Cassa integrazione: cos’è, come funziona, importo e novità

La guida alla Cassa Integrazione. Ecco la spiegazione di come funziona il sostegno al reddito per lavoratori e imprese e quali sono le novità

INPS
Photo credit: Delbo Andrea / Shutterstock

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un sostegno economico fornito dallo Stato ai lavoratori in caso di crisi o di problemi aziendali che comportano una perdita di reddito.

Solitamente un’azienda ricorre alla CIG quando si trova in difficoltà, per cui ha la necessità di riorganizzare le persone in organico e di ridurre quindi le loro ore di lavoro. Ed è qui che entra in gioco lo Stato, andando a integrare quella parte di reddito che i dipendenti perdono proprio perché ad essere diminuita è la produzione in generale.

Esistono diversi tipi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG), ovvero Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, in Deroga e per Operai agricoli. E per ognuna di queste valgono precise regole.

In questo articolo vi forniamo un quadro completo della misura, a fronte anche delle ultime novità, facendo il punto di tutte le disposizioni attive.

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COS’È LA CASSA INTEGRAZIONE E COME FUNZIONA

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale erogato sotto forma di aiuto economico dallo Stato per compensare, parzialmente o completamente, la perdita di reddito dei lavoratori in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti a problemi di produzione aziendale.

Si tratta di un sostegno assicurato in costanza di rapporto di lavoro che, in quanto tale, impone al lavoratore e al datore di lavoro il rispetto di diritti e doveri che li vincolano fino a quando il contratto non si ritiene concluso.

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A CHI SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE

La Cassa integrazione spetta ai lavoratori con un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni alla data di richiesta della stessa. Hanno inoltre diritto alla Cassa Integrazione i lavoratori appartenenti a specifiche categorie, ovvero:

  • impiegati;
  • operai;
  • quadri;
  • apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • lavoratori con contratto in inserimento;
  • lavoratori con contratto di solidarietà.

Invece, sono esclusi da questa misura gli stagisti, i tirocinanti, i dirigenti e i lavoratori con contratto a domicilio.

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STIPENDIO CASSA INTEGRAZIONE

La Cassa integrazione prevede un’indennità pari all’80% dello stipendio del lavoratore, calcolata sulle ore non lavorate. A questo valore vanno poi sottratti i contributi figurativi, pari al 5,84%, e si applica l’IRPEF per l’aliquota corrispondente.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS ha adeguato i tetti massimi mensili per le integrazioni salariali (CIGO, CIGS e FIS) sulla base delle rivalutazioni ISTAT (Circolare INPS n. 1/2026), stabilendo che:

  • l’importo massimo lordo è pari a 1.423,69 euro, che corrisponde a un importo netto di 1.340,56 euro (calcolato applicando la prevista trattenuta contributiva del 5,84%);

  • per le sospensioni dovute a intemperie stagionali in questi specifici settori, il massimale è incrementato del 20%, raggiungendo un importo lordo di 1.708,44 euro (1.608,66 euro netti).
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CASSA INTEGRAZIONE, QUANTO DURA

La durata della Cassa Integrazione Guadagni varia a seconda del tipo di crisi aziendale.

La CIG ordinaria può essere riconosciuta per 3 mesi e fino a un massimo di 52 settimane, la CIG straordinaria invece può essere di 12, 24 o in alcuni casi anche 30 mesi. 

Tempi di erogazione diversi valgono ancora in caso di cassa integrazione in deroga e agricoli. Infatti, vi sono delle eccezioni e le varie CIG si differenziano proprio per la durata, oltre che per le cause di accesso.

Scopriamo insieme le principali differenze.

1) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

La CIGO, ovvero la Cassa integrazione ordinaria, è quella richiesta nei casi in cui l’azienda si trovi in situazioni di crisi momentanee, senza colpe da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori. La CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi il periodo massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio.

2) CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

La CIGS, ovvero la Cassa integrazione straordinaria è quella richiesta in casi di riconversione, ristrutturazione, riorganizzazione o fallimento aziendale o crisi a livello di settore o territorio. La durata della Cassa integrazione straordinaria è di massimo 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo specifici settori per cui il limite si spinge a 30 mesi o invece rimane pari a 12 mesi.

