Bonus impatriati 2024: requisiti, quanto dura, come richiederlo

Tutte le novità e la guida 2024 sul Bonus impatriati, conosciuto anche come bonus rimpatrio o “bonus lavoratori rimpatriati”

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Il bonus rimpatrio, conosciuto anche come “bonus impatriati” o “bonus lavoratori rimpatriati” è stato confermato, con nuove regole, dalla Legge di Bilancio 2024.

Con una serie di agevolazioni, lo Stato italiano vuole incentivare il ritorno in Italia dei residenti all’estero proponendo detassazione estremamente vantaggiosa per i lavoratori “impatriati”, ossia coloro che tornano a lavorare nella propria patria (l’Italia).

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo come possono ottenere benefici fiscali gli impatriati, come funziona il bonus rimpatrio 2024 e quanto dura l’agevolazione. Rendiamo disponibili anche i riferimenti normativi.

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COS’È IL BONUS IMPATRIATI

Il bonus impatriati è un regime di tassazione dei redditi agevolato temporaneo riconosciuto ai lavoratori dipendenti o autonomi che dopo aver lavorato all’estero per 2 anni consecutivi decidono di trasferire le propria residenza in Italia permanendo a lavorare per almeno 2 anni. L’agevolazione viene riconosciuta per un periodo ordinario di massimo 5 anni (più eventuale proroga).

Grazie al bonus rimpatriati, i redditi ammessi all’agevolazione e prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF limitatamente al 50% del loro ammontare. Il beneficio è maggiore inoltre per i trasferimenti nel Mezzogiorno, per cui si considera fiscalmente rilevante ai fini IRPEF solo il 10% del reddito dai beneficiari con residenza stabilita in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

La normativa di riferimento per questa agevolazione, più volte rimodulata, è contenuta nell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147/2015 che ha previsto misure specifiche volte a incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori. In precedenza i soggetti beneficiari erano stati individuati dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 238 (di cui all’articolo 2, comma 1), poi nella categoria dei soggetti che potevano ottenere il bonus impatriati, con il Dl n. 78/2010 (all’articolo 44) sono stati fatti rientrare anche i docenti e i ricercatori residenti all’estero per favore il cosiddetto rientro dei cervelli.

Le ultime modifiche al bonus sono arrivate con la Legge di bilancio 2024, che lo ha confermato seppur con alcune novità e nuove regole. Vediamo quali.

NOVITÀ BONUS IMPATRIATI 2024, COME CAMBIA

Dal 1° gennaio, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla riforma fiscale 2024 collegata,  i lavoratori che ritornano in Italia potranno usufruire di un nuovo regime agevolato sia se sono dipendenti che autonomi e trasferiscono la loro residenza fiscale nel nostro Paese per un massimo di 5 anni. Il bonus, infatti, rispetto al 2023, cambia veste. Ovvero, gli impatriati:

  • saranno in grado di godere di una riduzione del 50% (60% in caso di figli minori) dell’aliquota fiscale (non più del 70% come fino al 31 dicembre 2023), purché il loro reddito agevolabile non superi i 600.000 euro;

  • l’agevolazione sarà destinata ai lavoratori con elevate qualifiche o specializzazioni, a condizione che non abbiano già risieduto nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento della residenza.

Inoltre, la norma prevede che nel 2024:

  • i lavoratori impatriati saranno tenuti a restituire le agevolazioni, oltre al pagamento degli interessi, se non manterranno la loro residenza fiscale in Italia per l’intero periodo di 5 anni;

  • le disposizioni già previste per i ricercatori e professori universitari restano invariate.
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CHI SONO I LAVORATORI “RIMPATRIATI” E REQUISITI

Possono beneficiare del regime fiscale agevolato grazie al bonus rimpatriati:

  • i titolari di reddito di lavoro dipendente;

  • i titolari di reddito di lavoro autonomo.

Le condizioni da rispettare per avere accesso all’imposta sostitutiva sono però due, ovvero che:

  • il lavoratore non sia residente in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti (nel 2023 i periodi d’imposta erano 4) il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno 5 anni (mentre nel 2023 bastavano 2 anni);

  • l’attività lavorativa deve essere svolta per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato e in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo.

La misura non si applica agli sportivi professionisti.

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COME FUNZIONA IL BONUS IMPATRIATI PER DOCENTI E RICERCATORI

Il regime agevolato per i lavoratori rimpatriati, più volte rimodulato, è stato esteso sotto forma di bonus rimpatriati dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 anche a docenti e ricercatori residenti all’estero per invogliare il rientro dei cosiddetti “cervelli in fuga“. Le modalità di esercizio dell’opzione e le condizioni per usufruire della proroga del regime agevolato sono quindi le stesse dei lavoratori impatriati in generale e sono definiti nel provvedimento del 3 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

COME RICHIEDERE IL BONUS IMPATRIATI

Per beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dal bonus rimpatrio si deve presentare apposita domanda:

  • nel caso dei lavoratori dipendenti è il datore di lavoro (in quanto sostituto di imposta) a occuparsene;

  • nel caso dei lavoratori autonomi, gli interessati possono invece farlo direttamente, oppure sarà il consulente o commercialista oppure il delegato alla presentazione della dichiarazione dei redditi a farlo.

