Non è più indispensabile la visita diretta (di persona) per l’accertamento e la revisione dei requisiti di invalidità civile, ma solo una valutazione della documentazione trasmessa dall’interessato, dal medico certificatore o dal Patronato. Lo ha reso noto l’INPS con dei messaggi in cui viene spiegata la procedura, confermata come ordinaria.
Questa possibilità è concessa nei casi in cui l’Istituto è chiamato a verificare l’esistenza e la permanenza, a distanza di tempo, delle condizioni patologiche che danno diritto all’invalidità.
Andiamo quindi a vedere, passo dopo passo, come si svolge questo iter semplificato di accertamento o di revisione dei requisiti per l’invalidità civile senza visita diretta dell’assistito.
INVALIDITÀ CIVILE, REVISIONE E ACCERTAMENTO SENZA VISITA
Con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 l’INPS annuncia di aver individuato nuove modalità, più semplici e veloci, per l’accertamento e la revisione delle condizioni per cui vengono riconosciute le prestazioni assistenziali agli invalidi civili, come vi spieghiamo questa guida dedicata. Tali nuove funzioni, rilasciate dal 1° ottobre 2021 come spiega l’INPS nel Messaggio n° 3315 del 01-10-2021, sono state velocizzate e attivate a pieno regime dal 20 giugno 2022. Queste novità illustrate nel Messaggio n° 2518 del 21-06-2022 arrivano nell’ottica della semplificazione delle procedure, uno degli obiettivi del PNRR da raggiungere.
La nuova procedura, anche se inizialmente legata all’emergenza Covid, rappresenta oggi una modalità di accertamento medico legale ampiamente utilizzata. Dal 2023, è diventata ordinaria come spiega l’INPS nel Messaggio n. 1060 del 17-03-2023.
In particolare, la semplificazione sta nel fatto che la Commissione medica che deve eseguire l’accertamento o la revisione può farlo unicamente sulla documentazione presentata dall’interessato, senza che vi sia la necessità di una visita di persona. Una possibilità che orami è estesa a tutti: come spiegato nel Messaggio INPS n° 3574 del 01-10-2022, dal 1° ottobre 2022 possono inviare i documenti, oltre che i cittadini interessati, anche i medici certificatori e i patronati che presentano istanza per conto degli utenti. Per l’invio della documentazione, l’INPS ha introdotto la nuova funzione “Allega documentazione sanitaria”.
È stato l’articolo 29-ter del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazione) inserito in sede di conversione, a introdurre la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti. Una facoltà che si presenta in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. Il tutto utilizzando strumenti tecnologici sia per sveltire il procedimento che per facilitare lo stesso interessato.
QUANDO È POSSIBILE SALTARE LA VISITA
Il servizio INPS spiegato nel Messaggio n. 1060 del 17-03-2023, che permette di saltare la visita in presenza e di allegare la documentazione sanitaria, attualmente interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.
Inoltre, nel Messaggio n. 1060 del 17-03-2023, l’INPS ricorda come la valutazione agli atti “a distanza” deve essere incentivata e utilizzata tutte le volte in cui la documentazione inviata consenta una valutazione obiettiva. Ciò a meno che non vi siano elementi oggettivi che possano mettere in dubbio la veridicità della documentazione inviata dal cittadino.
Qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento può convocare quindi la persona a visita diretta.
La rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui ci siano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, che possano quindi comportare un giudizio medico-legale diverso da quello attestato dal verbale originario.
GLI STEP DELLA PROCEDURA
La procedura di invio documenti senza visita, come chiarito nel Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, può essere avviata alternativamente:
- su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla;
- su iniziativa dell’interessato, che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite SPID, CIE o CNS.
La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato. Vediamo quindi, in cosa consiste questa procedura semplificata di accertamento e revisione dei requisiti per l’invalidità civile e quali sono tutti i passaggi.
1) LETTERA DI INVITO O RICHIESTA DIRETTA
Chi intende richiedere l’invalidità civile in prima istanza o chi deve richiedere la rivalutazione dei requisiti sugli atti senza presentarsi di persona alla visita, può usare il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. La documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà presa in considerazione.
