Mobilità Pubblica Amministrazione 2026: come funziona, nulla osta, avvisi e domanda

La guida alle regole sulla mobilità per i dipendenti statali. Ecco le novità e i dettagli su stipendi, inquadramento e modalità di domanda

Mobilità pubblica amministrazione

La mobilità permette a un dipendente pubblico di ruolo di trasferirsi in un’altra amministrazione senza fare un nuovo concorso.

Dal 2026 le amministrazioni con almeno 10 assunzioni in programma devono destinare alla mobilità almeno il 15% delle proprie facoltà assunzionali, dando la precedenza a chi lavora già da loro in comando.

Le regole sono nell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, modificato da ultimo dal Decreto PA 2025 (DL 25/2025, convertito dalla Legge 69/2025).

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro come funziona la mobilità nella Pubblica Amministrazione, quando serve il nulla osta, dove si trovano gli avvisi e come si fa domanda.

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MOBILITÀ NELLA PA IN BREVE

Ecco le risposte alle domande più frequenti, che approfondiamo nei paragrafi successivi:

  • chi può chiederla: i dipendenti pubblici in servizio, nella pratica con contratto a tempo indeterminato. Chi lavora nel privato non può entrare nella PA con la mobilità;
  • come si ottiene: partecipando a un avviso di mobilità pubblicato dall’amministrazione in cui volete andare;
  • dove si trovano gli avvisi: sul portale inPA, dove le amministrazioni sono obbligate a pubblicarli, e sul sito dell’ente per almeno 30 giorni;
  • nulla osta: di regola non serve più. È richiesto solo in tre casi (posto infungibile, assunzione da meno di tre anni, carenza di organico oltre la soglia) e sempre per sanità ed enti locali fino a 100 dipendenti;
  • stipendio: dopo il trasferimento si applica il contratto dell’amministrazione di destinazione, compreso il salario accessorio.
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COS’È LA MOBILITÀ NELLA PA E QUALI TIPI ESISTONO

Per mobilità nella pubblica amministrazione si intende lo spostamento di un dipendente pubblico da una sede all’altra della stessa amministrazione (mobilità interna) oppure da un’amministrazione a un’altra (mobilità esterna).

Nella mobilità interna il datore di lavoro resta lo stesso e cambia solo la sede. Nella mobilità esterna, invece, il dipendente passa nei ruoli di un’altra amministrazione e cambia datore di lavoro, ma il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni.

Le forme di mobilità previste dalla legge sono diverse e spesso vengono confuse:

  • mobilità volontaria esterna (passaggio diretto): è la forma più comune. Il dipendente risponde a un avviso dell’amministrazione di destinazione e, se selezionato, viene trasferito nei suoi ruoli (art. 30, comma 1);

  • trasferimento entro 50 km: l’amministrazione può spostare il dipendente in un’altra sede nello stesso comune o entro 50 chilometri, anche in un’altra amministrazione se c’è un accordo tra i due enti (art. 30, comma 2). Non serve il consenso del lavoratore, salvo le eccezioni che vediamo più avanti;

  • interscambio o mobilità compensativa: due dipendenti di amministrazioni diverse, con qualifica equivalente, si scambiano il posto;

  • comando e assegnazione temporanea: il dipendente lavora per un periodo presso un’altra amministrazione restando nei ruoli di quella di provenienza. L’assegnazione temporanea dura al massimo tre anni e richiede l’intesa tra le amministrazioni e l’assenso dell’interessato (art. 30, comma 2-sexies);

  • assegnazione temporanea per figli fino a 3 anni: il genitore dipendente pubblico può chiedere di lavorare temporaneamente in una sede vicina alla famiglia (art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001);

  • mobilità per eccedenza di personale: è la mobilità obbligatoria che scatta quando un’amministrazione ha più personale del necessario (artt. 33 e 34 del D.Lgs. 165/2001).

Esiste poi una corsia dedicata alle dipendenti vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali: possono chiedere il trasferimento in un’altra amministrazione di un comune diverso da quello di residenza, e l’amministrazione di appartenenza lo dispone entro 15 giorni, se ci sono posti vacanti corrispondenti alla loro qualifica (art. 30, comma 1-ter).

La mobilità del personale della scuola (docenti, ATA, educatori) segue invece regole proprie, con un’ordinanza ministeriale ogni anno: per l’anno 2026/2027 trovate tutto nella nostra guida alla mobilità Docenti e ATA.

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CHI PUÒ CHIEDERE LA MOBILITÀ E DOPO QUANTO TEMPO

La mobilità volontaria è riservata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni già in servizio. In pratica tutti gli avvisi richiedono un contratto a tempo indeterminato e un inquadramento corrispondente a quello del posto da coprire. Chi lavora nel privato o ha un contratto a termine può entrare nella PA solo con un concorso.

