Cassa Integrazione con caldo eccessivo applicabile sopra 35 gradi

Le imprese anche nel 2023 possono ricorrere alla cassa integrazione in caso di temperature troppo alte, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

inps, assegni, famiglia

È possibile anche nel 2023 ricorrere alla cassa integrazione in caso di caldo eccessivo, arriva la conferma con il Decreto lavoratori emergenza climatica approvato dal Governo. L’INPS ha fornito specifiche istruzioni e scadenze sia per l’integrazione salariale ordinaria (CIGO), che per la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Le imprese possono chiedere, a fronte della sospensione dell’attività, il riconoscimento della CIGO all’INPS, nel caso il termometro superi i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, peraltro, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.

In questo articolo vi illustriamo tutti i dettagli sulla cassa integrazione per caldo eccessivo e vi illustriamo le indicazioni INAIL per prevenire le patologie da stress termico.

CASSA INTEGRAZIONE CALDO ECCESSIVO INPS

L’INPS con il Messaggio n.2729 del 20-07-2023 e la Circolare n. 73 del 03-08-2023 ha fornito istruzioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Già l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 5056 del 13 luglio 2023, aveva annunciato che anche nel 2023 veniva confermata la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo.

La richiesta di integrazione salariale con causale “eventi meteo” è infatti invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

La misura strutturale è stata poi potenziata e resa più flessibile dal nuovo Decreto lavoratori emergenza climatica che ha previsto fondi extra in vista delle maggiori richieste che arriveranno per l’estate in corso.

Già nel 2022, INPS e INAIL avevano ribadito la facoltà di ricorrere a questa CIGO con una nota congiunta, in cui venivano rese note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Istruzioni valide anche per il 2023, ribadite dall’INPS nel Messaggio n.2729 del 20-07-2023 e nella Circolare n. 73 del 03-08-2023. Per potenziare la misura, poi, il Governo ha deciso anche di stanziare nel Decreto lavoratori emergenza climatica, altre risorse pari a 10 milioni di euro per la cassa integrazione legata al caldo, sia nel settore agricolo che negli altri. Vediamo come funzionano.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIGO PER CALDO ECCESSIVO

Possono richiedere la cassa integrazione caldo eccessivo all’INPS le aziende i cui lavoratori devono affrontare temperature superiori ai 35°. La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo” deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici, ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. A ribadire i dettagli sono il Messaggio INPS n.2729 del 20-07-2023 e la Circolare n. 73 del 03-08-2023 che hanno fornito le indicazioni. Vediamole insieme.

A CHI SPETTA LA CIGO CALDO

Il Messaggio INPS n.2729 del 20-07-2023 chiarisce che i settori coinvolti nella CIGO caldo sono, a titolo non esaustivo, i lavori di:

  • ambito agricolo o all’aperto che richiedono indumenti di protezione;

  • stesura del manto stradale;

  • rifacimento di facciate e tetti di costruzioni.

Vale anche più in generale per quelle aziende in cui tutte le fasi lavorative:

  • avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole;

  • comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Poi, l’INPS con la Circolare n. 73 del 03-08-2023 spiega che la CIGO caldo eccessivo spetta a i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).

Tali datori di lavoro possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

COME FUNZIONA LA CIGO CALDO ECCESSIVO

La CIGO con causale eventi climatici si attua come come l’integrazione salariale ordinaria disciplinata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e modificata dalla Legge di Bilancio 2022, valida nel 2023. In particolare, l’INPS nel Messaggio n.2729 del 20-07-2023 e nella Circolare n. 73 del 03-08-2023 precisa che:

  • l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime;

  • l’impresa non è tenuta a produrre dichiarazioni – di ARPAL o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’INPS nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 183 del 2011 provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Tale Legge infatti, fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici;

  • indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sono compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

La Circolare n. 73 del 03-08-2023 (paragrafi 1.1 – 1.4) stabilisce anche come funziona la contribuzione e la richiesta di CIGO per i datori di lavoro interessati.

ARRIVA LA CISOA PER L’EMERGENZA CALDO

Con il Decreto lavoratori emergenza climatica, il Governo introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto (29 luglio 2023, cioè il giorno seguente alla sua pubblicazione in GU su cui vi aggiorneremo) fino al 31 dicembre 2023. A gestirla, è l’INPS con le indicazioni tramite la Circolare n. 73 del 03-08-2023. Il testo chiarisce che:

  • le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito;

  • il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno.

COME PRESENTARE DOMANDA

Il Messaggio n.2729 del 20-07-2023 e la Circolare n. 73 del 03-08-2023 spiegano come presentare domanda sia per la CIGO che per la CISOA caldo. Vediamo i dettagli.

1) COME PRESENTARE DOMANDA PER LA CIGO CALDO

La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “CIG Ordinaria”. Per accedere bisogna autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS.

L’erogazione della cassa integrazione caldo eccessivo INPS avviene come quella “classica”, dunque secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore. Per maggiori dettagli, si rimanda al Messaggio n.2729 del 20-07-2023 e alla Circolare n. 73 del 03-08-2023.

2) COME PRESENTARE DOMANDA PER LA CISOA CALDO

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA caldo eccessivo per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.

Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare n. 73 del 03-08-2023.

ASSISTENZA ALLA DOMANDA

Le sedi territoriali INPS, competenti a definire l’istruttoria delle domande di cassa integrazione ordinaria, nonché la Direzione centrale ammortizzatori sociali INPS, deputata a fornire le linee di indirizzo e le istruzioni operative in materia, sono a disposizione delle aziende. Forniranno consulenza su tale tipologia di richieste, nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

LE LINEE GUIDA PER IL CALDO ECCESSIVO

Con le linee guida per prevenire le patologie da stress termico, pubblicate il 27 luglio 2022 e valide anche nel 2023, l’INAIL fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. Il vademecum INAIL è stato realizzato nell’ambito del progetto “Worklimate”, finanziato nel 2019 con il Bando di ricerche in collaborazione (Bric) e sviluppato insieme all’Istituto per la BioEconomia del CNR per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

Dal canto suo poi, nella nota del 13 luglio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha sottolineato l’importanza per le imprese di effettuare la valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione usando gli strumenti presenti in questa pagina.

Stesso discorso anche dal Ministero del lavoro che ha fornito utili linee guida per la tutela dal caldo sul luogo di lavoro (Pdf 778 Kb). Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

MAGGIORI CONTROLLI INL

Si ricorda che anche l’Ispettorato Nazionale con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023 (per il 2022 aveva pubblicato l’analoga nota 4639 del 2 luglio 2022) ha rilevato la necessità, per il personale ispettivo, di attuare maggiori controlli e attività di vigilanza per prevenire lo stress termico e salvaguardare la salute dei lavoratori.

Con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, la tutela dei lavoratori potrà passare anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali.

Nel corso delle predette iniziative, sarà inoltre rappresentata la possibilità per le aziende di aderire alla CIGO per temperature elevate.

LE ALTRE MISURE ATTIVE PER TUTELARE I LAVORATORI DAL CALDO

L’emergenza caldo porta con sé altre misure già attive e nuove proposte volte a garantire la tutela dei lavoratori. Ovvero:


  • lo Smart Working per il caldo, ossia la proposta di ricorso al lavoro agile semplificato per fronteggiare l’estate da “bollino rosso”;

Vi aggiorneremo, man mano, sulle novità.

RIFERIMENTI DI PRASSI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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