Non è più indispensabile la visita diretta (di persona) per l’accertamento e la revisione dei requisiti di invalidità civile.
Come disposto infatti dal Decreto Disabilità 2024, basta infatti solo una valutazione della documentazione trasmessa dall’interessato, dal medico certificatore o dal Patronato.
Questa possibilità è concessa nei casi in cui l’Istituto è chiamato a verificare l’esistenza e la permanenza, a distanza di tempo, delle condizioni patologiche che danno diritto all’invalidità.
In questa guida vi spieghiamo quindi, passo dopo passo, come si svolge questo iter semplificato di accertamento o di revisione dei requisiti per l’invalidità civile senza visita diretta dell’assistito, alla luce delle novità introdotte dal legislatore.
INVALIDITÀ CIVILE, REVISIONE E ACCERTAMENTO SENZA VISITA
Come predisposto dal Decreto disabilità 2024, per la revisione e l’accertamento dell’invalidità civile l’istante può richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti.
In tal caso, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, bisogna procedere trasmettendo l’intera documentazione necessaria a confermare il profilo e la misura della disabilità.
La semplificazione sta nel fatto che la Commissione medica, predisposta a eseguire l’accertamento o la revisione del riconoscimento dell’invalidità, può disporre la visita finalizzata al controllo solo se ritiene che vi siano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, altrimenti può procedere sulla base della documentazione presentata dall’interessato, senza che vi sia la necessità di una visita di persona.
Tale possibilità, introdotta dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ormai estesa a tutti.
Le regole valide anche nel 2024 sono quelle esposte dall’INPS nel Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 e nel Messaggio n. 1060 del 17-03-2023.
Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2025 nella valutazione di base verrà utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – congiuntamente all’ultima versione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità, insieme a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica, secondo le regole esposte nel Decreto disabilità 2024.
Con un apposito decreto del Ministro della salute, adottato entro il 30 novembre 2024, saranno poi disposti termini e modalità di applicazione. E noi vi aggiorneremo.
La procedura, inizialmente legata all’emergenza Covid, dal 2023 è quindi diventata quella ordinaria,
QUANDO È POSSIBILE SALTARE LA VISITA
È possibile saltare la visita e ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile allegando la documentazione sanitaria, utilizzando quindi la procedura semplificata spiegata nel Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, nei casi di:
- domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- revisioni sanitarie di invalidità civile (Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.
Come predisposto dal Decreto disabilità 2024, l’INPS, con apposita circolare e in concerto con il Ministero della Salute, dovrà definire entro il 31 dicembre 2024 anche le categorie dei soggetti ammessi a ricorrere a queste ulteriori modalità di svolgimento del procedimento. Appena disponibili gli elenchi, vi aggiorneremo.
ACCERTAMENTO E REVISIONE INVALIDITÀ CIVILE SENZA VISITA, COME FUNZIONA
Nel 2024, restano valide le regole definite nel Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, per l’accertamento e revisione di invalidità civile senza visita funziona tramite una valutazione degli atti “a distanza”, che deve essere incentivata e utilizzata tutte le volte in cui la documentazione inviata consenta una valutazione obiettiva. Ciò a meno che non vi siano elementi oggettivi che possano mettere in dubbio la veridicità della documentazione inviata dal cittadino.
Qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento può convocare quindi la persona a visita diretta.
La rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui ci siano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, che possano quindi comportare un giudizio medico-legale diverso da quello attestato dal verbale originario.
Dal 2025, come stabilito dal Decreto disabilità 2024, il procedimento dovrà essere aggiornato tenendo conto dei nuovi criteri utilizzati per la definizione di invalidità, spiegati in questo articolo. Vi aggiorneremo non appena il nuovo decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2024, renderà noti i nuovi termini e le nuove modalità.
Intanto, vediamo qual è la procedura valida nel 2024.
GLI STEP DELLA PROCEDURA
La procedura di invio documenti senza visita, come chiarito nel Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023, può essere avviata alternativamente:
- su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla;
- su iniziativa dell’interessato, che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite SPID, CIE o CNS.
