La maternità obbligatoria è una misura in favore delle mamme lavoratrici dipendenti che impone loro di astenersi dal lavoro per un periodo minimo di 5 mesi.
L’astensione coincide con il periodo a cavallo tra prima e dopo il parto (o con l’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento). Durante tutto il periodo del congedo di maternità obbligatorio, le madri ricevono un’indennità pari all’80% della retribuzione che è a carico dell’INPS.
Ai fini del calcolo, si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali rese note dall’INPS, aggiornati ogni anno sulla base della variazione percentuale dei prezzi ISTAT.
In questa guida vi spieghiamo come funziona la maternità obbligatoria, a chi spetta, come si richiede e a quanto ammonta l’indennità.
COS’È IL CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA
La maternità obbligatoria, anche detto congedo di maternità obbligatorio, è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che dura 5 mesi. Viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio, oltre che in caso di adozione o affidamento di minori.
Per tutto il periodo dell’astensione per congedo di maternità, al posto della retribuzione, l’INPS riconosce un’indennità pari all’80% dello stipendio.
A livello normativo, a disciplinare il congedo di maternità obbligatorio per le lavoratrici dipendenti è il Testo Unico sulla maternità e paternità, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
RETRIBUZIONE MATERNITÁ OBBLIGATORIA
Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Viene calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo (quindi solitamente l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo) che però deve essere parametrato ad un limite fissato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo.
Ai fini del calcolo, l’INPS rende note ogni anno le retribuzioni convenzionali orarie da usare come riferimento. Quelle relative al 2025 non sono state rese note ancora, ma vi aggiorneremo appena ci saranno novità e vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti, al canale Whatsapp e al canale Telegram.
Chi invece è già entrata in maternità ed è in attesa di ricevere l’indennità, può fare riferimento alla circolare n.61 del 6 maggio 2024.
QUANTO DURA LA MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, suddivisi tra periodo pre parto, che di solito dura 2 mesi e periodo post parto che di solito dura 3 mesi. Molte donne si chiedono in che settimana inizia la maternità obbligatoria. Ebbene, in linea generale, inizia dalla 26° settimana. Ma le madri possono anche scegliere di lavorare l’ottavo mese e il nono mese di gravidanza e di usufruire del congedo di 5 mesi interamente dopo il parto.
Vediamo nel dettaglio le opzioni tra le quali le mamme possono scegliere.
- (2+3) il congedo inizia 2 mesi prima la data presunta del parto e continua tre mesi dopo, viene chiamato congedo di maternità ordinario;
- (1+4) il congedo inizia 1 mese prima la data presunta del parto e continua quattro mesi dopo (congedo di maternità flessibile) è il congedo di maternità con flessibilità o flessibilità di prolungamento del lavoro previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 che deve essere autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (ginecologo), e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
- (0+5) il congedo inizia dopo il parto e continua per cinque mesi; è la cosiddetta opzione di fruizione dei 5 mesi dopo il parto, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. Anche in questo caso il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato (ginecologo), e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148).
A CHE SETTIMANA INIZIA LA MATERNITÀ OBBLIGATORIA
L’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità scatta normalmente a partire dal settimo mese di gravidanza (ovvero 32° settimana) e si prolunga fino al terzo mese dopo il parto.
Tuttavia, in talune circostanze, è possibile ottenere l’astensione anticipata, in particolare nel caso di una gravidanza le cui condizioni possono essere a rischio per la salute della mamma o del bambino oppure qualora la lavoratrice durante una normale gravidanza svolga invece attività lavorative che possono pregiudicare la sua salute e/o quella del bambino (anche per il periodo di allattamento).
Per poter fruire dell’astensione anticipata dal lavoro, la lavoratrice dovrà consegnare agli uffici competenti una domanda corredata dal certificato medico attestante le condizioni di gravidanza a rischio connessa esclusivamente allo stato di salute della donna. Dopo di che, il provvedimento di interdizione anticipata sarà trasmesso dall’Ispettorato del Lavoro o dall’Ulss direttamente alle sedi INPS.
COME FUNZIONA IL CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Il congedo di maternità funziona mediante astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice dipendenti che aspetta un figlio. Infatti, durante la maternità obbligatoria per il datore di lavoro c’è il divieto di adibire al lavoro le donne.
Copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o 5 mesi subito dopo il parto. La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.
Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice. Ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice. Ciò non vale nei casi di interruzione di gravidanza o di morte perinatale del feto, ma solo a fronte del benestare del medico curante.
Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo congedo, iniziando a spiegare a chi spetta.
A CHI SPETTA LA MATERNITÁ OBBLIGATORIA
Il congedo di maternità obbligatorio spetta alle lavoratrici:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- lavoratrici lavoratrici apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
L’indennità è inoltre è dovuta in caso di:
- cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Inoltre, le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, ricevono l’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
COSA SUCCEDE DOPO I 5 MESI DI MATERNITÀ?
Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, oppure 1+4 in caso di flessibilità), le lavoratrici hanno diverse opzioni a seconda delle loro esigenze e della normativa vigente. Ovvero le scelte sono le seguenti:
- la lavoratrice può tornare al lavoro al termine dei 5 mesi di congedo obbligatorio, con le stesse condizioni contrattuali precedenti. Per il primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto a permessi retribuiti per allattamento, pari a due ore al giorno (o un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore). Questi permessi sono retribuiti al 100% e possono essere richiesti anche dal padre in determinati casi;
- la madre (o in alternativa il padre) può richiedere la maternità facoltativa, ovvero il congedo parentale. Durante il congedo parentale, l’indennità è pari al 30% della retribuzione;
- la lavoratrice può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali o familiari, compatibilmente con il contratto di lavoro.
Inoltre, alcune aziende e contratti collettivi prevedono modalità di lavoro agile (smart working) o flessibile per agevolare il rientro al lavoro delle neomamme.
È invece vietato il licenziamento per giusta causa durante il primo anno di vita del bambino, mentre nello stesso periodo le dimissioni volontarie non richiedono il preavviso ma devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.
MATERNITÀ OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA NEL 2025, DIFFERENZE
Nel 2025, la maternità obbligatoria e la maternità facoltativa (congedo parentale) rappresentano due strumenti distinti per sostenere i genitori lavoratori. Ecco le principali differenze:
- la maternità obbligatoria ha un carattere più rigido perché è un diritto indisponibile che non può essere ceduto, rinunciato o modificato dalla persona che ne è titolare, nemmeno con il suo consenso perché serve principalmente a proteggere la salute della madre e del bambino durante e dopo la gravidanza. È un diritto riservato principalmente alla madre, e il periodo è retribuito al 100%;
- la maternità facoltativa, invece, è più flessibile, non obbligatoria e può essere condiviso tra i genitori, anche se la retribuzione che spetta in questo periodo è ridotta rispetto all’indennità per la maternità obbligatoria.
Inoltre:
- la maternità obbligatoria dura complessivamente 5 mesi ed è un periodo in cui la madre è tenuta ad astenersi dal lavoro per tutelare la sua salute e quella del bambino;
- la maternità facoltativa dura complessivamente 9 mesi, suddivisibili tra entrambi i genitori e fruibili fino ai 12 anni del bambino.
Per approfondire meglio, vi consigliamo di leggere la nostra guida sul congedo parentale, aggiornata al 2025 e completa di tutti i dettagli.
COME RICHIEDERE LA MATERNITÀ OBBLIGATORIA
Per accedere al congedo di maternità obbligatoria, è fondamentale presentare domanda all’INPS entro i due mesi antecedenti la data stimata del parto, ossia entro la conclusione del settimo mese di gravidanza. Vediamo i 3 step per richiederla:
1) Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. In pratica la lavoratrice deve chiedere al proprio medico (di solito ginecologo / ginecologa) di effettuare questo invio telematico. Copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza con indicata la data presunta parto deve essere consegnata al datore di lavoro.,
L’articolo 34 del Dl 69/2013 ha introdotto l’obbligo di trasmissione all’Istituto in via telematica. Tuttavia, trattandosi di un diritto indisponibile l’INPS con un messaggio Hermes diramato il 22 gennaio 2024 ha specificato che il periodo di astensione obbligatoria va riconosciuto e spetta alle stesse condizioni, anche se il medico certificatore non abbia proceduto all’invio del certificato, previsto dalla legge.