La legge non fissa un’anzianità minima per presentare domanda, ma due regole incidono su quando ci si può spostare davvero:

  • vincolo dei cinque anni: chi ha vinto un concorso deve restare nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni. È una norma che i contratti collettivi non possono derogare (art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001);
  • assunti da meno di tre anni: possono partecipare agli avvisi, ma per il trasferimento serve l’assenso dell’amministrazione di appartenenza (art. 30, comma 1).

Molti avvisi aggiungono requisiti propri: periodo di prova superato, nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni, a volte un’anzianità minima nel profilo. Vanno posseduti alla scadenza della domanda e, di solito, anche al momento del trasferimento.

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QUANDO SERVE IL NULLA OSTA PER LA MOBILITÀ

È il punto su cui si leggono più informazioni sbagliate. Oggi la regola generale è che il nulla osta non serve: il dipendente può trasferirsi anche senza il consenso dell’amministrazione di appartenenza.

L’assenso preventivo è richiesto solo in tre casi:

  • posizioni infungibili, cioè dichiarate tali, con motivazione, dall’amministrazione che dovrebbe cedere il dipendente;
  • personale assunto da meno di tre anni;
  • carenza di organico che, dopo la mobilità, supererebbe il 20% nella qualifica del richiedente. Per gli enti locali la soglia è più bassa: 5% per quelli tra 101 e 250 dipendenti e 10% per quelli fino a 500.

Ci sono poi due settori in cui il nulla osta è sempre necessario, a prescindere da questi casi: le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato.

Anche quando l’assenso non serve, l’amministrazione di appartenenza può rinviare il trasferimento per motivate esigenze organizzative fino a un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nella pratica gli avvisi chiedono di allegare il nulla osta oppure la prova di averlo richiesto entro la scadenza, oppure una dichiarazione dell’ente di appartenenza che attesti che non è necessario. Per questo conviene muoversi subito, appena si decide di partecipare.

DOVE TROVARE GLI AVVISI DI MOBILITÀ

Dal 1° luglio 2022 tutte le amministrazioni sono obbligate a pubblicare gli avvisi di mobilità in una sezione apposita del Portale inPA (art. 30, comma 1-quater).

L’avviso deve restare pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ente per almeno 30 giorni.

Per cercarli:

  • andate nella sezione del portale inPA dedicata a bandi e avvisi;
  • nel filtro Categoria scegliete “Avvisi di mobilità”;
  • nel filtro Stato scegliete “Aperto”, per vedere solo gli avvisi in cui si può ancora fare domanda;
  • restringete la ricerca con Area geografica o con il nome dell’ente che vi interessa.

Se non avete ancora un profilo, nella nostra guida al Portale inPA vi spieghiamo come registrarvi.

Attenzione a un equivoco frequente: il sito mobilita.gov.it del Dipartimento della Funzione Pubblica non serve per cercare un trasferimento. È dedicato alle procedure per i lavoratori socialmente utili e alla ricollocazione del personale di enti soppressi, come le Province o la Croce Rossa.

COME LEGGERE UN AVVISO DI MOBILITÀ PRIMA DI CANDIDARSI

Per vedere in ogni momento solo gli avvisi ancora aperti potete usare questa pagina di inPA, già impostata con i filtri giusti.

Prima di candidarvi controllate con attenzione questi punti dell’avviso:

  • i destinatari: dal 2026 molti avvisi, soprattutto dei Ministeri, sono riservati a chi presta già servizio presso quell’ente in comando, perché attuano la quota di mobilità del 15%;
  • l’area e il profilo: devono corrispondere ai vostri. Se venite da un altro comparto, l’equivalenza si verifica con le tabelle di equiparazione;
  • i requisiti aggiuntivi: anzianità nel profilo, titolo di studio, periodo di prova superato, assenza di sanzioni disciplinari;
  • il nulla osta: se va allegato subito, se basta averlo richiesto entro la scadenza o se è sufficiente una dichiarazione dell’ente di appartenenza;
  • la scadenza: le domande si chiudono in un giorno e a un’ora precisi, dopo i quali non si possono più inviare;
  • la selezione: se è prevista solo la valutazione dei titoli o anche un colloquio, e su quali materie;
  • la data del trasferimento: alcune amministrazioni indicano entro quando deve avvenire il passaggio.

COME FARE DOMANDA DI MOBILITÀ E COME FUNZIONA LA SELEZIONE

La candidatura si presenta online sul portale inPA, come prevede la legge, dopo esservi registrati e aver compilato il curriculum vitae digitale.

Nella domanda di solito si dichiarano:

  • l’amministrazione di appartenenza, l’area, il profilo e la posizione economica;
  • l’anzianità di servizio e le esperienze nel profilo richiesto;
  • i titoli di studio e le eventuali certificazioni;
  • l’assenza di sanzioni disciplinari e di procedimenti penali in corso, quando l’avviso lo richiede;
  • il nulla osta, oppure la richiesta di nulla osta o la dichiarazione che non è necessario.