La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato. Vediamo quindi, in cosa consiste questa procedura semplificata di accertamento e revisione dei requisiti per l’invalidità civile e quali sono tutti i passaggi.
1) LETTERA DI INVITO O RICHIESTA DIRETTA
Chi intende richiedere l’invalidità civile in prima istanza o chi deve richiedere la rivalutazione dei requisiti sugli atti senza presentarsi di persona alla visita, può usare il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. La documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà presa in considerazione.
Tale servizio, come spiegato nel Messaggio n° 3315 del 01-10-2021, consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante l’handicap. Come annunciato poi nel Messaggio INPS n° 3574 del 01-10-2022, possono inviare i documenti, oltre che i cittadini interessati, anche i medici certificatori e i patronati che presentano istanza per conto degli utenti. L’INPS specifica, nel messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 che la procedura cambia a seconda del tipo di istanza:
- per la prima istanza di accertamento dell’invalidità civile, il cittadino o il medico certificatore oppure il CAF che segue la procedura, possono allegare direttamente la documentazione sanitaria nell’apposita sezione presente sul sito INPS. Come specificato dall’INPS nel Messaggio n° 3574 del 01-10-2022, possono trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso;
- nel caso di revisioni dei requisiti di accertamento dell’invalidità civile, quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, viene trasmessa al cittadino interessato una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online Inps “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021). L’invito è rivolto a chi intende avvalersi della valutazione sugli atti senza presentarsi di persona alla visita di revisione.
È attivo anche il servizio di chiamata – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – utilizzato dall’INPS per avvisare la persona della visita già programmata. In pratica, al posto della comunicazione tramite posta prioritaria o raccomandate, il cittadino viene avvisato tramite una telefonata della data, luogo e dell’ora della visita di revisione. A cui seguirà, poi, un ulteriore messaggio SMS per ricordare l’appuntamento.
2) FASE DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI
Nel caso di accertamento di invalidità civile, l’INPS entro 30 giorni darà risposta sul caso sottoposto all’attenzione dell’Istituto. Per le revisioni invece, ricevuta idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui sopra, l’INPS procede con la valutazione sugli atti. In entrambi i casi, come accennato, se non è possibile procedere alla valutazione sugli atti (ad esempio per mancanza di tutta la documentazione necessaria) si procede alla fissazione della visita di revisione.
3) EVENTUALE CONVOCAZIONE PER LA VISITA DI PERSONA
Se non è possibile procedere a una valutazione sugli atti quando non sia stata trasmessa la documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta. A tal fine riceve, sempre a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, talvolta, non coincidere con la data di revisione o di accertamento riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto, nella sezione MyINPS, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è allo stesso tempo inviato all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul numero cellulare, se noto all’Istituto.
COSA SUCCEDE IN CASO DI IMPOSSIBILITÁ A PRESENTARSI
Qualora vi sia un impedimento a presentarsi di persona alla visita INPS, bisognerà inoltrare alla Sede INPS Inps territorialmente competente, richiesta documentata di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari (ad esempio impossibilità di deambulazione, restrizioni di natura amministrativa e così via). In caso di accoglimento della giustificazione, l’interessato viene nuovamente convocato per una nuova visita.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PRESTAZIONE
Si precisa che l’assenza ingiustificata alla visita di revisione, quando richiesta, implica prima la sospensione e poi la perdita della prestazione legata all’invalidità. Infatti, le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e degli altri eventuali benefici correlati. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
RIFERIMENTI
- Messaggio INPS n. 1060 del 17-03-2023 (Pdf 118 Kb);
- Messaggio INPS n. 926 del 25 febbraio 2022 (Pdf 85,7 Kb);
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Pdf 1.025 Kb) ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020;
- Testo ufficiale del Decreto disabilità 2024 (Pdf 446 Kb).
APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Mettiamo a vostra disposizione l’articolo che spiega come presentare domanda di invalidità civile e la guida che riassume tutte le novità sulla riforma invalidità civile 2024.
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