compilando i necessari moduli reperibili sul sito della SIAE e quello della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. Per il bonus AIE è necessario presentare la “domanda Artisti” (Pdf 140 Kb), la “dichiarazione Artisti” (Pdf 120 Kb) e l’informativa sul trattamento dei dati personali (Pdf 123 Kb).

La documentazione può essere inviata in due modi:

  • via PEC all’indirizzo art90aie@pec.siae.it (solo da altro indirizzo PEC);
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia AIE, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma”.

I DATI OBBLIGATORI

L’istanza deve contenente i seguenti dati:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita, indicazione dei recapiti per le comunicazioni, codice fiscale e comune di residenza e indirizzo e domicilio se diverso dalla residenza;

  • denominazione per esteso dell’OGC – EGI di pertinenza a cui, alla data di presentazione della
    domanda, sia stato conferito mandato per la gestione collettiva dei diritti connessi, ovvero prescelto ai fini di quanto previsto dal decreto interministeriale, tra quelli abilitati ai sensi
    dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 17 marzo 2017, n. 35;


  • dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, ove prevista dalla vigente normativa;

  • indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, informativa sul trattamento dei dati personali.

3) CONTRIBUTO PER I MANDATARI

Il bonus per i mandatari viene riconosciuto ai lavoratori autonomi:

  • che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC – EGI come previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal Decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35;
  • di nazionalità italiana;
  • residenti in Italia alla data del 13 agosto 2021;
  • con contratto con data antecedente al 31 dicembre 2020, regolarmente in corso alla data del 13 agosto 2021.

IMPORTO

Ai beneficiari viene riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla
categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di 1.207.039,022 euro, per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS MANDATARI

È possibile presentare domanda, sempre entro il 21 ottobre 2021, usando gli appositi moduli reperibili sul sito SIAE o su quello della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. I moduli da compilare e inviare sono la “domanda mandatari” (Pdf 89 Kb), la “dichiarazione mandatari” (Pdf 119 Kb) e l’informativa sul trattamento dei dati personali (Pdf 123 Kb).

La documentazione può essere inviata secondo due modalità:

  • via PEC all’indirizzo art90mandatari@pec.siae.it (solo da altro indirizzo PEC);
  • con una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia AIE, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma”.

I DATI OBBLIGATORI

L’istanza deve contenente i seguenti dati:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita, indicazione dei recapiti per le comunicazioni, codice fiscale e comune di residenza e indirizzo e domicilio se diverso dalla residenza;

  • denominazione per esteso dell’OGC-EGI di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e al Decreto Legislativo 17 marzo 2017, n. 35, per conto del quale è svolta l’attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza;

  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 redatta sul modulo “Dichiarazione Mandatari” completa di tutte le informazioni richieste;

  • dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, ove prevista dalla vigente normativa;

  • indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, informativa sul trattamento dei dati personali.

 

L’ASSISTENZA PER PRESENTARE LE DOMANDE

Per tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande per tutti e tre i bonus, si può chiamare il numero SIAE 06-59902619, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 o consultare le FAQ.

Ulteriori richieste di chiarimento potranno essere trasmesse entro il 15 ottobre 2021 ai seguenti indirizzi mail (contatti validi a soli fini informativi):

  • autori: info.art90autori@siae.it;
  • artisti interpreti ed esecutori: info.art90AIE@siae.it
  • mandatari: info.art90mandatari@siae.it;

Le risposte, rese al richiedente in forma anonima, saranno pubblicate sotto forma di FAQ entro il 18 ottobre 2021.

CUMULABILITÀ

Il bonus autori, artisti interpreti ed esecutori è cumulabile con gli altri aiuti di Stato. Nel caso in cui un soggetto rientri sia nella categoria “Autori” che in quella “Artisti Interpreti ed Esecutori” viene attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due. I contributi percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non generano oneri fiscali extra.

SANZIONI E CONTROLLI

Qualora venga accertata la falsità  delle dichiarazioni e delle informazioni presenti nella domanda, anche in seguito alle verifiche condotte dalla SIAE, viene effettuata l’immediata revoca del beneficio, trasmettendo alla Agenzia delle Entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite. Il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, più interessi e sanzioni di legge.
Con riferimento al requisito del reddito autorale, la SIAE e gli OGC – EGI effettuano verifiche, anche a campione, delle istanze presentate, anche acquisendo  la documentazione probatoria utile presso i soggetti richiedenti. Il destinatario della verifica è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta, a trasmettere alla Siae e agli OGC – EGI tutta la documentazione necessaria ai controlli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto interministeriale n. 311 del 13 agosto 2021 (Pdf 1 Mb)
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Pdf 1 Mb)
Decreto del Direttore Generale della Direzione Diritto d’Autore del Mic n. 612 del 21 settembre 2021 (Pdf 404 Kb)
Moduli per autori: Domanda (Pdf 124 Kb); Dichiarazione (Pdf 131 Kb);
Moduli per AIE: Domanda (Pdf 140 Kb); Dichiarazione (Pdf 120 Kb);
Moduli per Mandatari: Domanda (Pdf 89Kb); Dichiarazione (Pdf 119 Kb);
Informativa trattamento dati personali (123 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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Un Commento

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  1. Grazie mille per il lavoro che svolgete! Spero che questo progetto vada a buon fine per tutti gli autori, esecutori, ecc. Insomma per tutti gli appartenenti al settore musicale, ormai allo stremo!!!!

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