Decreto disabilità 2024 in Gazzetta Ufficiale: cosa prevede in 12 punti e testo PDF

La spiegazione chiara e dettagliata di cosa prevede il Decreto disabilità 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il Testo PDF da consultare

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024, il Decreto disabilità 2024.

Si tratta di un Decreto legislativo attuativo della Legge delega del 2021, approvato in via definitiva il 15 aprile 2024, che ridefinisce la condizione di disabilità, della valutazione di base, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

In questa guida spieghiamo cosa prevede il Decreto disabilità 2024 a chi si rivolge e quali novità introduce.

Mettiamo inoltre a disposizione anche il testo PDF definitivo del Decreto disabilità e la relativa relazione illustrativa.

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COSA PREVEDE IL DECRETO DISABILITÀ 2024

Il Decreto disabilità 2024 è un Decreto legislativo che attua la Legge 22 dicembre 2021, n. 227, la quale ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più Decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità.

Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024 (GU Serie Generale n.111 del 14-05-2024), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e introduce norme per la definizione della condizione di disabilità.

Vediamo insieme, con una spiegazione semplice e chiara, cosa prevede il Decreto disabilità 2024.

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1) CAMBIA LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ

Il Decreto disabilità 2024 definisce il suo ambito d’azione, che include la nuova definizione della disabilità, la revisione e semplificazione delle normative correlate, il processo di accertamento della disabilità e la valutazione multidimensionale per la realizzazione di un progetto di vita personalizzato.

Ecco come cambia la definizione della «condizione di disabilità» che modifica l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei commi 1, 2 e 3 i quali sono sostituiti dai seguenti:

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici

La norma fa riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per assicurare l’accesso pieno ed effettivo ai servizi, alle prestazioni e ai supporti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli e progetti di vita personalizzati, basati sui principi di autodeterminazione e non discriminazione.

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2) NUOVO APPROCCIO ALLA DISABILITÀ

Non si tratta solo di un cambio di definizione ma di un nuovo approccio alla disabilità che parte dalla terminologia.

In particolare, a partire dalla di entrata in vigore del Decreto disabilità 2024:

  • la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita da «condizione di disabilità»;
  • le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «persona con disabilità».
  • le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
  • le parole: «disabile grave», ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Si specifica inoltre:

  • che il sostegno può essere non intensivo (lieve o medio) o intensivo (elevato o molto elevato), determinato mediante valutazione di base. Il sostegno intensivo è necessario quando la compromissione riduce l’autonomia personale in modo tale da richiedere un assistenza permanente e globale;

  • il principio che le prestazioni per le persone con disabilità sono determinate anche in base alla loro capacità residua e all’efficacia delle terapie;

  • il principio di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici per le persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo, in sostituzione del precedente principio di priorità per i soggetti con handicap grave.
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3) NUOVO PROCESSO DI RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ

Con questo decreto il processo di riconoscimento dell’invalidità, passa per due fasi:

  • la valutazione di base, quella medico assistenziale gestita da INPS e dai medici secondo le regole cambiate con il Decreto disabilità;

  • la valutazione multidimensionale, che è interdisciplinare, vale a dire che tiene conto degli input dei medici, degli infermieri e dei professionisti della salute. È multidimensionale, il che significa che prende in considerazione non solo le diagnosi mediche ma anche i problemi funzionali, ambientali e sociali che influenzano il benessere della persona.

Sulla base di tali valutazioni si costruisce il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Cioè, la norma prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono garantire l’effettività e l’omogeneità del progetto di vita per le persone con disabilità, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali e sociali.

L’obiettivo è migliorare le condizioni personali e di salute della persona con disabilità, favorendone l’inclusione sociale e la partecipazione in vari contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

4) NUOVE REGOLE PER IL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

L’articolo 8 del Decreto disabilità 2024 disciplina il certificato medico introduttivo, necessario per avviare il procedimento valutativo di base.

Vediamo i suoi principali punti:

  • il certificato deve essere rilasciato da medici in servizio presso diverse istituzioni sanitarie o accreditate. La trasmissione telematica può essere effettuata anche da altri medici autorizzati, come i medici di medicina generale o i liberi professionisti;

  • l’INPS acquisisce la documentazione sulla formazione continua dei medici riguardo alle classificazioni internazionali dell’OMS e altre tematiche sanitarie;

  • deve includere i dati anagrafici del paziente, la diagnosi codificata secondo l’ICD, i dettagli sul trattamento e la prognosi delle patologie;

  • il medico certificatore può annotare l’eventuale elezione di domicilio dell’interessato per le comunicazioni relative al procedimento.

In conclusione, il certificato viene inserito nel fascicolo sanitario elettronico attraverso la trasmissione all’INPS.

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5) ADOTTATE LE CLASSIFICAZIONI ICF E ICD

L’articolo 11 del Decreto disabilità 2024 prevede anche l’adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) per lo svolgimento della valutazione di base.

A partire dal 1° gennaio 2025, la valutazione di base utilizza l’ICF insieme all’ultima versione dell’ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme ad altre eventuali scale di valutazione consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

Un successivo decreto del Ministro della Salute, in concerto con altri ministeri e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, è chiamato a stabilire i termini e le modalità di applicazione dell’ICF.