La selezione la decide ogni amministrazione nell’avviso. Di norma una commissione valuta i curriculum e i titoli e poi svolge un colloquio sulle materie del posto da coprire e sulle motivazioni del trasferimento. Al termine viene approvato l’elenco degli idonei.

La graduatoria di un avviso di mobilità serve di norma a coprire solo i posti di quella procedura: non funziona come la graduatoria di un concorso, da cui gli enti possono assumere altri candidati per anni.

Chi viene selezionato firma il nuovo contratto con l’amministrazione di destinazione nella data concordata tra i due enti. Il rapporto di lavoro non si interrompe e l’anzianità di servizio maturata resta valida.

COSA CAMBIA DAL 2026: LA QUOTA DEL 15% E LA PRECEDENZA AI COMANDATI

Il Decreto PA 2025, nella versione definitiva approvata con la legge di conversione, ha riscritto il comma 2-bis dell’articolo 30. Le nuove regole si applicano dal 2026.

Le amministrazioni devono destinare alla mobilità almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate ogni anno, se il loro piano prevede almeno 10 assunzioni. In quella quota hanno la precedenza i dipendenti di altre amministrazioni che:

  • lavorano già presso l’ente in comando da almeno dodici mesi;
  • appartengono alla stessa area funzionale del posto;
  • hanno ottenuto una valutazione della performance pienamente favorevole;
  • fanno domanda di trasferimento nei ruoli dell’amministrazione.

I posti che restano scoperti vanno ai concorsi.

Restano escluse dall’obbligo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ARAN, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato. Non possono usare la precedenza i comandati presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e presso gli assessorati regionali alla sanità.

Le sanzioni per l’amministrazione che non attiva la mobilità entro l’anno sono pesanti:

  • riduzione del 15% delle facoltà assunzionali dell’anno successivo;
  • cessazione dei comandi in corso sei mesi dopo l’avvio dei concorsi, senza possibilità di riattivarli per diciotto mesi, nemmeno con personale diverso.

C’è un effetto anche per il dipendente: chi è in comando e non presenta domanda di inquadramento esce dal comando alla scadenza naturale e per i successivi diciotto mesi non può essere comandato nemmeno presso un’altra amministrazione.

Per il 2025 il decreto prevedeva una fase transitoria: se l’amministrazione non avviava la procedura entro l’anno, i comandi cessavano alla scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026. Quel termine è ormai scaduto.

Chi viene inquadrato con questa procedura entra nell’area funzionale e nella posizione economica che aveva nell’amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. La modifica della dotazione organica va inserita nel PIAO, nella parte sulla programmazione dei fabbisogni di personale. Tutte le altre novità del provvedimento sono nella nostra guida al Decreto PA 2025.

INQUADRAMENTO E STIPENDIO DOPO IL TRASFERIMENTO

Con la mobilità volontaria, una volta iscritti nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, si applica solo il contratto del nuovo comparto: trattamento giuridico ed economico, compreso il salario accessorio (art. 30, comma 2-quinquies). Questo significa che lo stipendio può aumentare o diminuire, a seconda del comparto e dell’ente.

Per stabilire in quale area e in quale posizione economica entra il dipendente quando cambia comparto, le amministrazioni usano le tabelle di equiparazione del DPCM 30 novembre 2023. Le tabelle confrontano gli ordinamenti dei diversi contratti collettivi tenendo conto di:

  • mansioni, compiti e responsabilità;
  • competenze professionali;
  • titoli di accesso all’area, senza cancellare le progressioni di carriera ottenute legittimamente.

La corrispondenza economica si ricava confrontando lo stipendio tabellare e i differenziali stipendiali di provenienza con quelli dell’amministrazione di destinazione. La mobilità è consentita anche verso l’area delle elevate qualificazioni, nel rispetto delle sue regole di accesso.

Per le altre forme di mobilità, diverse da quella volontaria, il DPCM prevede che il dipendente conservi il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole e possa scegliere di mantenere quello previdenziale di provenienza.

I contratti di riferimento sono i rinnovi del triennio 2022-2024: Funzioni Centrali (firmato il 27 gennaio 2025), Sanità (27 ottobre 2025) e Funzioni Locali (23 febbraio 2026). In questi contratti le vecchie categorie sono sostituite dalle aree: negli enti locali l’ex categoria C corrisponde all’Area degli Istruttori e l’ex categoria D all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Nei Ministeri l’ex Area Seconda corrisponde agli Assistenti e l’ex Area Terza ai Funzionari.