Vediamo nel dettaglio come vanno presentate le domande, sia nel caso di lavoratore subordinato che di libero professionista.

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1) DOMANDA BONUS IMPATRIATI LAVORATORI DIPENDENTI

I titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno. In questo caso il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • codice fiscale;
  • data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente);
  • dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo;
  • l’attuale residenza in Italia;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del TUIR (“regime opzionale per i neo residenti”).

Inoltre, è bene specificare che:


  • dunque, l’esercizio dell’opzione, espressamente qualificata come irrevocabile, si esercita o con la già citata richiesta scritta da presentare al datore di lavoro (sostituto di imposta) affinché applichi le ritenute ridotte oppure, in alternativa, direttamente in dichiarazione dei redditi solo se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere il beneficio.

Quindi, il contribuente che omette di richiedere al datore di lavoro l’agevolazione e non presenta una dichiarazione con riduzione dell’imposta, non può esercitare l’opzione.

2) DOMANDA BONUS IMPATRIATI LAVORATORI AUTONOMI

I titolari di reddito di lavoro autonomo possono invece accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. A tal fine, devono presentare un’autocertificazione che può essere allegata al modello 730 – che vi illustriamo in questo articolo –  in cui vanno riportati:

  • generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • codice fiscale;
  • data di rientro in Italia;
  • la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo;
  • l’attuale residenza in Italia;
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del TUIR (“regime opzionale per i neo residenti”).

Al contrario dei lavoratori dipendenti, in questo caso:

  • il beneficiario del bonus rimpatrio non ha l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma;

  • è il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, che opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.
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DA QUANTO DECORRE L’AGEVOLAZIONE IMPATRIATI

Il Decreto Legislativo n. 147/2015 stabilisce che le agevolazioni impatriati si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, ciò, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Dunque, l’agevolazione inizia dal 1° anno di residenza fiscale italiano del lavoratore.

QUANTO DURA IL REGIME DEGLI IMPATRIATI

Al regime agevolato del bonus impatriati si può accedere per un periodo ordinario di 5 anni ma i benefici si applicano per altri 3 periodi d’imposta (altri 3 anni, mentre nel 2023 erano 5) ai lavoratori che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

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COME FUNZIONA IL CALCOLO BONUS IMPATRIATI

L’agevolazione riguardante l’importo si calcola considerando il 50% del reddito complessivo delle categorie agevolate, con un limite massimo di 600.000 euro. Nello specifico, viene data la possibilità di applicare questa imposta sostitutiva da versare con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

DECADENZA BONUS IMPATRIATI

La decadenza dal bonus impatriati può verificarsi nei seguenti casi:

  • mancanza di documentazione sufficiente a dimostrare i 3 anni precedenti all’impatrio in Italia con residenza fiscale estera;

  • mancato mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno 5 anni dall’impatrio.

Nel caso in cui viene verificata la mancata conformità ai requisiti per l’applicazione di questa agevolazione, si applicano sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di decadenza dall’agevolazione, si tratta di sanzioni per dichiarazione infedele. In questo scenario, quando i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione non sono rispettati, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di procedere al recupero dei benefici già ottenuti, applicando le relative sanzioni e interessi.

Solitamente, tali sanzioni amministrative vanno dal 90% al 180% dell’importo delle imposte dovute e non versate. Tuttavia, è importante notare che in alcune circostanze si può arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, anch’esse legate a dichiarazioni infedeli.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI 

A proposito di aiuti e agevolazioni, vi consigliamo di consultare l’elenco di tutti i bonus 2024 attivi. Potrebbe interessarvi anche la guida ai bonus famiglia 2024 e quella relativa ai bonus INPS 2024 legati all’ISEE.

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22 Commenti

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  1. Buongiorno.
    Il mio contratto italiano partirà da Marzo 2024 ( da novembre 2023 lavoro dall’italia con contratto estero – residenza civile italiana).
    Quando potrò presentare la mia domanda e da quando partirà l’agevolazione?
    (Potrei già presentarla prima di marzo in modo che il mio datore abbia i tempi tecnici per applicarla già sul primo stipendio di marzo ?)
    Grazie

    • Salve, potrà richiederla entro il 30 giugno, a partire da marzo 2024 (data di inizio contratto). L’agevolazione inizia dal 1° anno di residenza fiscale italiana del lavoratore. Dunque, da quando otterrà l’ok, già dall’anno 2024.

  2. Salve, sono docente Francese , mi sto trasferendo all isola d Elba.
    Ho tutti i requisiti, sia per le legge rientro dei cervelli Cher per il bonus impatriati.
    Ho firmato un compromesso d aquisto per una casa ad agosto 2023 e ad aprile 2024 è previsto l atto da un notaio.
    So che esistono agevolazioni per i lavori del 50% minimo.

    È possibile cumulare i bonus, rientro dei cervelli(90%) + casa (50%) o / i bonus per gli impatriati (50%) + bonus casa (50%) ?

