Assegno di inclusione: requisiti, importo, novità 2026 e come richiderlo

La spiegazione di cos’è, come funziona, a quanto ammonta, come richiedere e quando spetta l’Assegno di inclusione nel 2026

Assegno inclusione, Ministero lavoro

L’Assegno di Inclusione (ADI) è stato confermato nel 2026, ma con modifiche. 

La misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli si rivolge ai nuclei familiari che hanno al loro interno almeno un disabile, o un minore, o un anziano con più di 60 anni o chi è in situazioni svantaggiate.

Il beneficio aumenta se in famiglia sono presenti solo over 67 nonché altri familiari disabili gravi e, dal 1° gennaio, il mese di sospensione per fare chiedere il rinnovo viene eliminato.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è, chi ne ha diritto, quali sono le novità e come fare domanda.

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COS’È L’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e professionale, erogata dall’INPS.

Introdotta dal Decreto lavoro convertito in Legge, la misura è destinata alle famiglie al cui interno si trovano almeno una persona disabile, oppure un minore, un ultra 60enne o a nuclei familiari con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Nel tempo la misura è stata modificata con diversi interventi legislativi, fino ad arrivare alla Legge di Bilancio 2026, che lo ha confermato ma cambiandone le regole. 

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REQUISITI

Hanno diritto al sussidio i nuclei familiari al cui interno vi sia almeno (o al contempo):

  • un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159;

  • un minorenne;

  • una persona con almeno 60 anni di età;

  • una persona in condizione di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, come stabilito dal decreto ministeriale 154 del 2023.

I nuclei familiari citati possono accedere al beneficio se sono in possesso congiuntamente di una serie di requisiti. Ovvero, la misura spetta se:

  • il richiedente è un cittadino europeo o ha un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) di cui al Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251. In alternativa, l’ADI spetta ai chi dimostra di essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza;

  • nessun componente del nucleo familiare è intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

  • il beneficiario segue ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa; 

  • si rispettano i limiti di reddito familiare (somma algebrica di ciò che i componenti del nucleo hanno effettivamente guadagnato o ricevuto) e ISEE (non solo guadagni, ma a tutto ciò che la famiglia possiede) stabiliti dalla normativa.
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SOGLIE ISEE E DI REDDITO

L’ADI spetta a chi ha un ISEE minore o uguale a 10.140 euro e un reddito familiare complessivo pari al massimo di 6.500 euro annui. La soglia di reddito annuo sale a 8.190 euro se il nucleo è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o persone di 67 anni insieme ad altri familiari in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Oltre al reddito e all’ISEE, restano attivi i seguenti limiti:

  • patrimonio immobiliare, massimo 30.000 euro (esclusa la casa di abitazione, se il suo valore IMU non supera i 150.000 euro);

  • patrimonio mobiliare, massimo 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente (soglia che aumenta in base al numero di familiari e alla presenza di disabilità).
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ESCLUSI

Per aver diritto all’ADI, bisogna:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;

  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, a prescindere dal reato commesso.

Inoltre, non ha diritto all’Assegno di Inclusione (ADI) il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

COME FUNZIONA

L’ADI funziona “a domanda”. Ossia, chi è in possesso dei requisiti per la misura, può richiederne il riconoscimento all’ INPS seguendo la specifica procedura prevista. Il beneficio si compone di due quote:

  • Quota A, ossia l’integrazione al reddito familiare fino a una soglia stabilita;

  • Quota B, cioè il sostegno economico per famiglie che vivono in abitazioni in locazione con contratto registrato.

Il beneficio è erogato per 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi. Per mantenere l’ADI, i beneficiari devono:

  • sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la condivisione dei dati con i servizi sociali e lavorativi;

  • sottoscrivere il Patto per il lavoro, ossia partecipare a percorsi di inclusione sociale e lavorativa (PaIS);

  • garantire la frequenza scolastica dei figli minorenni, pena la sospensione del beneficio.

NOVITÀ 2026

Con la Legge di Bilancio 2026, viene abolito il mese di stop dopo il primo rinnovo. Fino al 2025, dopo i primi 18 mesi di erogazione, era obbligatorio un mese di sospensione prima di poter ricevere il rinnovo (per altri 12 mesi). Dal 2026, chi mantiene i requisiti può presentare nuova domanda senza attendere, e l’assegno verrà pagato senza interruzioni tra la 18ª e la 19ª mensilità.

Tuttavia, per compensare i costi dell’eliminazione dello stop, è stata introdotta una riduzione una tantum- Al momento del rinnovo (ovvero alla 19ª mensilità), l’importo erogato viene infatti dimezzato (50%) solo per il primo mese del nuovo ciclo. Dal secondo mese di rinnovo in poi, l’importo torna a essere pagato per intero.

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A QUANTO AMMONTA

L’importo ADI non è fisso per tutti, ma dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito. In generale, l’integrazione del reddito può arrivare a circa 500 – 510 euro al mese. Per i nuclei composti esclusivamente da persone sopra i 67 anni o con disabilità grave, l’importo massimo sale a circa 630 – 640 euro al mese. Inoltre, chi vive in un’abitazione in locazione, può ricevere un contributo aggiuntivo fino a 280 euro al mese (che si somma alla quota base).

Dal 1° gennaio, la quota base è stata rivalutata, per adeguarla al nuovo indice dei prezzi ISTAT, in rapporto all’aumento del costo della vita. Di conseguenza, chi già lo stava ricevendo nel 2025 vedrà gli importi aumentare dell’1,4% nel 2026. 

COME FARE DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

I soggetti in possesso dei requisiti possono richiedere l’ADI attraverso due canali. Ossia:


  • rivolgendosi a patronati o CAF abilitati che possono procedere per conto dei beneficiari ADI, inoltrando la richiesta e utilizzando i canali INPS a loro disposizione.
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QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE

La domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI) può essere presentata sempre. Se si verificano le condizioni che riconoscono l’accesso alla misura, infatti, i potenziali beneficiari possono richiederlo in qualsiasi momento dell’anno.

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PAGAMENTO

Il sussidio viene erogato tramite la cosiddetta Carta di inclusione, uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Il pagamento avviene mensilmente, secondo il calendario fornito da INPS. Le comunicazioni per il ritiro della Carta di inclusione sono inviate via SMS o mail da INPS.

In sostanza:

  • il primo pagamento per le nuove domande ADI viene disposto dal giorno 15 del mese successivo alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale;

  • i pagamenti successivi sono disposti il 27 di ogni mese (anticipati al primo giorno utile se il 27 è un giorno non lavorativo).

Inoltre:

  • l’ADI può essere suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite;

  • se l’ADI viene erogato a un nucleo con un solo membro che decade, l’erogazione è interrotta e le somme non entrano nell’asse ereditario. In caso di decesso di un membro di un nucleo con più componenti, le quote non erogate vengono riconosciute agli altri membri.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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