Rientro dei cervelli 2024: requisiti, proroga, come funziona e novità

La guida all’agevolazione prevista per il rientro dei cervelli 2024 rivolta a docenti e ricercatori

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Anche nel 2024 saranno disponibili gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, il cosiddetto bonus per il rientro dei cervelli.

Introdotto nel 2010 e rivisto negli anni, l’ultimo intervento risale alla Legge di Bilancio 2022 che ha esteso a docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 la possibilità di optare per l’estensione dell’agevolazione per 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, e quindi anche nel 2023.

La Manovra di Bilancio non ha modificato i requisiti per il 2024.

In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo cos’è l’agevolazione per il rientro dei cervelli, quali sono i requisiti richiesti e come funziona lo sconto sulle tasse per chi torna a vivere in Italia anche alla luce delle ultime novità normative.

CHE COS’È IL RIENTRO DEI CERVELLI

Il “rientro dei cervelli” è un incentivo sotto forma di regime di tassazione agevolata temporanea, riconosciuto a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa dopo aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi.

La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese Italia. Quindi lo scopo è incentivare il rientro in Italia di studiosi permettendo loro di usufruire di un particolare regime fiscale agevolato.

Si tratta di un vero e proprio abbattimento delle tasse, disciplinato dal DL 31 maggio 2010 n. 78 (art. 44), poi rivisto dalla Legge di Bilancio 2022 ed esteso per ulteriori periodi di imposta come spiegato dall’Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento n. 102028 del 31.03.2022, ha chiarito le modalità di esercizio dell’opzione. Come emerge dalle novità della Legge di Bilancio 2024, sarà lo stesso anche dal prossimo 1° gennaio.

Vediamo a chi spetta e come funziona.

A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE PER IL RIENTRO IN ITALIA

L’agevolazione per il rientro dei cervelli spetta a docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano.

L’agevolazione per il rientro dei cervelli in Italia spetta a docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) oppure che siano stati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che aderiscono alla convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

A livello fiscale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può accedere al regime agevolato per il rientro dei cervelli chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede i seguenti requisiti:

  • ha un titolo di studio universitario o a esso equiparato;

  • è stato residente all’estero non in maniera occasionale;

  • ha svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università;

  • acquisisce la residenza fiscale in Italia, mantenendola per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia).

Con l’articolo 5 del Decreto Crescita e poi con la Legge di Bilancio 2022, il Governo ha allargato la platea di contribuenti che possono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista già (riordinando le norme del 2010, del 2015, del 2017 e del 2021). In pratica, con questo intervento il bonus impatriati per la generalità dei lavoratori è stato esteso per incentivare il cosiddetto rientro dei cervelli in Italia nei periodi di imposta successivi a quelli previsti in origine.

Vediamo nel dettaglio come funziona l’incentivo per il rientro in Italia per entrambe le categorie identificate dalle norme.

COME FUNZIONA LO SCONTO DELLE TASSE PER CHI RIENTRA IN ITALIA

Ai fini IRPEF lo sconto delle tasse per chi rientra in Italia esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori. Vuol dire, essenzialmente, che questi lavoratori possono pagare le tasse solo sul 10% degli importi dichiarati, mentre la restante parte è considerata esclusa.

L’agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diventa fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo l’articolo 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e secondo l’articolo 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.

Come emerge dalle novità della Legge di Bilancio 2024, a differenza del bonus impatriati fortemente limitato dal prossimo anno, per i docenti e i ricercatori le agevolazioni resteranno le stesse anche nel 2024.

QUANTO DURA L’AGEVOLAZIONE RIENTRO DEI CERVELLI

L’agevolazione nel 2023 si può applicare a partire dal periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diventa residente in Italia e per i 5 anni (periodi d’imposta) successivi. Quindi in totale sono 6 anni.

Questo periodo può essere esteso per più anni se in possesso di specifici requisiti, spiegati dalla Circolare n.17 del 25 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Ossa, il rientro dei cervelli, per esempio, può essere esteso per un totale di:

  • 8 annualità
    – se si ha almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo;
    oppure:
    – se proprietario di almeno una unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti (l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);

  • 11 annualità
    se si hanno almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;

  • 13 annualità
    se si hanno almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Ovviamente queste estensioni sono valide sempre se permane la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano. Nel caso in cui il docente o ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui il soggetto non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Come vi abbiamo spiegato nell’articolo sulle modifiche al bonus impatriati dal 2024, relativamente a tutti i settori, come emerge dalle novità della Legge di Bilancio 2024, non vi sono modifiche alle norme di rientro per i docenti, ricercatori e lavoratori dello sport provenienti da Paesi esteri e rientranti in Italia.

Ricordiamo che la nuova disciplina sul bonus impatriati riguarda solo coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2024, mentre coloro che si sono trasferiti entro il 31 dicembre, rientrano nella disciplina già valida per il 2023. Ciò in quanto la legge non può essere retroattiva, secondo la nostra Costituzione.

ECCEZIONE PER CHI HA TRASFERITO LA RESIDENZA PRIMA DEL 2020

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, esclusivamente per docenti e ricercatori che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari del regime agevolato, la possibilità di optare per un’estensione del regime agevolativo fino a 8, 11 o 13 periodi di imposta, ma previo versamento di un’imposta forfettaria.