    Grazie mille
    Laure

    • Salve, certo può richiedere il bonus rientro cervelli + agevolazioni per l’acquisto casa se è in possesso dei requisiti per entrambi gli aiuti.

  3. Buongiorno, sono rimpatriata nel 2022 ma ho trovato lavoro solo ora nel 2024. Per la richiesta di agevolazione posso rifarmi a quella precedente il 2024 (ho letto altrove che “è previsto un regime transitorio che vedrà convivere vecchie e nuove regole”). Se si, sapete dell’esistenza di un form standard da compilare e presentare al datore di lavoro?
    Ringrazio anticipatamente per le eventuali delucidazioni e per il servizio svolto tramite questo sito.

    • Salve, no potrà godere delle agevolazioni con le regole relative al 2024, in quanto è l’anno in cui presenta domanda. Il modello da presentare al datore di lavoro è un’autocertificazione contenente nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che entro due anni precedenti la residenza è stata trasferita in Italia.

      Saluti

  4. Salve,

    Io sono rientrato a maggio 2019, e ho acquistato un immobile lo scorso anno, prima della scadenza del quinquennio.
    Mi sembra di capire che posso chiedere estensione per ulteriore quinquennio, eppure l’unica norma di riferimento che trovo, decreto crescita 2021, vede l’applicazione per chi era rientrato ante-30 aprile 2019.

    Come applico nel mio caso, sapete darmi il riferimento legislativo corretto? Grazie mille davvero, BRuno

    • Salve, il riferimento normativo corretto è la legge di Bilancio 2021, articolo 1 comma 50. Ovvero, la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la proroga di 5 anni anche a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019. Nel suo caso, l’estensione è possibile ma la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato è riconosciuta previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati e relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. Le consiglio quindi di chiedere a un consulente fiscale.
      Saluti

      • Buonasera, sono nella stessa situazione di Bruno; quindi rientrato a Giugno 2019. Guardando il protocollo del 3 marzo dell’agenzia delle entrate (punto 1.1) che ha postato Lei, sembra di capire che l’agenzia delle entrate abbia “deciso” che chi può richiedere la proroga deve avere la residenza in Italia entro il 30 aprile 2019. Infatti, sebbene il comma 2bis del comma 50 della legge di bilancio 2021 includa anche i residenti a partire del 2020, nel comma 2ter dice che è l’agenzia delle entrate a stabilire la data esatta (mi pare di capire). Ed infatti il 3 marzo 2021 l’agenzia delle entrate rimarca il discorso che per aver diritto alla proroga bisogna avere la residenza entro il 30 aprile 2019. Capisco male io oppure chi è rientrato dopo il 30 aprile 2019 NON PUò USUFRUIRE DELLA PROROGA DI 5 ANNI? Grazie mille

  5. Salve, sono rientrato in Italia a maggio 2019, terminando il quinquennio lo scorso dicembre. Posso richiedere estensione per ulteriore quinquennio avendo acquistato un immobile lo scorso anno? Qual è il facsimile? Ho trovato solo un vecchio rimando al Decreto Crescita 2021 che regolava fino ad aprile 2019…

    Cordialmente,
    Bruno

  6. Salve, sono rientrato in Italia ad agosto e ho iniziato a lavorare dal primo ottobre. Ho letto che la domanda si poteva presentare entro il 30 giugno 2023. Ma questo termine è per chi voleva intendere richiedere una proroga oppure per coloro che vogliono chiederla per la prima volta? In poche parole, avendo iniziato a la orare il primo ottobre, posso richiedere il bonus oppure no?

  7. Ho letto che la richiesta doveva essere effettuata al datore di lavoro entro il 30 giugno, e se volessi presentarla ora ?
    sono fuori tempo o ho qualche speranza?
    Ho tutti i requisiti
    – registrazione AIRE 2017
    -cancellazzione AIRE 29 /11 / 2022
    – RESIDENZA ITALIA DAL 29/11/2022

    • La può presentare entro il 30 giugno 2024. Le ricordo che i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno. E poi il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023.

  8. Salve,
    ottimo articolo. Ma per chi già fruisce del regime impatriati (es. trasferimento in Italia nel 2021), l’istituto di proroga sarà abrogato per effetto della ridefinizione del nuovo regime o verrà mantenuto?
    Se dovesse abrogarsi, non si ravviserebbero vizi di irregolarità data la retroattività della misura?

    • Esattamente! La misura cambierà a partire dal 2024 e non sarà retroattiva in quanto il nostro ordinamento, salvo specifici casi, non prevede la retroattività delle norme.

  9. Il sito spiega molto bene. Ma se io avessi bisogno di una cosulenza a chi dovre i cheidere? Il mio datore di lavoro non mi ha passato lo sconto fiscale perche :
    ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi”.

    Non configurandosi un collegamento tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa il regime risulta precluso.

  10. Congratulazioni per la chiarezza e completezza anche in termini di riferimenti normativi delle notizie fornite sul bonus per i rimpatri.

    • Grazie per questo messaggio, ci fa molto piacere. Ci teniamo a fornire sempre informazioni non solo chiare e corrette ma anche nella massima trasparenza, fornendo tutti i riferimenti normativi utili per chi volesse approfondire l’argomento.

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