Servizio militare ATA: quando vale 6 punti e come fare ricorso

scuola, personale ata

Ci sono dei casi in cui il servizio militare vale 6 punti per le graduatorie del personale ATA.

A stabilirlo sono diverse sentenze di Tribunali, TAR, Contri d’Appello e Corte di Cassazione, oltre al Consiglio di Stato, in seguito a ricorsi presentati dagli aspiranti e dai sindacati della Scuola.

I 6 punti però non vengono attribuiti in automatico ma per ottenere il riconoscimento del punteggio intero per la valutazione del servizio militare non in costanza di rapporto in graduatoria ATA occorre fare ricorso. Vediamo quando il servizio militare vale 6 punti e come fare ricorso.

QUANTO VALE IL SERVIZIO MILITARE NON IN COSTANZA DI RAPPORTO PER LE GRADUATORIE ATA?

Il servizio militare rientra tra i titoli di servizio utili per aumentare il punteggio nelle graduatorie ATA, sia per le graduatorie ATA di terza fascia che per le graduatorie ATA 24 mesi.

In base agli ultimi bandi usciti per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di istituto e di prima fascia ATA, sia per il concorso ATA III fascia che per il concorso ATA 24 mesi viene fatta, però, una distinzione, ai fini della valutazione del titolo, tra:

  • servizio prestato in costanza di rapporto;
  • servizio prestato non in costanza di rapporto.

In sostanza c’è differenza ai fini del punteggio se l’aspirante stava lavorando nel personale di ruolo o supplente ATA o della scuola, o meno, al momento della partenza per il servizio militare di leva. Infatti, al servizio militare è assegnato il seguente punteggio:


a. servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego:
– 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nel medesimo ruolo per cui si concorre;
– 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato in altro ruolo;


b. servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego:
– 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

IL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA

Quindi il servizio prestato in costanza di nomina è valutato interamente (6 punti l’anno, ovvero 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), mentre il servizio prestato non in costanza di nomina è considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e, dunque, valutato con un punteggio inferiore (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Tuttavia, diverse sentenze di Tribunali, TAR, Corti d’Appello, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato hanno stabilito che deve essere pienamente riconosciuta la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati per le graduatorie ATA anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano prestati in costanza di nomina.

In pratica, in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza, anche il servizio militare non in costanza di rapporto per le graduatorie ATA vale 6 punti per ogni annualità di servizio.

Si tratta di sentenze emesse in seguito al ricorso presentato da aspiranti e dai sindacati della Scuola per chiedere il pieno riconoscimento del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato) non in costanza di rapporto di impiego, dunque con lo stesso punteggio attribuito al servizio prestato in costanza di nomina.

CHI PUÒ FARE RICORSO

Possono presentare ricorso per la valutazione del servizio militare non in costanza di nomina e ottenere fino a 6 punti l’anno per le graduatorie del personale ATA tutti coloro che possiedono un certificato che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio o di servizio ad esso equiparato, conseguito successivamente al titolo di accesso nelle graduatorie, ovvero:

  • servizio militare di leva obbligatorio o servizio ad esso equiparato;

  • servizio militare volontario, inclusi
    – VFA;
    – VFP1;
    – Servizio Volontario Europeo (SVE);
    – Servizio Civile, Servizio Civile Universale.

COME FARE RICORSO

Per ottenere il riconoscimento dei 6 punti per il servizio militare non in costanza di rapporto per le graduatorie ATA, o comunque del punteggio intero se il servizio è inferiore o superiore a un anno (0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), bisogna impugnare la graduatoria con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso può essere presentato in forma individuale, ad esempio rivolgendosi a studi legali o alle organizzazioni sindacali, o anche in forma collettiva, aderendo ai ricorsi aperti dai sindacati della Scuola avverso le graduatorie.

QUANTO COSTA FARE RICORSO PER IL SERVIZIO MILITARE ATA?

Le spese da sostenere per fare ricorso per il servizio militare ai fini ATA variano in base alle modalità scelte. Ad esempio, un ricorso presentato individualmente, avvalendosi di uno studio legale, può prevedere i seguenti costi:

– costo iniziale che si aggira in media sui 300 euro;


– in caso di esito positivo del ricorso, ulteriore contributo attorno ai 350 euro;


– contributo unificato pari a 259 euro, da corrispondere solo nel caso in cui il reddito familiare lordo del ricorrente superi la cifra di 35.240,04 euro.

Quindi il costo medio per il ricorso individuale può comportare una spesa in media di circa 650 euro, che sale a oltre 900 euro in caso sia dovuto il contributo unificato.

Va da se che i costi possono essere anche maggiori, a seconda del legale. La spesa per un ricorso per la valutazione del servizio militare per il punteggio ATA può essere anche minore, ad esempio se ci si rivolge ad un sindacato. In questo caso può costare dai 350 ai 500 euro in media, ed è richiesta l’iscrizione al sindacato.

E’ bene precisare che, negli scorsi anni, alcuni sindacati hanno avviato anche ricorsi gratuiti per conto degli iscritti al sindacato, aperti anche a chi intendeva iscriversi.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Tra le sentenze più recenti, una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Settima) del 9 gennaio 2023, espressa a favore di quanti chiedevano il riconoscimento del punteggio integrale ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, ha stabilito, ad esempio, che:

il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli , in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

In parole più semplici, come già avvenuto con le sentenze n. 1720 del 10 marzo 2022 e n. 3423 del 2 maggio 2022, il Consiglio di Stato ha confermato che per le graduatorie ATA il servizio militare non in costanza di nomina deve essere valutato come prestato in costanza di nomina.

Per completezza informativa rendiamo disponibile il TESTO DELLA SENTENZA (Pdf 425Kb).

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per ulteriori informazioni, mettiamo a vostra disposizione questa guida utile su come aumentare il punteggio in graduatoria ATA, l’approfondimento sulla valutazione del servizio militare per le graduatorie ATA 24 mesi e l’approfondimento sulla valutazione del servizio civile per le graduatorie ATA 24 mesi. Rendiamo disponibile anche l’approfondimento con le tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie ATA terza fascia.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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