Decreto RC auto: cosa prevede in 16 punti e come cambia la copertura assicurativa

La guida al Decreto RC auto che prevede modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada. Ecco i dettagli

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Photo credit: Peter Gerhard Probst / Shutterstock

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto RC auto che introduce importanti modifiche nel Codice delle Assicurazioni Private e nel Codice della Strada, per proteggere meglio gli assicurati.

Il Decreto legislativo di fatto recepisce la direttiva 2021/2118 dell’Unione Europea sull’assicurazione RC Auto con importanti novità sull’obbligo assicurativo.

In questa guida vi illustriamo cosa prevede il Decreto RC auto e quali novità introduce.

COSA PREVEDE IL DECRETO RC AUTO

Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 aveva approvato il Decreto RC auto, ossia il Decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’RC auto (copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell’Autoveicolo). Il testo del Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 13-12-2023 e introduce modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per rafforzare la tutela dell’assicurato.

Le principali novità includono deroghe all’obbligo assicurativo per veicoli fuori circolazione o non idonei e regole sulla sospensione della copertura assicurativa, con norme agevolate per i veicoli storici. Infine, arrivano anche nuove regole per l’obbligo assicurativo dei veicoli elettrici “leggeri”.

Le misure del Decreto RC auto entrano in vigore a partire dal 23 dicembre 2023, dopo il passaggio in Gazzetta Ufficiale avvenuto il 13 dicembre. Vediamo cosa prevede il testo.

1) CAMBIA LA DEFINIZIONE DI VEICOLO

Il testo del Decreto Legislativo prevede una nuova definizione di “veicolo” e di “uso del veicolo”. Il Governo, nella sua relazione esplicativa, sottolinea la necessità di garantire chiarezza e certezza del diritto, in linea con pronunciamenti recenti della Corte di Giustizia e in base alle direttive UE.

In sintesi, la definizione di veicolo, in linea con la normativa europea, riguarda solo veicoli mossi esclusivamente da forza meccanica, basandosi sulle loro caratteristiche principali, come la velocità massima di progetto e il peso netto. Saranno poi, considerati “veicoli elettrici leggeri” quelli da identificare tramite Decreto ministeriale (su cui vi aggiorneremo).

2) VEICOLI NELL’UE, DUE OPZIONI PER RC AUTO

Il Decreto RC auto prevede, in caso di spedizione di un veicolo da uno Stato membro a un altro, alla persona responsabile della copertura di responsabilità civile di scegliere, per identificare lo Stato membro di ubicazione del rischio, tra due opzioni. Ovvero, alternativamente:

  • basarsi sullo Stato membro di immatricolazione;

  • basarsi su quello di destinazione, entro un periodo di trenta giorni dalla consegna al compratore, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nel secondo Stato membro.

Questa modifica si allinea alla normativa europea, consentendo alla persona responsabile della copertura di responsabilità civile di assicurare il veicolo nello Stato membro di immatricolazione. Oppure, entro 30 giorni dalla consegna al compratore, nel Paese di destinazione, anche se non vi è ancora stata l’immatricolazione formale.

3) CONSAP DIVENTA ORGANISMO INDENNIZZO ITALIANO

Con la norma Consap diviene ufficialmente l’Organismo di indennizzo italiano. Tale Organismo deve risarcire i residenti nel territorio italiano per danni derivanti da incidenti avvenuti in altri Stati membri, quando l’impresa di assicurazione è in liquidazione o subisce procedure equivalenti, indipendentemente dallo stato di insolvenza. Inoltre, le imprese autorizzate dall’IVASS ad assicurare la responsabilità civile per i danni causati dai veicoli a motore sono responsabili dei contributi.

4) NUOVE REGOLE IN CASO DI INCIDENTE

In pratica, i soggetti aventi diritto possono richiedere il risarcimento all’Organismo italiano in situazioni specifiche, come incidenti verificatisi in altri Stati membri, qualora le compagnie di assicurazione siano soggette a procedure di liquidazione o equivalenti, indipendentemente dall’insolvenza o da successivi provvedimenti.

