Contributi fondo perduto discoteche chiuse: domanda 2022

La guida sui contributi a fondo perduto per le discoteche e le sale da ballo chiuse a gennaio 2022 a causa delle misure anti Covid

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Aperte le domande per richiedere i nuovi contributi a fondo perduto per le discoteche e le sale da balle rimaste chiuse a gennaio 2022 a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

Sul piatto aiuti fino a 22.002 euro ai quali è possibile accedere con una procedura di domanda aperta dal 6 al 20 giugno 2022.

In questa guida vi spieghiamo come funziona la nuova tranche di contributi a fondo perduto in favore delle discoteche rimaste chiuse, quali sono i requisiti per ottenerli e come richiederli.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DISCOTECHE, COSA SONO

I nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo sono un ristoro destinato alle attività che, al 27 gennaio 2022, sono rimaste chiuse a causa delle misure anti Covid e che rispettano determinati limiti reddituali. L’aiuto doveva essere pari a un massimo di 25.000 euro, ma con il Provvedimento 244635 del 27 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate lo ha ridefinito fino a 22.002 euro in base alle domande presentate. A livello normativo la misura è stata istituita dall’articolo 2 del Decreto Sostegni Bis, con l’istituzione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, come vi spieghiamo in questo articolo, ma lo sportello è stato chiuso il 21 dicembre 2021. Poi è intervenuto l’articolo 1, comma 1, del Decreto Sostegni Ter ha messo a diposizione ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022 per un’ulteriore tranche di aiuti destinati proprio alle discoteche e alle sale da ballo. Infine, con il Provvedimento 171638/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni su come fare domanda.

A CHI SPETTANO

I nuovi contributi a fondo perduto per le discoteche e le sale da ballo chiuse spettano a soggetti che:

  • siano titolari di partita IVA attivata prima del 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter;

  • svolgevano in modo prevalente, al 27 gennaio 2022, attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, con codice Ateco 2007 “93.29.10”;

  • erano titolari di attività chiuse, il 27 gennaio 2022, per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Decreto Covid Natale;

  • dimostrino un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

  • abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

I SOGGETTI ESCLUSI

Al contrario, i nuovi aiuti non sono riconosciuti alle seguenti categorie di imprenditori:


  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

  • ai non residenti e non stabiliti in Italia;

  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

A QUANTO AMMONTANO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il massimo valore dei contributi a fondo perduto per le discoteche e le sale da ballo doveva essere pari a 25.000 euro. Ma poi, l’importo è stato fissato a 22.002 euro dal Provvedimento 244635 del 27 giugno 2022,quantificato tenendo conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate fino al 20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l’importo di 22.002euro e l’ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework. Per quanto riguarda questo vincolo, si ricorda che ciascuna impresa non può ricevere più di 2,3 milioni di euro di aiuti seconda la regolamentazione EU.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DISCOTECHE, COME FUNZIONA

I contributi a fondo perduto per discoteche e sale da ballo sono legati ai compensi e ai ricavi dell’anno 2019. I beneficiari in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo mediante presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. È possibile trovarla nella sezione “Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Dopo l’esame della domanda sarà inoltrata una seconda ricevuta per accertare l’eventuale ammissione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati. L’Agenzia comunica a quel punto nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto. Successivamente erogherà il contributo mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente.

SCADENZA

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente l’istanza precedentemente trasmessa.

COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda per i nuovi contributi a fondo perduto va inviata compilando questo modello (Pdf 60 Kb) a firma del rappresentante legale dell’attività o anche di un intermediario delegato. Per l’invio è possibile usare:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate accessibili da questa pagina;

  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito AdE.

COME COMPILARE LA DOMANDA

Come stabilito dal Provvedimento 171638/2022 dell’AdE, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto deve contenere le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;

  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del “de cuius”, ovvero l’erede. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;

  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo. Nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;


  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

  • la dichiarazione di aver attivato la partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili);

  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;


  • apposizione della data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;


  • la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero.

ASSISTENZA ALLA DOMANDA

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti, oltre al Provvedimento direttoriale 18 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni sui contributi a fondo perduto per le discoteche, anche il modello (Pdf 60 Kb) e le istruzioni per compilare la domanda (Pdf 52 Kb). In questa pagina, sono indicate invece, le specifiche tecniche.

CONTROLLI E MONITORAGGIO

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Se emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante.

Saranno irrogate le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’Agenzia delle Entrate trasmette i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria e al Ministero dell’interno.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare definitivamente al contributo a fondo perduto richiesto con l’istanza, può presentare una rinuncia. Deve usare lo stesso modello (Pdf 60 Kb), nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il 20 giugno 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Sostegni Ter –  testo coordinato Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Pdf 721 Kb)

Decreto Sostegni Bis – testo coordinato Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Pdf 1,5 Mb)

Decreto interministeriale 9 settembre 2021 (Pdf 884 Kb)

Provvedimento 171638/2022 dell’AdE (Pdf 555 Kb).

ALTRE AGEVOLAZIONI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su tutti i contributi a fondo perduto disponibili nel 2022. Per conoscere altri aiuti e agevolazioni disponibili potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle imprese e la nostra pagina riservata agli aiuti per lavoratori e famiglie. Continuate a seguirci per restare informati, iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita, per essere aggiornati su tutte le novità, e al nostro canale Telegram per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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