Nel dettaglio:

  • i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possono fruire di un ulteriore intervento di CIGS di 12 mesi complessivi (per un totale di 24 mesi non ulteriormente prorogabili), in deroga ai limiti di durata generali. Tuttavia in questo caso i lavoratori coinvolti hanno l’obbligo di seguire un percorso formativo e accedono al programma GOL;

  • per le imprese (industriali e artigiane) dell’edilizia e del settore lapideo il periodo massimo di CIGS nel quinquennio mobile è fissato a 30 mesi;

  • in caso di CIGS con causale di crisi aziendale e per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva per la gestione degli esuberi di personale la durata è di 12 mesi, anche continuativi ma non prorogabili.
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3) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) rappresenta una misura destinata alle aziende che non possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), ovvero le imprese rientranti nella definizione del Codice Civile, articolo n. 2082, i piccoli imprenditori e le cooperative sociali. La durata della CIGD massima nel 2024 è di 12 mesi totali nel quinquennio (non più 15 mesi come nel 2023), ma l’aiuto può essere concesso per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.

Il trattamento viene essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Inoltre,  la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve derivare da una delle seguenti cause:

  • situazioni aziendali transitorie e non imputabili né all’imprenditore né ai lavoratori;

  • situazioni aziendali determinate da fluttuazioni temporanee di mercato;

  • crisi aziendali;

  • processi di ristrutturazione o riorganizzazione.
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4) CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

La CISOA, ovvero la Cassa integrazione salariale operai agricoli riguarda gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio ed esclusi i dirigenti). La durata massima è di 90 giorni nell’anno. Per poter accedere alla CISOA si richiede il requisito minimo dello svolgimento, su base annuale, di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

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CHI PAGA LA CIG

In linea generale, è l’INPS a procedere con il pagamento della Cassa Integrazione in maniera diretta (ossia direttamente ai soggetti interessati) o indiretta (ovvero rimborsando il datore di lavoro o l’azienda che anticipa).

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COME FUNZIONA LA CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione funziona come aiuto economico diretto statale, erogato ai lavoratori e gestito dall’INPS, dopo apposita richiesta presentata da parte del datore di lavoro.

Ecco il preciso iter di funzionamento:


  • solo nel caso della Cassa integrazione in deroga, il datore di lavoro deve trasmettere le domande di accesso direttamente Regione competente (in alcune Regioni alla Direzione regionale del lavoro). Infatti, quando la richiesta d’intervento proviene da unità produttive site in un’unica regione o provincia autonoma, sono regioni e province autonome a disporre la concessione della CIGD. Invece, se la richiesta proviene da aziende cosiddette “plurilocalizzate”, aventi cioè unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale, la CIGD viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale. Tuttavia, in quest’ultimo caso, sono sempre regioni e province autonome a procedere con il riconoscimento, ma sulla base di risorse che, con appositi decreti, i ministeri mettono loro a disposizione.

NOVITÀ 2026

Nel 2026, come stabilito dall’art. 22 del DDL Semplificazioni, i lavoratori che beneficiano della cassa integrazione hanno l’obbligo tassativo di informare preventivamente il proprio datore di lavoro nel caso in cui intraprendano una qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato e prorogato diverse misure straordinarie destinate a situazioni di particolare complessità industriale. Nel dettaglio:

  • per le aree di crisi industriale complessa sono stati stanziati 100 milioni di euro sul Fondo sociale per occupazione e formazione per proseguire i trattamenti di sostegno al reddito. È stato inoltre prorogato l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le imprese che operano in queste aree (con un ulteriore onere quantificato in 6,5 milioni di euro);

  • in caso di cessazione di attività, è confermata la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per una durata massima di 6 mesi per le aziende che hanno cessato o cessano l’attività, previo accordo in sede governativa;

  • per il Gruppo ILVA è stata prorogata l’integrazione del trattamento economico per i dipendenti degli stabilimenti del gruppo per i quali è attivo il ricorso alla CIGS, includendo anche iniziative di formazione professionale;

  • per il settore Call Center, il legislatore ha previsto un’indennità specifica, pari al trattamento massimo di CIGS per una durata massima di 12 mesi, qualora non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale di settore;

  • in caso di accordi di transizione occupazionale, resta attiva la possibilità di concedere il trattamento straordinario in deroga ai limiti di durata, fino a un massimo di 12 mesi non prorogabili, per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

LA GUIDA AGLI AIUTI INPS

Mettiamo a vostra disposizione la guida agli aiuti INPS, ossia gli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito in vigore nell’anno in corso

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere anche gli approfondimenti su Naspi e Dis-Coll per disoccupati.

A proposito di aiuti a chi non lavora, mettiamo a vostra disposizione le guide su Supporto formazione lavoro e Assegno di Inclusione, che hanno sostituito il reddito di cittadinanza.

Per scoprire altre interessanti aiuti ai lavoratori vi invitiamo a visitare questa pagina. In questa sezione trovate gli aiuti alle imprese.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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