Poi, la persona lesa ha 2 mesi dal sinistro per chiedere il risarcimento all’Organismo italiano, che interviene entro altrettanti mesi dalla richiesta, ma pone fine al suo intervento se l’impresa assicuratrice risponde motivatamente entro 2 mesi dalla richiesta all’Organismo di indennizzo. Ecco poi qual è la procedura decisa dalla norma:

  • l’Organismo di indennizzo italiano comunica tempestivamente ai richiedenti l’avvenuta ricezione della richiesta di risarcimento e conferma il proprio intervento entro due mesi dalla presentazione della stessa, anche all’amministratore straordinario o al commissario liquidatore, nel caso in cui l’impresa sia soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

  • l’impresa assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro informa prontamente l’Organismo di indennizzo italiano al momento del risarcimento o del rifiuto di responsabilità in relazione a una richiesta ricevuta anche dall’Organismo stesso.

5) TEMPI DI RISPOSTA IN CASO DI SINISTRI

I tempi di risposta decisi nel Decreto, conformemente alla direttiva UE, sono i seguenti:

  • entro 3 mesi dalla richiesta, l’Organismo di indennizzo italiano propone un’offerta di risarcimento motivata, affermando la sua responsabilità qualora la richiesta non sia contestata e i danni siano quantificati;

  • poi, fornisce una risposta motivata, negando la responsabilità o indicando l’incertezza nella determinazione dei danni.

Infine, se il risarcimento è dovuto, l’Organismo di indennizzo italiano provvede senza ritardi indebiti e, comunque, entro tre mesi dall’accettazione dell’offerta motivata di risarcimento da parte del richiedente. Se i danni sono solo parzialmente quantificati, l’Organismo risarcisce entro tre mesi dall’accettazione dell’offerta, con la somma corrisposta considerata parte della liquidazione finale del danno.

6) CAMBIANO LE REGOLE PER I VEICOLI A MOTORE

L’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto RC auto modifica e amplia l’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che tratta la normativa relativa ai veicoli a motore. In particolare, si specifica che:

  • l’obbligo di responsabilità civile auto (RCA) si applica esplicitamente ai veicoli secondo le nuove definizioni. Questo obbligo di assicurazione riguarda l’uso del veicolo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto al momento dell’incidente;

  • l’obbligo di assicurazione non dipende dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno di utilizzo o dal suo stato di movimento o fermo. Questo amplia l’obbligo assicurativo includendo il rischio statico;

  • l’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati solo in aree con accesso soggetto a restrizioni, ad esempio, i veicoli che trasportano passeggeri tra il gate e l’aereo.

7) SANZIONI PER CHI NON HA RC AUTO

Il Decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative previste dall’articolo 193 del Codice della Strada per la mancanza di copertura assicurativa. Inoltre, il Decreto RC auto specifica che la violazione delle disposizioni in merito ai veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione comporta sanzioni amministrative ridotte secondo le circostanze. Poi, il testo chiarisce che l’inosservanza delle disposizioni sull’obbligo assicurativo comporta sanzioni amministrative aumentate del 50% rispetto a quelle previste dall’articolo 193 del Codice della Strada.

8) DEROGHE ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO

Il Decreto RC auto dispone deroghe dall’obbligo assicurativo per veicoli ritirati formalmente dalla circolazione, veicoli con sospensione volontaria della copertura assicurativa o veicoli esclusi dall’uso come mezzi di trasporto. La sospensione dell’obbligo assicurativo è attivata attraverso la registrazione nella banca dati della motorizzazione civile e può essere prorogata previa comunicazione formale all’impresa di assicurazione. Tuttavia, il periodo massimo di sospensione è di 9 mesi all’anno. In caso di sinistro causato da veicoli inclusi nelle deroghe, si applicano le regole del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

9) SEMPLIFICAZIONE RICONOSCIMENTO ATTESTATO DI RISCHIO

La norma agevola il riconoscimento degli attestati di rischio provenienti da assicuratori di altri Stati membri. Attualmente, l’IVASS determina le indicazioni sull’attestazione dello stato del rischio che deve essere consegnata annualmente con il contratto di assicurazione per veicoli a motore, includendo la specifica dei danni liquidati.