6) NUOVE REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

L’articolo 5 del Decreto disabilità 2024 disciplina l’ambito e i criteri del procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità e gli effetti di questa valutazione, mantenendo i termini temporali. I dettagli li trovate in questa guida.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la norma esclude dal procedimento le persone anziane non autosufficienti, definite come coloro che hanno almeno 70 anni di età.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo e gli effetti della valutazione, i risultati del procedimento hanno efficacia su tutti gli istituti attuali relativi alle persone con disabilità e sostituiscono le procedure di accertamento esistenti per le specifiche condizioni di disabilità.

La norma chiarisce che:

  • il riconoscimento della condizione di disabilità comporta l’applicazione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che richiedono sostegno intensivo, inclusi i sostegni per l’inclusione scolastica, l’istruzione superiore e lavorativa;

  • il riconoscimento porta alla possibilità di richiedere l’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
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7) CAMBIANO LE NORME PER LA VALUTAZIONE DI BASE

L’articolo 6 del Decreto disabilità 2024 stabilisce le norme procedurali generali per la valutazione di base.

Le fasi del procedimento sono definite nel seguente modo:

  • il richiedente, o chi esercita la responsabilità genitoriale per i minori, il tutore o l’amministratore di sostegno, se nominato, presenta la richiesta insieme al certificato medico introduttivo. È possibile allegare ulteriori documenti medici o sociali entro 7 giorni dalla visita collegiale;

  • la visita collegiale include la somministrazione del questionario WHODAS. La commissione può richiedere ulteriori documenti o approfondimenti diagnostici solo se necessario per determinare un maggiore sostegno. Per i minori, il procedimento valutativo deve includere anche i domini relativi all’apprendimento, oltre a quelli già considerati per gli adulti;

  • il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, salvo i termini specifici per i soggetti con patologie oncologiche;

  • l’esito della valutazione è attestato con un certificato inserito nel Fascicolo sanitario elettronico del soggetto, indicando anche le necessità e le intensità dei sostegni.

La norma prevede anche la possibilità, in casi specifici definiti con decreto ministeriale, di richiedere la valutazione senza visita, basata solo sui documenti raccolti. Se la commissione ritiene che vi siano motivi contrari alla richiesta, può disporre una visita, secondo le regole e i criteri spiegati in questa guida. L’INPS dovrà definire entro il 31 dicembre 2024 ulteriori modalità di svolgimento del procedimento, e noi vi aggiorneremo.

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8) REGOLE IN CASO DI PEGGIORAMENTO

Se si verificano fattori che comportano un aumento del bisogno di sostegno, anche se influenzano la condizione di disabilità già accertata, questi saranno presi in considerazione durante la valutazione multidimensionale. Tale valutazione è finalizzata a identificare le prestazioni e i servizi correlati al bisogno individuale. Insomma, c’è il diritto della persona a richiedere una nuova valutazione di base.

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9) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANTICIPATE

L’articolo 7 del Decreto disabilità 2024 prevede la possibilità di riconoscere in via anticipata, prima della conclusione del procedimento di valutazione di base, alcune prestazioni sociali e socio-sanitarie per i casi di gravi compromissioni funzionali, su richiesta dell’interessato. Un successivo Decreto apposito definirà le prestazioni coinvolte e le modalità per la richiesta di erogazione anticipata.

10) INPS COME SOGGETTO UNICO ACCERTATORE

Il Decreto disabilità 2024 stabilisce il ruolo dell’INPS come unico soggetto accertatore della procedura valutativa di base per il riconoscimento della condizione di disabilità. A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS sarà l’unico soggetto responsabile. L’INPS è autorizzato ad assumere nuovo personale per garantire il corretto svolgimento delle procedure valutative di base, con particolare attenzione alle esigenze di personale medico e sanitario.

Il testo poi, istituisce le Unità valutative di base, composte da due medici nominati dall’INPS, un rappresentante delle associazioni di disabilità e un professionista sanitario. Queste commissioni sostituiscono le precedenti commissioni integrate ASL-INPS e assumono anche le funzioni delle commissioni per l’accertamento dell’handicap e della disabilità a fini lavorativi.

Durante la valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

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11) IL CERTIFICATO DIVENTA “POLIFUNZIONALE”

Il certificato che attesta la condizione di disabilità ha valore polifunzionale, sostituisce completamente le certificazioni precedenti. Questo certificato ha valore legale per l’accesso alle prestazioni sociali, socioassistenziali e, secondo un’integrazione concordata in Conferenza Unificata, anche per le prestazioni sociosanitarie.

12) LIBERTÀ DI SCELTA DEL LUOGO IN CUI VIVERE

Il Decreto disabilità 2024 si occupa della libertà di scelta sul luogo di abitazione e sulla continuità dei sostegni per le persone con disabilità.

In sostanza, il progetto di vita individuale deve favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere.

A questo scopo:

  • devono essere individuate soluzioni abitative adeguate alle esigenze della persona;

  • quando richiesto, deve essere garantito il diritto della persona con disabilità di ricevere cure e sostegni socio-assistenziali presso il proprio domicilio. Questo diritto può essere garantito salvo nel caso in cui non sia possibile fornire la qualità specialistica o l’intensità degli interventi richiesti.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL DECRETO DISABILITÀ

Il Decreto disabilità entra in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025.

Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale. E noi, vi aggiorneremo.

TESTO DEL DECRETO DISABILITÀ 2024

Mettiamo a vostra disposizione il testo ufficiale del Decreto disabilità 2024 (Pdf 446 Kb), votato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024 (GU Serie Generale n.111 del 14-05-2024).

Il Decreto Legislativo ha il seguente titolo: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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