Bonus energia imprese 2023: tutte le misure e come funzionano

Titti i dettagli sui bonus energia previsti per le imprese energivore e non energivore nel 2023

energia, ambiente

Anche nel 2023 è attivo il pacchetto “bonus energia imprese” contro il caro prezzi. Riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche sostenute nel corso dell’anno, i bonus energia imprese sono stati potenziati dalla Legge di Bilancio 2023.

Il credito d’imposta valido per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 in misura ridotta rispetto ai valori del 1° trimestre 2023, come stabilito dal Decreto contro il caro Bollette 2023. Può essere fruito in compensazione fino al 31 dicembre 2023.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano i bonus energia per le imprese nel 2023, come fare per ottenerli e quali sono i codici tributo da inserire nel modello F24.

COSA SONO I BONUS ENERGIA PER LE IMPRESE 2023

Il “pacchetto” bonus energia 2023 in favore delle imprese comprende una serie di aiuti sia per quelle energivore e gasivore sia per quelle a consumi normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.

Per le aziende ad alto consumo il Governo aveva già introdotto, a partire da marzo 2022, delle misure a fronte dei rincari dei costi dell’energia, poi rinnovate e modificate nel corso dei mesi. Le ultime misure, in ordine di tempo, sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2023 e poi, le riduzioni, introdotte dal Decreto contro caro bollette. Si tratta, in particolare:

  • per le imprese energivore e gasivore, di un credito d’imposta al 20% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;

  • per le imprese non energivore, di un credito d’imposta al 10% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era pari al 35% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 30% fino a dicembre 2022;

  • per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta al 20% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;

Le misure della Legge di Bilancio 2023, in estrema sintesi, aumentavano da una parte delle percentuali di credito rispetto a quelle previste inizialmente e, dall’altra, confermavano l’assetto del tax credit fino al 31 marzo 2023. Poi, il Decreto contro caro bollette ha esteso l’agevolazione fino al 30 giugno 2023, ma con drastiche riduzioni. Vale la pena ricordare che uno degli ultimi interventi sul punto operato a novembre 2022 dal Decreto Aiuti Quater aveva già alzato le percentuali del bonus energia imprese sino a tutto il mese di dicembre, oltre ad introdurre la possibilità di rateizzazione delle bollette sino ad un massimo di 36 rate mensili. Ma vediamo insieme i dettagli sui bonus energia in favore delle imprese.

RISORSE DISPONIBILI

A copertura dell’agevolazione il Governo ha stanziato le seguenti risorse:

  • 8.586 milioni di euro l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 con il Decreto Aiuti Ter, articolo 1, comma 9;

  • 2.726 milioni di euro l’anno 2022 e 317 milioni di euro per l’anno 2023 con l’articolo 1 comma 7 del Decreto Aiuti Quater;

  • 21 miliardi di euro in totale per gli aiuti anti rincaro energia per famiglie e imprese previsti nella Legge di Bilancio 2023;

  • 4,9 miliardi di euro in totale per gli aiuti contro i rincari energia previsti dal Decreto contro il caro bollette del 2023.

1) BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Per le imprese energivore e gasivore è attualmente previsto un credito d’imposta al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023 (era al 45% fino a marzo 2023 e 30% fino a dicembre 2022). A stabilire i termini è stato il Decreto contro il caro bollette, come proroga con riduzioni di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che aveva riconosciuto il bonus fino al 31 marzo 2023. Può essere fruito in compensazione, però, fino al 31 dicembre 2023.

A CHI SPETTA

Più precisamente, lo sconto è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017. Per quanto riguarda le energivore, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022, le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del Decreto Sostegni ter e rispettare le caratteristiche dell’articolo 3 (essere impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi energetici e ambientali). Gli stessi criteri valgono anche per il 2023.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Il tax credit deve essere fruito in compensazione entro il 31 dicembre 2023 presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022. Bisognerà attendere, poi, il nuovo provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal Decreto contro il caro bollette. Per optare per la cessione del credito si può usare questo modello (Pdf 488 Kb) seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb) che saranno a breve aggiornate. Si ricorda che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

NOVITÀ SUL CALCOLO DEL BONUS

Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione del bonus, nel Decreto contro il caro bollette è previsto che esse, se nel 1° e nel 2° trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il 2° trimestre 2023.

Il fornitore è tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta. ARERA, infine, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore inadempiente.

2) BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE

Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta è del 10% (era al 35% fino a marzo 2023 e al 30% fino a dicembre 2022), sempre per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Anche questo può essere fruito in compensazione fino al 31 dicembre 2023.

A CHI SPETTA

Ma chi si rivolge l’agevolazione? Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). In questo modo la platea resta allargata (come era avvenuto già da ottobre 2022) anche alle piccole imprese. Il tax credit viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si considerano:

  • i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Anche questo bonus va usato in compensazione entro il 31 dicembre 2023 per il credito relativo ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2023. Non concorre, inoltre, alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, né è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Le imprese interessate possono, infine, cedere il loro credito per intero a terzi una sola volta, secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere, poi, il nuovo provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal Decreto contro il caro bollette. Per optare per la cessione del credito è possibile usare questo modello (Pdf 157 Kb) e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb) che saranno a breve aggiornate.

3) BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE

Il credito d’imposta, invece, per le imprese non a forte consumo di gas naturale è pari al 20% della spesa (era al 45% fino a marzo 2023 e al 40% fino a dicembre 2022). Grazie al Decreto contro il caro bollette è valido fino al 30 giugno 2023 e può essere usato in compensazione fino al 31 dicembre 2023.

A CHI SPETTA

Il tax credit  in questione spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o ceduto per intero a terzi (una sola volta) secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere, poi, il nuovo provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal Decreto contro il caro bollette. Chi vuole optare per la cessione del credito, può usare questo modello (Pdf 488 Kb) seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb).

Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO

Come anticipato, i crediti d’imposta relativi ai consumi per imprese non energivore e non gasivore sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di Superbonus. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di:

  • banche e intermediari finanziari;

  • società appartenenti a un gruppo bancario;

  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nel caso di cessione del credito è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono alternativamente:

  • utilizzarlo in compensazione tramite questo modello F24;
  • cedere il credito ulteriormente per l’intero importo.

In questa pagina, trovate il modello per la cessione del credito, che sarà a breve aggiornata e su cui vi informeremo.

I CODICI TRIBUTO

Con la Risoluzione del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il bonus imprese energivore e gasivore per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023. Questi i codici tributo:

  • “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

  • “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

  • “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

  •  “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Vi aggiorneremo non appena saranno forniti i nuovi codici per il secondo trimestre 2023.

LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE

Il Decreto Aiuti Quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18-11-2022 aveva anche introdotto, oltre alla proroga per il bonus energia, la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas da un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate mensili.

La misura che a breve sarà resa operativa e su cui vi aggiorneremo, è destinata alle imprese con sede in Italia. In pratica, permette la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. La misura vale per i consumi fatturati entro il 31 dicembre 2023.

In attesa del Decreto attuativo della misura, su cui vi aggiorneremo, il Ministero ha fatto sapere che l’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta riconosciuti per il quarto trimestre 2022.

Per ottenere la dilazione è necessario che l’impresa, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, presenti istanza all’attuale fornitore tramite PEC. In caso di cambio di fornitore, sarà quello nuovo a verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. Nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza, il fornitore, se accoglie la domanda, proporrà un piano di rateizzazione.

Vi aggiorneremo sui dettagli non appena sarà pubblicato il Decreto attuativo a firma parte del Ministero dell’ambiente e di quello delle Imprese.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Sostegni Ter – Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.

Decreto Bollette 2022 – Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Pdf 302 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 01-03-2022

Decreto energia 2022 – Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Pdf 377 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022.

Risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2022 (Pdf 628 Kb);

Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 750 Kb).

Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 626 Kb);

Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 549 Kb);

Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti Ter) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-9-2022 (Pdf 400 Kb);

Provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022 (Pdf 747 Kb) – Modello (Pdf 157 Kb) – Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 73 Kb) – Specifiche tecniche (Pdf 1 Mb);

Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 642 Kb);

Risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 734 Kb);

Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 558 Kb);

Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 (Pdf 638 Kb);

Risoluzione del 14 febbraio 2023 (Pdf 175 Kb);

Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 – Decreto Aiuti Quater (Pdf 205 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18-11-2022;

Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;

Testo del Decreto Legge 30 marzo 2023 n.34 (Pdf 161 Kb) – Decreto contro il caro bollette – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.76 del 30 marzo 2023.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche il nostro approfondimento sulla Legge di Bilancio 2023 con tutte le novità previste spiegate per punti. Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

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