La novità è che viene concesso al contraente o ai titolari del veicolo il diritto di richiedere, entro 15 giorni dalla domanda, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione o la dichiarazione di assenza di sinistri. Questo nuovo sistema garantisce parità di trattamento tra contraenti di diversa nazionalità e equipara le attestazioni emesse da compagnie straniere a quelle nazionali, consentendo la consegna telematica delle attestazioni attraverso banche dati elettroniche.

10) ALLINEATI GLI IMPORTI RC AUTO

L’articolo 2, comma 1, lettera f) della norma allinea gli importi minimi di copertura per l’assicurazione responsabilità civile dei veicoli a motore e natanti alla nuova direttiva europea. Tale riforma mira a garantire una tutela minima uniforme delle vittime di incidenti in tutta l’Unione Europea, senza necessità di ulteriori Decreti ministeriali per adeguare gli importi all’inflazione ogni 5 anni.

Gli importi rimangono immutati per danni a persone e cose, mentre per veicoli specifici (categorie M2 e M3) i massimali sono elevati a 30 milioni di euro per danni alle persone e 2 milioni di euro per danni alle cose, indicizzati automaticamente ogni cinque anni in base all’indice dei prezzi al consumo armonizzato.

11) ARRIVA IL PREVENTIVATORE

La norma istituisce il “Preventivatore” per il confronto dei prezzi delle assicurazioni auto. Questo strumento, accessibile tramite i siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, garantisce un confronto obiettivo, chiaro e indipendente delle tariffe e condizioni contrattuali, consentendo ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi e le condizioni delle assicurazioni auto. Assicura parità di trattamento ai prestatori di servizi, fornisce informazioni chiare e aggiornate, e include un’ampia gamma di offerte del mercato assicurativo.

12) OBBLIGO ASSICURATIVO VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

Il Decreto pubblicato in GU detta nuove regole anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del MIMIT e del MIT di concerto con il Ministero dell’Interno. È stato precisato, inoltre, che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

13) STOP ALL’ASSICURAZIONE SUI VEICOLI DA COLLEZIONE

La norma disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.

14) NUOVO FUNZIONAMENTO FONDO GARANZIA VITTIME STRADA

Il Fondo di Garanzia vittime della strada dovrà collaborare con organismi simili di altri Stati membri, con organismi di compensazione competenti per incidenti avvenuti all’estero, altre parti coinvolte e le Autorità degli altri Stati membri. Questa cooperazione includerà lo scambio di informazioni, comprese le dettagliate richieste di risarcimento. Invece, ecco le novità in arrivo per quanto concerne i diritti dei danneggiati in relazione al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada:

  • i danneggiati da veicoli assicurati con imprese nel territorio italiano che operano nel settore della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti possono far valere, i propri diritti derivanti dal contratto direttamente presso il Consap – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, richiedendo il risarcimento all’impresa designata per la zona in cui si è verificato il sinistro;

  • tre mesi dalla richiesta fatta all’impresa designata, questa deve presentare alternativamente:
    – un’offerta di risarcimento motivata che chiarisca l’intenzione di risarcire se la richiesta non è contestata e i danni sono quantificati;
    – una risposta motivata che spieghi il rifiuto di risarcire, la negazione di responsabilità o l’indeterminatezza della responsabilità o dei danni.

Se l’impresa designata è tenuta al risarcimento, deve pagare il danneggiato entro tre mesi dall’accettazione dell’offerta motivata di risarcimento, senza indugi e in ogni caso entro tre mesi dalla sua accettazione, se i danni sono solo parzialmente quantificati. L’importo versato viene considerato parte del risarcimento definitivo.

15) NUOVE REGOLE PER I RIMORCHI

Il Decreto cambia le regole per i danneggiati in incidenti coinvolgenti rimorchi trainati da veicoli. Se il rimorchio ha una propria assicurazione separata, il danneggiato può richiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione del rimorchio, se sono soddisfatte condizioni specifiche.