Non solo, i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.

Quindi, chi rientra in questa categoria e vuole usufruire anche nel 2023 del bonus per il rientro dei cervelli deve seguire la procedura prevista dal provvedimento AE n. 102028 del 31 marzo 2022, e quindi versare:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

La data di scadenza stabilita per il pagamento dell’imposta sostitutiva è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del periodo di fruizione dell’agevolazione. L’importo deve essere versato mediante il modello di pagamento F24. Probabilmente le regole saranno le stesse anche nel 2024, ma vi faremo sapere i dettagli appena saranno resi noti.

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COME RICHIEDERE IL BONUS RIENTRO DEI CERVELLI

Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal bonus, docenti o ricercatori che siano lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta che rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Del resto, come chiarito dalla Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Lombardia, con la sentenza n. 1474 del 21 aprile 2023, l’applicazione dell’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia è subordinata a una manifestazione di volontà, che deve avvenire nelle modalità definite dal direttore dell’Agenzia, con il provvedimento n. 46244/2016, integrato dal provvedimento n. 64188/2017.

Nello specifico, l’esercizio dell’opzione, espressamente qualificata come irrevocabile, si esercita o con la citata richiesta scritta da presentare al datore di lavoro (sostituto di imposta) affinché applichi le ritenute ridotte oppure, in alternativa, direttamente in dichiarazione dei redditi solo se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere il beneficio.

Quindi, il contribuente che omette di richiedere al datore di lavoro l’agevolazione e non presenta una dichiarazione con riduzione dell’imposta, non può esercitare l’opzione. Lo stesso vale anche per il 2024.

Vediamo, ora, cosa deve contenere la richiesta.

COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA

La richiesta per l’agevolazione deve contenere:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione della data in cui la residenza fiscale è stata trasferita in Italia;
  • l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 2 del Decreto attuativo) e dall’art. 24-bis del TUIR (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017).

A questa dichiarazione il docente / ricercatore può decidere di allegare anche:

  • la carta d’identità o altro documento d’identità;
  • l’attestato di laurea;
  • la certificazione del lavoro svolto all’estero nel campo dell’insegnamento o della ricerca scientifica con permanenza di almeno 2 anni (contratto di lavoro);
  • la certificazione di iscrizione all’AIRE nel periodo antecedente il rimpatrio.

Qualora si voglia usufruire della proroga del bonus (opzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022) conseguente al pagamento dell’imposta sostitutiva ridotta (al 5 0 10%) servono anche:

  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto;

  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;

  • l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero;

  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;

  • gli estremi del versamento tramite modello F24.

I docenti e ricercatori che esercitano un’attività di lavoro autonomo devono comunicare invece l’opzione direttamente in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). In particolare è necessario compilare il quadro RE del Modello Redditi Persone Fisiche. Stiamo parlando di docenti e ricercatori in possesso di Partita IVA e che fatturano le proprie prestazioni professionali. Per evitare errori è utile avere il supporto del proprio commercialista / consulente fiscale.

Mentre gli adempimenti in capo ai datori di lavoro (aziende) sono esplicati nel provvedimento AE n. 102028 del 31.03.2022 al punto 3.

Vi faremo sapere invece, come funzionerà nei dettagli la misura nel 2024.

INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il regime agevolato per docenti e ricercatori non è cumulabile con il regime agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) e nemmeno con il regime agevolato per i neo residenti (articolo 24-bis del TUIR).

I soggetti che possiedono i requisiti per accedere a più agevolazioni devono scegliere a quale aderire. Attenzione, il divieto di cumulo fa riferimento al singolo periodo d’imposta, ciò significa che non è vietato aderire ad un tipo di regime agevolato in uno specifico periodo d’imposta e optare per un altro tipo di regime agevolato nel periodo d’imposta successivo.

Probabilmente anche nel 2024 saranno valide le stesse regole sulla cumulabilità, lo chiarirà l’Agenzia delle Entrate e noi vi faremo sapere.

DIFFERENZE TRA BONUS RIENTRO CERVELLI E BONUS IMPATRIATI

Il bonus per il rientro dei cervelli 2024 rappresenta un regime agevolato specifico. Si differenzia dal bonus impatriati (anche detto bonus rimpatriati o bonus lavoratori rimpatriati).

Quest’ultimo riconosce alla generalità dei lavoratori residenti all’estero che decidono di tornare a lavorare in Italia un regime agevolato che prevede diversificazioni rispetto a quello per ricercatori e docenti, soprattutto per quanto riguarda durata, benefici e condizioni.

Spesso molti lo confondono, trattandolo alla stessa stregua del bonus per docenti e ricercatori, ma non è corretto. Per capire meglio le differenze vi invitiamo a leggere la nostra guida sul bonus impatriati sempre aggiornata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI 

Da leggere le novità della Legge di Bilancio 2024 e sulla riforma fiscale 2024. Vi consigliamo il nostro articolo sul nuovo bonus assunzioni neet under 30. E mettiamo a vostra disposizione anche i nostri approfondimenti sul bonus assunzioni disabili e i bonus assunzioni giovani under 30.

Per scoprire altri aiuti, agevolazioni e bonus per lavoratori, persone e famiglie potete consultare questa pagina.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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