Tale servizio, come spiegato nel Messaggio n° 3315 del 01-10-2021, consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante l’handicap. Come annunciato poi nel Messaggio INPS n° 3574 del 01-10-2022, dal 1° ottobre 2022 possono inviare i documenti, oltre che i cittadini interessati, anche i medici certificatori e i patronati che presentano istanza per conto degli utenti. L’INPS specifica, nel messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 che la procedura cambia a seconda del tipo di istanza:
- per la prima istanza di accertamento dell’invalidità civile, il cittadino (ma dal 1° ottobre 2022, anche il medico certificatore o il CAF) può allegare direttamente la documentazione sanitaria nell’apposita sezione presente sul sito INPS. Come specificato dall’INPS nel Messaggio n° 3574 del 01-10-2022, i cittadini, i medici certificatori o gli Istituti di Patronato possono trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso;
- nel caso di revisioni dei requisiti di accertamento dell’invalidità civile, quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, viene trasmessa al cittadino interessato una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online Inps “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021). L’invito è rivolto a chi intende avvalersi della valutazione sugli atti senza presentarsi di persona alla visita di revisione.
2) FASE DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI
Nel caso di accertamento di invalidità civile, l’INPS entro 30 giorni darà risposta sul caso sottoposto all’attenzione dell’Istituto. Per le revisioni invece, ricevuta idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui sopra, l’INPS procede con la valutazione sugli atti. In entrambi i casi, come accennato, se non è possibile procedere alla valutazione sugli atti (ad esempio per mancanza di tutta la documentazione necessaria) si procede alla fissazione della visita di revisione.
3) EVENTUALE CONVOCAZIONE PER LA VISITA DI PERSONA
Se non è possibile procedere a una valutazione sugli atti quando non sia stata trasmessa la documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta. A tal fine riceve, sempre a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, talvolta, non coincidere con la data di revisione o di accertamento riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto, nella sezione MyINPS, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è allo stesso tempo inviato all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul numero cellulare, se noto all’Istituto.
IL SERVIZIO TELEFONICO
L’INPS, con il messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, ha fatto sapere che, insieme alla raccomandata e al messaggio SMS, è disponibile anche il servizio di chiamata diretta all’interessato, sempre che l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico. Il destinatario sarà quindi avvisato di persona della visita già programmata. Con questo servizio vengono fornite tutte le informazioni, dalla la data al luogo, fino all’ora della visita di revisione. Seguirà, poi, un ulteriore invito tramite messaggio SMS con un promemoria per ricordare l’appuntamento.
COSA SUCCEDE IN CASO DI IMPOSSIBILITÁ A PRESENTARSI
Qualora vi sia un impedimento a presentarsi di persona alla visita INPS, bisognerà inoltrare alla Sede INPS Inps territorialmente competente, richiesta documentata di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari (ad esempio impossibilità di deambulazione, restrizioni di natura amministrativa e così via). In caso di accoglimento della giustificazione, l’interessato viene nuovamente convocato per una nuova visita.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PRESTAZIONE
Si precisa che l’assenza ingiustificata alla visita di revisione, quando richiesta, implica prima la sospensione e poi la perdita della prestazione legata all’invalidità. Infatti, le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e degli altri eventuali benefici correlati. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
Infine, si precisa, che l’invalidità civile e altre prestazioni assistenziali, come vi spieghiamo nel nostro approfondimento, sono subordinate a dei limiti reddituali. L’INPS ha infatti ricordato che gli interessati devono comunicare i dati reddituali, con le modalità indicate nel Messaggio n° 3350 del 12-09-2022 altrimenti rischiano la sospensione e la revoca della prestazione.
RIFERIMENTI
Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023 (Pdf 118 Kb);
Messaggio INPS n. 926 del 25 febbraio 2022 (Pdf 85,7 Kb);
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Pdf 1.025 Kb) ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020.
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