Ovvero, identificabilità del rimorchio senza identificare il veicolo trainante e l’applicazione della legge al sinistro. Il nuovo articolo stabilisce anche che l’impresa assicurativa del rimorchio può richiedere il rimborso dall’assicurazione del veicolo trainante o dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, seguendo le leggi del Paese in cui è avvenuto il sinistro.

Inoltre, l’assicuratore del rimorchio deve informare il danneggiato sull’assicuratore del veicolo trainante. Oppure, se non conosciuto, sul meccanismo di risarcimento del Fondo di garanzia. Anche se l’impresa del rimorchio ha risarcito il danneggiato, avrà diritto al rimborso dall’assicurazione del veicolo trainante o dal Fondo di garanzia.

16) MODIFICHE AL CDS E AL CAP

L’articolo 1 del Decreto RC auto apporta modifiche al Codice della Strada, precisamente al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per coordinare le disposizioni normative, cambiate nel tempo.  In particolare, il testo cambia l’articolo 9 del Codice della Strada per allineare i riferimenti normativi presenti con le modifiche avvenute nel Codice delle Assicurazioni Private. La norma poi, amplia l’articolo 193 del Codice della Strada per adattarlo alla nuova definizione di veicolo introdotta dal CAP.

ALTRE MISURE IN CAMPO ASSICURATIVO

Le misure del Decreto RC auto che vi abbiamo illustrato, si affiancano a quelle del Disegno di Legge Ricostruzione (spiegato in questa pagina). Questo DDL infatti, stabilisce che le imprese assicurative che coprono rischi di danni catastrofali devono anticipare il 30% del danno stimato, basato su una perizia asseverata dal danneggiato.

La Legge di Bilancio 2024, inoltre, impone alle imprese con sede legale in Italia o con organizzazione stabile nel paese di assicurare entro il 31 dicembre 2024 i loro beni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Infine, per ridurre i rischi e garantire stabilità finanziaria, la Manovra prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative devono aderire. Per maggiori informazioni in tal senso, vi consigliamo di leggere questa guida.

IL TESTO DEL DECRETO RC AUTO

A vostra disposizione il testo del Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (Pdf 98 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 13-12-2023, ossia il cosiddetto Decreto RC auto 2023.

Parliamo del “Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”. Il Decreto entra in vigore a partire dal 23 dicembre 2023.

Vi invitiamo anche a consultare il testo della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recepita dal nostro ordinamento mediante il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184.

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA

Mettiamo a vostra disposizione il video della conferenza stampa post approvazione del Decreto RC auto:

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di Valeria C.
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4 Commenti

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  1. Altro grande regalo alle assicurazioni!!! Il diritto delle persone viene costantemente calpestato! Tutte le auto anche ferme in aree private devono pagare per un rischio che non esiste, praticamente una tassa di possesso pagata alle assicurazioni. E siccome è interpretabile a seconda dello stato finirà come è già accaduto che le nostre auto storiche se le compreranno a prezzo di ferro vecchio ed andranno in Germania, Inghilterra, Francia, Olanda e decuplicheranno lì il loro valore… mentre noi dovremo rinunciare ad un nostro diritto di proprietà sacrosanto! Attenzione poi arriverà qualcosa di simile anche per le case… e lì piangeremo tutti!! Vai così dittatura europea! I nostri antenati hanno dato la vita per liberarsi dalle dittature e noi le abbiamo votate!

  2. 30 anni di guida, mai un sinistro, per un’auto di 15 anni, 800 euro?? Sicuramente agevola i disoccupati in cerca di lavoro! Poi uno dovrebbe non vivere di assistenzialismo! Stipendi più bassi del premio assicurativo!

  3. E come al solito non hanno detto nulla in merito alle differenze tra nord e sud… un cliente virtuoso da 25 anni in prima classe, per assicurare uno scooter, ti chiedono almeno 2000 euro solo rca… di queste differenze non ne hanno parlato, forse ci sono troppi interessi?

  4. Scusate ma una legge sulle targhe che si possono inserire su altre auto
    Perchè solo in italia dobbiamo avere piu assicurazioni e targhe?
    Non fa reato avere differenze di prezzo da nord al sud perchè non vengono allineati? Grazie che al sud italiani e nigeriani non la fanno 🤣 3000 euro l’anno

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