Per chi ha un reddito basso, alcune specifiche patologie o una gravidanza in corso, è possibile ottenere l’esenzione del ticket sanitario.
Il ticket è lo strumento con cui le persone pagano in parte le prestazioni sanitarie pubbliche di cui usufruiscono.
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo quando si ha diritto all’esenzione del ticket e come si fa a ottenere l’esonero totale dal pagamento delle prestazioni sanitarie.
Indice:
COS’È IL TICKET SANITARIO E QUANDO SI PAGA
Il ticket sanitario, introdotto in Italia fin dal 1982, è il contributo che il cittadino dà alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni sanitarie pubbliche comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
A disciplinare quali sono le prestazioni sanitarie che richiedono il pagamento e quali no, oltre che a definire chi ha diritto alle esenzioni dal ticket è il DPCM 12 gennaio 2017.
Le prestazioni per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:
- le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
- le cure termali.
Per maggiori dettagli sulle prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), vi consigliamo di leggere il testo del DPCM 12 gennaio 2017.
In generale, tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica ma alcune categorie di persone, individuate dalla legge, possono richiedere e ottenere l’esonero dal pagamento. Cioè, non dovranno pagare il ticket per la prestazione sanitaria spettante. In tal caso si parla di esenzione del ticket sanitario, ossia un’agevolazione che consente di non pagare il ticket sanitario.
Vediamo i dettagli.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE TICKET NEL 2024
Hanno diritto all’esenzione ticket nel 2024 (per alcune o per tutte prestazioni) i soggetti che si trovano in uno nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, si tratta cioè dei contribuenti con ISEE basso;
- in presenza di patologie croniche o rare;
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità;
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e come vedere a quale esenzione ticket si ha diritto.
ESENZIONE TICKET SANITARIO PER REDDITO
Quanto deve essere ISEE per l’esenzione ticket sanitario? Il diritto all’esenzione per reddito tiene conto di alcune condizioni personali e sociali associate poi a determinati limiti reddituali.
Ovvero, per ogni situazione spetta la relativa esenzione, riconosciuta entro determinati limiti di reddito variabili da caso a caso.
Vediamoli nel dettaglio.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER REDDITO
Hanno diritto all’esenzione per reddito, in base a quanto previsto dalla Legge 537 del 1993 i cittadini che appartengono alle categorie che seguono:
- cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. (CODICE E01). Visto che molti si chiedono quanto dura l’esenzione E01, ricordiamo a tal proposito che il certificato di esenzione (codice E01) ha validità illimitata se le condizioni di reddito non cambiano;
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04).
La norma specifica anche quali redditi considerare per l’esenzione ticket. Ovvero chiarisce che:
- per “nucleo familiare” si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico;
- il minore di 6 anni appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (36.151,98 euro);
- per “familiari fiscalmente a carico” si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro);
- il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell’anno precedente.
PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’ESENZIONE
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket):
- tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio;
- le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
L’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
COME FUNZIONA L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO
Nel corso del 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009. Ovvero:
- il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04);
- il medico riporta il relativo codice sulla ricetta;
- se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante. Solo loro devono presentare richiesta di esenzione per reddito, per gli altri, l’esonero del pagamento avviene in automatico.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO
Come accennato, solo coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati devono presentare richiesta di esenzione per reddito. Per gli altri, l’esonero del pagamento avviene in automatico in quanto risulteranno nella “lista” del medico prescrittore (Sistema TS).
Questi assistiti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato. Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico.
I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. Per maggiori dettagli su come richiederla e come funziona, vi consigliamo di leggere la riposta alle principali FAQ.
QUANTO DURA
L’esenzione ticket per reddito dura fino a che l’interessato è in quella situazione reddituale. Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.
ESENZIONE PER PATOLOGIE CRONICHE O RARE
Si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario in caso di patologie croniche o rare come definite dal DPCM 12 gennaio 2017. Ovvero, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):
- le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”;
- la malattia è rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 10.000 abitanti.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER PATOLOGIE
Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124 del 1998 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).
L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM 12 gennaio 2017. Conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni che potete leggere nell’allegato 7 (Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo) o nell’allegato 8 (Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti).
PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’ESENZIONE
Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili.
In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.
Non sono erogabili in esenzione:
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi;
- l’assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.