2) Poi le lavoratrici devono presentare apposita istanza all’INPS. Per fare la domanda all’INPS di congedo di maternità obbligatoria le lavoratrici devono utilizzare il servizio dedicato online presente sul sito dell’Istituto e accessibile tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; in questo caso sono gli operatori del Patronato che presentano la domanda per nostro nome e conto.
Le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro una copia della ricevuta della domanda di maternità presentata all’INPS. Per le lavoratrici invece per cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza anticipo da parte del datore di lavoro, bisogna semplicemente presentare la domanda all’INPS.
Chi sceglie l’opzione di flessibilità 1+4 oppure 0+5 deve consegnare al datore di lavoro anche il certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Non serve più consegnare questo certificato anche all’INPS, in base alla circolare INPS 106 del 29-09-2022.
3) La lavoratrice è tenuta a comunicare all’INPS e al datore di lavoro la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Infatti dopo il parto le lavoratrici devono tornare sul sito web dell’INPS, nella stessa sezione dedicata alla domanda di maternità, per indicare la data del parto e permettere quindi un calcolo preciso dei giorni di maternità. Anche la ricevuta di questa modifica della domanda dovrà essere consegnata poi al datore di lavoro.
PROLUNGAMENTO MATERNITÀ OBBLIGATORIA FINO A 7 MESI
Il prolungamento della maternità obbligatoria fino al settimo mese può avvenire in casi specifici legati a motivi di salute o particolari necessità connesse alla cura del neonato.
Nel dettaglio, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 lo consente:
- per gravidanza a rischio o complicazioni durante il parto. Ad esempio parto prematuro, malattie della madre o del bambino;
- se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.
Per ottenere un prolungamento del congedo di maternità, la lavoratrice deve presentare una certificazione medica che attesti la necessità per motivi di salute.
COME VIENE EROGATA L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
L’indennità di maternità è di solito anticipata in busta paga dal datore di lavoro che poi verrà rimborsato dall’INPS in sede di versamento dei contributi. Ciò vale anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (Circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).
È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle lavoratrici:
- stagionali;
- operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
- dello spettacolo saltuarie o a termine (Circolare INPS 10 dicembre 2021, n.182). Per conoscere le tutele per tali lavoratrici, si consiglia di leggere questo approfondimento;
- addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
- disoccupate o sospese;
- assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.
MATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
In base alla normativa vigente:
- in caso di adozione o di affidamento preadottivo nazionale di minore, secondo quanto previsto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, il congedo di maternità spetta per 5 mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
- se si tratta di adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, invece, il congedo spetta sempre per un massimo di 5 mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato ma può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore, per esempio durante il periodo di preparazione all’arrivo (in cui i genitori adottivi o affidatari si organizzano per accogliere il bambino, o per completare le procedure burocratiche);
- in caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per 3 mesi, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all’affidamento del minore. Per ulteriori approfondimenti si può consultare la Circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l’articolo 26 del TU.
MATERNITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE GRAVIDANZA
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU), modificato dal Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).
RIFERIMENTI
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Pdf 381 Kb);
- Circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173 (Pdf 147 Kb);
- Circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148 (Pdf 228 Kb);
- Circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 (Pdf 111 Kb);
- Circolare INPS 10 dicembre 2021, n.182 (Pdf 211 Kb);
- Circolare INPS 106 del 29-09-2022 (Pdf 214 kB).
- Circolare n.61 del 6 maggio 2024 (Pdf 97,4 kB).
ALTRI APPROFONDIMENTI E GUIDE UTILI
- la guida sull’assegno di maternità dei Comuni;
- la guida sull’assegno di maternità dello Stato;
- la guida sulla tutela riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo con maternità e la paternità;
- la guida su indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti;
- l’approfondimento sul congedo di paternità;
- la guida al congedo di paternità alternativo;
- la guida al congedo parentale.
COME RESTARE AGGIORNATI
Vi consigliamo anche di leggere la guida sull’assegno unico e universale figli e quella sul bonus nido potenziato.
Inoltre, mettiamo a vostra disposizione anche l’approfondimento sulla Carta Nuovi Nati da 1000 Euro 2025.
Per conoscere altri aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete invece visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.
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