Bonus energia imprese 2023: tutte le misure e come funzionano

La guida completa sui bonus energia previsti per le imprese energivore e non energivore nel 2023

energia, ambiente

Anche nel 2023 è attivo il pacchetto “bonus energia imprese” contro il caro prezzi. Riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche sostenute nel corso dell’anno, i bonus energia imprese sono stati potenziati dalla Legge di Bilancio 2023.

L’Agenzia dell’Entrate, il 30 gennaio 2023 ha anche fornito le istruzioni, con i rispettivi codici tributo, per consentire anche ai cessionari del credito di beneficiare del tax credit in compensazione tramite modello F24. Il credito d’imposta valido fino al 31 marzo 2023, può essere fruito in compensazione fino al 30 settembre 2023.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano i bonus energia per le imprese nel 2023, come fare per ottenerli e quali sono i codici tributo da inserire nel modello F24.

COSA SONO I BONUS ENERGIA PER LE IMPRESE 2023

Il “pacchetto” bonus energia 2023 in favore delle imprese comprende una serie di aiuti sia per quelle energivore e gasivore sia per quelle a consumi normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.

Per le aziende ad alto consumo il Governo aveva già introdotto, a partire da marzo 2022, delle misure a fronte dei rincari dei costi dell’energia, poi rinnovate e modificate nel corso dei mesi. Le ultime misure, in ordine di tempo, sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta, in particolare:

  • per le imprese energivore e gasivore, di un credito d’imposta al 45% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023. Il tax credit era pari al 40% fino a dicembre 2022;

  • per le imprese non energivore, di un credito d’imposta al 35% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023. Il tax credit era pari al 30% fino a dicembre 2022;

  • per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta al 45% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023. Il tax credit era pari al 40% fino a dicembre 2022.

Le misure della Legge di Bilancio 2023, in estrema sintesi, aumentano da una parte delle percentuali di credito rispetto a quelle previste inizialmente e, dall’altra, confermano l’assetto del tax credit fino al 31 marzo 2023. Vale la pena ricordare che il penultimo intervento sul punto operato a novembre 2022 dal Decreto Aiuti Quater aveva già alzato le percentuali del bonus energia imprese sino a tutto il mese di dicembre, oltre ad introdurre la possibilità di rateizzazione delle bollette sino ad un massimo di 36 rate mensili. Ma vediamo insieme i dettagli sui bonus energia in favore delle imprese.

RISORSE DISPONIBILI

A copertura dell’agevolazione il Governo ha stanziato le seguenti risorse:

  • 8.586 milioni di euro l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 con il Decreto Aiuti Ter, articolo 1, comma 9;

  • 2.726 milioni di euro l’anno 2022 e 317 milioni di euro per l’anno 2023 con l’articolo 1 comma 7 del Decreto Aiuti Quater;

  • 21 miliardi di euro in totale per gli aiuti anti rincaro energia per famiglie e imprese previsti nella Legge di Bilancio 2023.

1) BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Per le imprese energivore e gasivore è attualmente previsto un credito d’imposta al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023 (30% fino a dicembre 2022). Così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 è riconosciuto fino al 31 marzo 2023. Può essere fruito in compensazione, però, fino al 30 settembre 2023.

A CHI SPETTA

Più precisamente, lo sconto è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017. Per quanto riguarda le energivore, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022, le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del Decreto Sostegni ter e rispettare le caratteristiche dell’articolo 3 (essere impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi energetici e ambientali). Gli stessi criteri valgono anche per il 2023.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Il tax credit deve essere fruito in compensazione entro il 30 settembre 2023 presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022. Per optare per la cessione del credito si può usare questo modello (Pdf 488 Kb) seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb). Si ricorda che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

2) BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE

Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta è del 35% (30% fino a dicembre 2022), sempre per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 31 marzo 2023. Anche questo può essere fruito in compensazione fino al 30 settembre 2023.

A CHI SPETTA

Ma chi si rivolge l’agevolazione? Il bonus energia elettrica imprese non energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese energivore). In questo modo la platea resta allargata (come era avvenuto già da ottobre 2022) anche alle piccole imprese. Il tax credit viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si considerano:

  • i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Anche questo bonus va usato in compensazione entro il 30 settembre 2023 per il credito relativo ai costi sostenuti fino al 31 marzo 2023. Non concorre inoltre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP, né è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Le imprese interessate possono infine cedere il loro credito per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Per optare per la cessione del credito è possibile usare questo modello (Pdf 157 Kb) e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb) .

3) BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE

Il credito d’imposta, invece, per le imprese non a forte consumo di gas naturale è pari al 45% della spesa, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. Anch’esso vale fino al primo trimestre 2023 e può essere usato in compensazione fino al 30 settembre 2023.

A CHI SPETTA

Il tax credit  in questione spetta alle imprese non a forte consumo di gas naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

MODALITÁ DI FRUIZIONE

Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 30 settembre 2023 o ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Chi vuole optare per la cessione del credito, può usare questo modello (Pdf 488 Kb) seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 241 Kb).

Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO

Come anticipato, i crediti d’imposta relativi ai consumi per imprese non energivore e non gasivore sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di Superbonus. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di:

  • banche e intermediari finanziari;

  • società appartenenti a un gruppo bancario;

  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nel caso di cessione del credito è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione. Coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono alternativamente:

  • utilizzarlo in compensazione tramite questo modello F24;
  • cedere il credito ulteriormente per l’intero importo.

Inoltre, come chiarito dal Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023:

  • le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia entro il 20 settembre 2023, per i crediti delle imprese energivore, gasivore e non (dal terzo trimestre fino a dicembre 2022);
  • i cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 settembre 2023.

In questa pagina, trovate il nuovo modello per la cessione del credito.

I CODICI TRIBUTO

Con la Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il bonus imprese energivore e gasivore nel mese di dicembre 2022. La disciplina sull’agevolazione prevede l’utilizzo in compensazione o la cessione per intero a terze persone, entro il 31 dicembre 2022. Questi i codici tributo:

  • 6993 credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 6994 credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 6995 credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 6996 credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176.

CODICI TRIBUTO PER CESSIONARI

Successivamente, con la Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023, l’AdE, per il mese di dicembre 2022, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7742cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 7743cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 7744cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

  • 7745cessione credito – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

In sede di compilazione del modello F24, tali codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE

Il Decreto Aiuti Quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18-11-2022 aveva anche introdotto, oltre alla proroga per il bonus energia, la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La misura, destinata alle imprese con sede in Italia, permette la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. La misura vale per i consumi fatturati entro il 31 dicembre 2023.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Sostegni Ter – Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, (Pdf 333 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.21 del 27-01-2022.

Decreto Bollette 2022 – Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Pdf 302 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.50 del 01-03-2022

Decreto energia 2022 – Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Pdf 377 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022.

Risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2022 (Pdf 628 Kb);

Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 750 Kb).

Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 626 Kb);

Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 549 Kb);

Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti Ter) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-9-2022 (Pdf 400 Kb);

Provvedimento AdE 376961 del 6 ottobre 2022 (Pdf 747 Kb) – Modello (Pdf 157 Kb) – Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 73 Kb) – Specifiche tecniche (Pdf 1 Mb);

Risoluzione n. 59/E dell’11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 642 Kb);

Risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 734 Kb);

Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate (Pdf 558 Kb);

Risoluzione n. 2/E del 30 gennaio 2023 (Pdf 638 Kb);

Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 – Decreto Aiuti Quater (Pdf 205 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18-11-2022;

Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43.

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