INPS ha fornito le indicazioni 2024 per ricorrere alla cassa integrazione in caso di caldo eccessivo, come confermata con il Decreto agricoltura convertito in Legge.
Si tratta di regole “ad hoc” per l’accesso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) di specifiche categorie.
Le imprese possono chiedere, quindi, a fronte della sospensione dell’attività tra il 1° Luglio 2024 e il 31 Dicembre 2024, il riconoscimento della CIGO o della CISOA all’INPS, nel caso il termometro superi i 35° centigradi.
In questo articolo vi illustriamo tutti i dettagli su cos’è la cassa integrazione per caldo eccessivo, a chi spetta, come funziona e come richiederla nel 2024.
COS’È LA CASSA INTEGRAZIONE CALDO ECCESSIVO
La cassa integrazione per il caldo eccessivo è un ammortizzatore sociale che viene concesso in via transitoria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. In primis, con temperature sopra i 35 gradi.
La misura strutturale era stata già potenziata e resa più flessibile lo scorso anno con il Decreto lavoratori emergenza climatica che aveva previsto fondi extra in vista delle maggiori richieste che arrivavano con l’estate in corso.
Poi, l’articolo 2 bis del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.163 del 13-07-2024, ovvero il Decreto agricoltura convertito in Legge, l’ha confermata anche per il 2024. A spiegare le istruzioni INPS per il caldo eccessivo e i relativi ammortizzatori sociali validi nel 2024 è il Messaggio n. 2735 del 26-07-2024.
Vediamo, nel dettaglio, cosa dice la legge.
COSA DICE LA LEGGE SUL CALDO AL LAVORO NEL 2024
A definire i dettami della Legge sul caldo al lavoro nel 2024 è il Decreto agricoltura convertito in Legge, ovvero il testo del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.163 del 13-07-2024, che introduce norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
Nel dettaglio, la Legge ha:
- stanziato 2 milioni di euro per l’anno 2024, per garantire il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. La misura vale per i lavoratori delle imprese di specifici settori per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° Luglio 2024 al 31 Dicembre 2024;
- finanziato 11 milioni di euro per l’anno 2024 per garantire l’applicazione di determinati limiti CIGO di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La misura vale per i lavoratori delle imprese di specifici settori per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° Luglio 2024 al 31 Dicembre 2024;
- stabilito che nel 2024 per la cassa integrazione caldo restano in vigore le regole stabilite da INPS con il Messaggio n.2729 del 20-07-2023 o la Circolare n. 73 del 03-08-2023, e quelle introdotte con il Messaggio n. 2735 del 26-07-2024. Per cui, stando alle istruzioni INPS per il caldo eccessivo, per poter chiedere la cassa integrazione in questi casi, è necessario che le temperature siano almeno sopra i 35 gradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.
Adesso scopriamo nel dettaglio come funziona.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA CISOA PER CALDO ECCESSIVO
Possono richiedere la cassa integrazione caldo eccessivo all’INPS le aziende i cui lavoratori devono affrontare temperature superiori ai 35°.
La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo” deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici, ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione.
A ribadire i dettagli è il Messaggio n. 2735 del 26-07-2024 con le istruzioni INPS per il caldo eccessivo.
A CHI SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE CALDO
La cassa integrazione spetta ai lavoratori a tempo indeterminato di specifici settori. Il Decreto agricoltura divenuto Legge, dunque, conferma quanto detto nel Messaggio INPS n.2729 del 20-07-2023 e ribadito nel Messaggio n. 2735 del 26-07-2024. Ossia, che i settori coinvolti nella cassa integrazione caldo sono, a titolo non esaustivo, i lavori di:
- ambito agricolo o all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
- stesura del manto stradale;
- rifacimento di facciate e tetti di costruzioni.
Vale anche più in generale per quelle aziende in cui tutte le fasi lavorative:
- avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole;
- comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Poi, nelle istruzioni INPS per il caldo eccessivo 2024 si legge anche che la CIGO caldo eccessivo spetta anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° Luglio 2024 al 31 Dicembre 2024 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
COME FUNZIONA LA CASSA INTEGRAZIONE CALDO ECCESSIVO
La cassa integrazione con causale eventi climatici si attua come come l’integrazione salariale ordinaria disciplinata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e modificata dall’articolo 2 bis del Decreto agricoltura convertito in Legge. Tali datori di lavoro possono accedere alla cassa integrazione senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
In particolare, l’INPS nel Messaggio n.2729 del 20-07-2023 (valido anche nel 2024 e poi nelle istruzioni INPS per il caldo eccessivo ha precisato che:
- l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime;
- l’impresa non è tenuta a produrre dichiarazioni – di ARPAL o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’INPS nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della Legge n. 183 del 2011 provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Tale Legge infatti, fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici;
- indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sono compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
INPS chiarisce anche che il trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) poi, spetta in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 15° Luglio 2024 e il 31 Dicembre 2024, per le intemperie stagionali, a:
- gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito;
- gli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno.
Maggiori dettagli li potete leggere nell’articolo sulle istruzioni INPS per il caldo eccessivo.
COME RICHIEDERE LA CASSA INTEGRAZIONE CALDO
Le istruzioni INPS per il caldo eccessivo 2024 spiegano come richiedere la cassa integrazione con causale eventi climatici. Vediamo i dettagli.
1) COME PRESENTARE DOMANDA CIGO CALDO
La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” potrà essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “CIG Ordinaria”. Per accedere bisogna autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS.
L’erogazione della cassa integrazione caldo eccessivo INPS avviene come quella “classica”, dunque secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore. Per maggiori dettagli, si rimanda alle istruzioni INPS per il caldo eccessivo valide per il 2024.
2) COME PRESENTARE DOMANDA CISOA CALDO
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA caldo eccessivo, i datori di lavoro potranno presentare domanda secondo le consuete modalità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Le domande dovranno essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.
I trattamenti di CISOA in parola saranno corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto. Per maggiori dettagli, si rimanda alle istruzioni INPS per il caldo eccessivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Testo coordinato del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 con la Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.163 del 13-07-2024. Ossia il Decreto agricoltura convertito in Legge;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- Messaggio n.2729 del 20-07-2023 (Pdf 88 Kb);
- Circolare n. 73 del 03-08-2023 (Pdf 200 Kb);
- Messaggio n. 2735 del 26-07-2024 (Pdf 86 Kb).
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Da leggere anche l’articolo sugli ammortizzatori sociali o quello sulla cassa integrazione. A vostra disposizione la guida alla domanda di cassa integrazione con tutte le novità 2024.
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