Revisione classi concorso: Decreto in Gazzetta Ufficiale, testo e cosa prevede

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio il Decreto del Ministero dell’istruzione per la revisione delle classi di concorso.

Si tratta del provvedimento che rivede e aggiorna le classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.

Il DM prevede una razionalizzazione del sistema, con l’abbinamento delle discipline che prevedono titoli di accesso omogenei.

Ecco il testo del Decreto pubblicato in GU e le Tabelle con le nuove classi di concorso in pdf da scaricare, e cosa cambia.

IL TESTO DEL DECRETO DA SCARICARE

Rendiamo disponibile il testo integrale del DECRETO 22 DICEMBRE 2023 (Pdf 97Kb) del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) – Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado – pubblicato nella GU Serie Generale n.34 del 10-02-2024.

DECRETO REVISIONE CLASSI DI CONCORSO PUBBLICATO IN GU

Con il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha revisionato e aggiornato le classi di concorso di cui alla TABELLA A (Pdf 4Mb) del DM per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

La modifica è stata effettuata attraverso una razionalizzazione delle classi concorsuali interessate e il loro accorpamento. Questa revisione, lo ricordiamo, rientra nella riforma del reclutamento dei docenti prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anticipata dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Proprio il DL 59/2017 prevede, infatti, una razionalizzazione delle classi concorsuali per favorire l’interdisciplinarietà, anche in vista dei nuovi concorsi scuola per reclutare i docenti.

Per operare questa razionalizzazione è stata incaricata un’apposita Commissione che ha provveduto ad accorpare alcune classi di concorso per ridurne il numero complessivo. Le nuove classi di concorso scaturite dall’accorpamento sono il risultato dell’abbinamento delle discipline che prevedono titoli di accesso omogenei, indicate nella TABELLA A1 (Pdf 1Mb) allegata al Decreto.

Vediamo dunque cosa cambia dopo la revisione.

LE NUOVE CLASSI DI CONCORSO

Nel dettaglio, la revisione delle classi di concorso ha portato ai seguenti accorpamenti, con relativa nuova classe di concorso:


  • A01 e A017 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado + Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado diventano A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado;

  • A012 e A022 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado + Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado diventano A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado;

  • A024 e A025 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado + Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado diventano A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado;

  • A029 e A030 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado + Musica nella scuola secondaria di I grado diventano A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado;

  • A048 e A049 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado + Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado diventano A-48 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado;

  • A070 e A072 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena + Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia diventano A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia;

  • A071 e A073 – Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia + Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia diventano A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

REQUISITI DI ACCESSO

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal DM per accedere alle nuove classi di concorso possono essere conseguiti tramite

a. corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico);


b. corsi di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello);


c. corsi singoli universitari o accademici.


Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico. Sono invece validi i CFU e CFA conseguiti tramite Master e altri corsi post lauream, come chiarito dal Ministero con la nota del 18 marzo 2024.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

NOTE ESPLICATIVE DELLA TABELLA A

Nella TABELLA A (Pdf 4Mb) sono indicate le nuove classi di concorso, con i relativi titoli di accesso e insegnamenti. Per aiutarvi a leggere correttamente la Tabella, riportiamo di seguito le note esplicative contenute nel Decreto del 10 dicembre:

  • le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD).

    Nel caso in cui le note prevedano, in relazione a un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o più settori.


    Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale;


  • coloro i quali, all’entrata in vigore del DM, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno (TFA Sostegno) o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze (graduatorie GPS);

  • le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti a eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84.

    I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.


    I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

    a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

    b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole”, ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.


    I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino a essere organizzate sulle classi di concorso distinte.


    Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

CRITERI DI ACCORPAMENTO

Per l’accorpamento, la Commissione ha seguito i seguenti criteri:

  • abbinare le discipline che prevedono titoli di accesso omogenei;

  • metodo omogeneo per indicare gli esami;

  • se il titolo di accesso richiede la laurea più titolo congiunto, prevedere SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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