COME FUNZIONA L’ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIE
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE PER PATOLOGIE
L’esenzione ticket per patologie croniche o rare deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari e/o certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione. Per maggiori dettagli su come richiederla e come funziona, vi consigliamo di leggere la riposta alle principali FAQ sulle malattie rare o questa pagina con le risposte per l’esenzione malattie croniche.
QUANTO DURA
I periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”.
Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.
ESENZIONI PER INVALIDITÀ
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. Se volete sapere come presentare domanda di invalidità, vi invitiamo a leggere questo approfondimento.
Intanto, vediamo a chi spetta l’esenzione per invalidità.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE INVALIDITÀ
Hanno diritto a questo tipo di esenzione:
- invalidi di guerra, ovvero:
– invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (CODICE G01);
– invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (CODICE G02).
- invalidi per lavoro, ovvero:
– grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (CODICE L01);
– invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (CODICE L02);
– invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (CODICE L03);
– infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (CODICE L04);
- invalidi per servizio, ovvero:
– grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (CODICE S01):
– invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (CODICE S02);
– invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (CODICE S03);
- invalidi civili, ovvero:
– invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (CODICE C01);
– invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (CODICE C02);
– invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (CODICE C03);
– invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza (CODICE C04);
– ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (CODICE C05);
– sordomuti, ovvero chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (CODICE C06);
- invalidi, vittime atti terrorismo e vittime del dovere, ovvero vittime atti di terrorismo e stragi e familiari, vittime dovere e familiari superstiti (CODICE V01);
- categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità.
PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’ESENZIONE
Gli invalidi sono esenti per tutte le prestazioni:
- di diagnostica strumentale;
- di laboratorio;
- incluse nei LEA.
COME FUNZIONA L’ESENZIONE INVALIDITÀ
Nel caso dell’esenzione di invalidità, il funzionamento varia da Regione a Regione, quindi è consigliabile rivolgersi alla vostra ASL di riferimento per avere la certezza sulle modalità di esonero dal pagamento del ticket sanitario.
Inoltre, è opportuno precisare che:
- vi sono categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità. Per sapere i codici di riferimento e le correlati prestazioni esenti, bisogna rivolgersi alla propria ASL di residenza;
- l’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche. Per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria ASL;
- solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C”. Ma, solo su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE INVALIDITÀ
L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Per maggiori dettagli su come richiederla e come funziona, vi consigliamo di leggere la riposta alle principali FAQ del Ministero della Salute.
QUANTO DURA
Tale tipo di esenzione vale fino a quando e se l’invalidità è confermata dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.
ESENZIONE PER PREVENZIONE
Il Servizio Sanitario Nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Vediamo chi ha diritto a tale tipo di esenzione.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER PREVENZIONE
Hanno diritto all’esenzione ticket per prevenzione dal tumore:
- donne in età compresa tra 45 e 69 anni per la prevenzione del tumore al seno;
- donne in età compresa tra 25 e 65 anni per la prevenzione del tumore agli organi riproduttivi;
- tutta popolazione di età superiore a 45 anni per la prevenzione dei tumori all’apparato digerente.
PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’ESENZIONE
Dunque, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:
- la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda, sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di 2° livello;
- l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito o dal suo stato di occupazione o disoccupazione.
COME FUNZIONA L’ESENZIONE PER PREVENZIONE
A differenza degli altri tipi di esenzione ticket sanitario, quella per la prevenzione non si rivolge a categorie chiuse ma, per capire se si ha diritto a tale tipo di esenzione bisogna incrociare il rischio tumori con specifiche classi d’età. La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSN e deve riportare il relativo codice di esenzione. In particolare:
- codice D01: prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione;
- codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test);
- codice D03: esame mammografico;
- codice D04: colonscopia;
- codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella.
L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE TICKET PER PREVENZIONE
L’esenzione ticket per favorire una diagnosi precoce di tumore si ottiene semplicemente facendo richiesta di ricetta della prestazione al proprio medico di base, se si è in possesso dei requisiti. Per maggiori informazioni su altre misure introdotte da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria ASL.
QUANTO DURA
Tale tipo di esenzione vale fino a quando si è in possesso dei requisiti elencati. Ossia, per esempio, si perde il diritto a fare la mammografia gratis a 70 anni in quanto l’esenzione è prevista solo per le donne in età compresa tra 45 e 69 anni.