INTERSCAMBIO: COME FUNZIONA LA MOBILITÀ COMPENSATIVA

L’interscambio permette a due dipendenti di amministrazioni diverse di scambiarsi il posto. Non ha una disciplina di legge propria: si realizza come un doppio passaggio diretto ai sensi dell’articolo 30. È spesso la strada più semplice per chi vuole avvicinarsi a casa, perché i due posti si compensano e nessuno dei due enti perde personale.

Perché funzioni servono tre condizioni:

  • qualifica equivalente: stessa area e profilo corrispondente, verificati con le tabelle di equiparazione se i due enti hanno contratti diversi;
  • accordo di entrambe le amministrazioni, che devono dare il proprio assenso allo scambio;
  • un “partner” disposto allo scambio, che va cercato attivamente.

Alcune amministrazioni pubblicano avvisi specifici di mobilità per interscambio anche su inPA. In molti casi, però, la ricerca del collega avviene tramite gli uffici del personale, i sindacati o le bacheche online dedicate. Una volta trovato, ciascuno presenta la domanda alla propria amministrazione e a quella di destinazione.

MOBILITÀ OBBLIGATORIA: ECCEDENZE DI PERSONALE E COMANDI

Quando un’amministrazione ha più personale del necessario, deve comunicarlo al Dipartimento della Funzione Pubblica e seguire una procedura precisa (art. 33 del D.Lgs. 165/2001). Prima informa i sindacati, poi cerca di ricollocare i dipendenti in eccedenza al proprio interno o presso altre amministrazioni della regione. Passati 90 giorni senza soluzione, colloca il personale in disponibilità.

Il dipendente in disponibilità riceve un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, per un massimo di 24 mesi. Questi periodi contano ai fini della pensione.

Per dare la precedenza a questo personale, ogni amministrazione che vuole bandire un concorso deve prima comunicare i posti al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha otto giorni per assegnare eventuali dipendenti in disponibilità. Solo dopo 45 giorni senza assegnazioni l’ente può avviare il concorso, e le assunzioni fatte senza questo passaggio sono nulle (art. 34-bis).

Sulla precedenza dei comandati è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29090 pubblicata il 4 novembre 2025. Il caso riguardava il comma 2-bis nella versione precedente al Decreto PA 2025, ma il principio resta utile. La Corte ha chiarito che la priorità nell’immissione in ruolo vale per chi è in comando o fuori ruolo, perché presta servizio nell’interesse dell’ente. Non vale invece per chi si trova presso l’amministrazione in assegnazione temporanea per esigenze familiari, come quella prevista per i genitori di figli fino a tre anni dall’articolo 42-bis del D.Lgs. 151/2001.

DOMANDE FREQUENTI SULLA MOBILITÀ NELLA PA

La mobilità volontaria è obbligatoria prima di un concorso? Non più nella forma di prima. Dal 2026 l’obbligo è sostituito dalla quota minima del 15% delle facoltà assunzionali, per le amministrazioni con almeno 10 assunzioni in programma. Resta invece obbligatoria la comunicazione preventiva per il personale in disponibilità (art. 34-bis).

Posso essere trasferito senza il mio consenso? Sì, entro lo stesso comune o entro 50 chilometri, anche presso un’altra amministrazione se i due enti sono d’accordo. Il consenso serve invece per chi ha figli di età inferiore a tre anni e per chi beneficia dei permessi della Legge 104 per assistere un familiare (art. 30, comma 2).

Chi usa la Legge 104 ha una tutela in più? Sì. Chi assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a scegliere, quando possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita e non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33, comma 5, della Legge 104/1992). Approfondite questi diritti nella guida ai permessi dei dipendenti pubblici per l’assistenza ai familiari.

Posso cambiare area o profilo con la mobilità? Con la mobilità volontaria ci si sposta su un posto di qualifica corrispondente alla propria. Per passare a un’area superiore servono le progressioni verticali o un concorso.

Chi è in part-time può partecipare? Dipende dall’avviso, che deve indicarlo. Alcuni ammettono i dipendenti a tempo parziale, altri chiedono la disponibilità al tempo pieno al momento del trasferimento.

Se rinuncio dopo essere stato selezionato cosa succede? Si perde il posto in quella procedura, ma il rapporto con l’amministrazione di appartenenza continua normalmente. Se però siete in comando e non presentate domanda di inquadramento quando l’ente la apre, valgono le conseguenze del comma 2-bis: fine del comando alla scadenza e divieto di nuovo comando per diciotto mesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La mobilità nella Pubblica Amministrazione è regolata dagli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo in vigore dal 14 maggio 2025.

Il comma 2-bis dell’articolo 30 è stato riscritto dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, Supplemento Ordinario n. 16).

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Scritto da Erika Verzaro - Responsabile editoriale con 20 anni di esperienza nel campo dei concorsi pubblici e del mondo del lavoro.
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