Linee guida per pari opportunità e inclusione disabili sul lavoro

Cosa prevedono le linee guida per pari opportunità e inclusione disabili sul lavoro, come e quando si applicano e chi riguardano. Ecco il nuovo vademecum per gli appalti del PNRR e PNC

Consiglio dei Ministri, Decreto

Il Governo ha adottato le linee guida per pari opportunità e inclusione disabili sul lavoro, in particolare nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Il Decreto l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, oltre che pari opportunità di genere e generazionali, con specifiche diciture contrattuali e l’adozione di nuove direttive professionali.

Scopriamo insieme cosa prevedono le linee guida per pari opportunità e inclusione disabili sul lavoro nell’ambito del PNRR.

LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE DISABILI SUL LAVORO, COSA SONO

Le linee guida per le pari opportunità e l’inclusione disabili sul lavoro sono un insieme di regole che Enti pubblici e privati devono seguire nell’ambito dei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

A stabilirle è il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità del 7 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.309 del 30-12-2021. Tali Linee Guida perseguono le finalità stabilite dall’articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni). Definiscono gli orientamenti in merito alle modalità e ai criteri applicativi delle nuove norme, con l’indicazione di misure premiali e le clausole da inserire nei bandi di gara.

OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE DISABILI SUL LAVORO

L’obiettivo delle linee guida è il miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile col PNRR. Dunque, il testo prevede modifiche significative nella redazione dei bandi di gara e adeguamenti nell’organizzazione del lavoro delle aziende fornitrici di beni e servizi e di quelle aggiudicatarie di lavori pubblici.

DOVE E QUANDO SI APPLICANO

Le misure d’incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità si applicano a tutte le procedure degli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Le linee guida trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni, sia negli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.

COSA PREVEDONO LE LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE DISABILI SUL LAVORO

Le linee guida per le pari opportunità e l’inclusione disabili sul lavoro si applicano partendo dalle disposizioni che impegnano le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo. L’analisi deve avvenire attraverso:


  • consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (articolo 47, comma 3);

  • la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (articolo 47, comma 3-bis).

Gli obblighi di consegna si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara. Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti inseriscano delle clausole all’interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d’appalto, delle tipologie specifiche di contratto, nonché del loro oggetto (articolo 47, commi 4, 5 e 7).

Vediamo cosa prevedono i documenti obbligatori per gli operatori economici nelle gare del PNRR e PNC.

1) RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Gli operatori economici pubblici e privati con oltre 50 dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Tale rapporto va trasmesso inoltre, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. Per la predisposizione del Rapporto le aziende dovranno usare la piattaforma “equalmonitor” del Ministero, a cui accedono con le proprie credenziali da questa pagina.

2) RELAZIONE DI GENERE

Gli operatori economici con un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 devono consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni. Va fatta in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

In caso di mancata presentazione non vi sarà l’esclusione dalla gara ma l’applicazione delle penali da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione determina, inoltre, l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, a ulteriori procedure di affidamento finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.

3) DICHIARAZIONE REGOLARITÀ DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L’aziende con un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti devono consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Deve esserci allegata alla dichiarazione anche una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Chi non la presenta, avrà delle penali proporzionali. Per le imprese con un numero superiore a 50 dipendenti, dovrà essere il bando a prevedere questa specifica clausola.

PREMIALITÀ PER LE IMPRESE VIRTUOSE E CLAUSOLE

Nei bandi di gara del PNRR o PNC possono essere previste specifiche clausole o misure premiali per le imprese virtuose in termini di pari opportunità o per l’inclusione lavorativa dei disabili.

In particolare, si prevede che nell’offerta siano inseriti come criteri degli elementi che comporteranno delle premialità. Ovvero:

  • l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

  • l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

In caso di motivazione specificata, le stazioni appaltanti possono anche derogare tali criteri o prevedere altre specifiche clausole. Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato. Nel testo delle linee guida, il Ministero chiarisce anche quali sono i criteri tecnici e le relative deroghe che le stazioni appaltanti possono applicare nella formulazione del bando per favorire inclusione e pari opportunità.

IL TESTO DELLE LINEE GUIDA PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE DISABILI SUL LAVORO

Per maggiori informazioni si consiglia di leggere il testo integrale delle Linee Guida per le pari opportunità e l’inclusione disabili sul lavoro (Pdf 2 Mb).

AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere anche l’approfondimento sulla Disability Card. Per conoscere invece quali sono le altre misure messe in campo dal Governo per l’inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro vi consigliamo di leggere l’articolo sulle linee guida per l’inserimento lavorativo dei disabili. Se volete conoscere quali sono i contributi destinati ai genitori con figli disabili, vi invitiamo a leggere questo articolo. Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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