ESENZIONE PER GRAVIDANZA
L’esenzione per gravidanza serve per le prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la salute della mamma e quella del nascituro. Vediamo i dettagli.
CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER PREVENZIONE
Hanno diritto a questo tipo di esenzione le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza. L’esenzione per gravidanza è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito o dal suo stato di occupazione o disoccupazione.
PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’ESENZIONE
L’elenco delle prestazioni per cui c’è l’esenzione è stato innovato dal DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. Ecco quali sono le prestazioni esenti dal ticket:
- in funzione preconcezionale: prestazioni specialistiche più appropriate per l’accertamento del rischio procreativo;
- per la gravidanza fisiologica: ampliamento delle prestazioni per il monitoraggio secondo le specifiche Linee guida (incluso il test combinato: parametri di laboratorio in combinazione con le indagini ecografiche eseguite presso strutture appositamente individuate dalle Regioni);
- per l’accesso alla diagnosi prenatale: aggiornamento delle indicazioni secondo le più recenti Linee guida (condizioni biologiche-genetiche, alterazione di parametri ecografici e biochimico/molecolari, patologie infettive che determinano un rischio per il nascituro).
Ossia, è prevista l’erogazione gratuita per:
- le visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
- i corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale);
- l’assistenza al puerperio.
In caso di minaccia d’aborto, sono gratuite anche tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza. Vi sono, infine, prestazioni gratis anche per i papà. Per maggiori dettagli sulle prestazioni sanitarie esenti vi invitiamo a leggere l’allegato 10del DPCM 12 gennaio 2017. Vale per le prestazioni erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari.
COME FUNZIONA L’ESENZIONE PER GRAVIDANZA
L’esenzione per gravidanza vale per le prestazioni erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari. Sulla ricetta va riportato il “CODICE M + nn settimana di gravidanza”.
I codici di esenzione possono subire variazioni in ambito regionale, vi consigliamo, per ogni informazione, di rivolgervi alla vostra ASL di competenza.
COME RICHIEDERE L’ESENZIONE TICKET PER PREVENZIONE
Il possesso dei requisiti dell’esenzione per gravidanza viene accertato dal medico di base che eroga le ricette per garantire l’esonero dal pagamento del ticket sanitario al soggetto interessato. Per maggiori dettagli su come richiederla e come funziona, vi consigliamo di leggere la riposta alle principali FAQ del Ministero della Salute.
QUANTO DURA
L’esenzione per gravidanza vale dalla fase precedente al concepimento per l’accertamento del rischio procreativo e fino al parto.
ALTRE ESENZIONI TICKET
Possiamo citare, tra le altre esenzioni dal ticket, la possibilità, nelle strutture pubbliche, di fare gratis e in anonimo il test anti-HIV. Il test è in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entri in contatto con questo virus.
Per eseguire il test, nella maggior parte dei servizi, non serve ricetta medica. Se volete maggiori dettagli su come richiederlo, vi consigliamo di leggere questa pagina o di rivolgersi alla propria ASL di competenza.
A QUANTO AMMONTA IL TICKET SANITARIO
Esaminati casi di esenzione del ticket sanitario, per completezza d’informazione vi diciamo che il suo costo è variabile. L’importo del ticket varia cioè a seconda della prestazione. La legge ha, però, introdotto un tetto massimo all’importo, nella misura di 36,15 euro per ricetta, che le Regioni possono abbassare o alzare.
Alcune regioni lo hanno alzato anche fino a 46,15 euro. In alcuni casi le regioni hanno però specificato ticket ad hoc o quote aggiuntive per specifiche prestazioni. Vi consigliamo di informarvi presso la vostra Regione di residenza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPCM 12 gennaio 2017 (Pdf 287 Kb);
- Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 giugno 2023 (Pdf 2 Mb);
ALTRE GUIDE E AGGIORNAMENTI
Mettiamo a vostra disposizione anche la nostra guida alle detrazioni spese sanitarie e mediche nel 2024, da riportare nel modello 730 2024 o nella dichiarazione dei redditi precompilata 2024.
Vi invitiamo a consultare anche le nostre guide sui bonus 2024, i bonus INPS 2024 legati all’ISEE e i bonus per ISEE basso.
Suggeriamo anche la consultazione della guida completa e aggiornata con tutti gli aiuti per le famiglie in difficoltà con reddito basso nel 2024.
Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.
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