Cassa Integrazione per il caldo eccessivo: quando scatta, come richiederla

Anche nel 2025 si può ricorrere alla cassa integrazione in caso di temperature troppo alte. Tutele estese anche agli operai agricoli a tempo determinato

INPS, cassa integrazione
Photo credit: Delbo Andrea / Shutterstock

È possibile ricorrere alla cassa integrazione in caso di caldo eccessivo nel 2025.

Le imprese possono chiedere, quindi, a fronte della sospensione dell’attività nel caso le temperature superino i 35° centigradi.

Grazie alle novità introdotte dal Parlamento, da quest’anno inoltre le tutele sono estese anche agli operai agricolo a tempo determinato.

In questo articolo vi illustriamo tutti i dettagli sulla misura.

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QUANDO SCATTA LA CASSA INTEGRAZIONE PER CALDO ECCESSIVO

La cassa integrazione per il caldo eccessiv Kb).o è un ammortizzatore sociale che viene concesso in via transitoria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. In primis, con temperature sopra i 35 gradi.

Quindi in Italia quando le temperature elevate rendono impossibile svolgere regolarmente le attività lavorative, le aziende possono richiedere prestazioni di integrazione salariale, come la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o l’assegno di integrazione salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) oppure dai Fondi di Solidarietà Bilaterali. Queste misure servono a tutelare i lavoratori e le aziende in caso di sospensione o riduzione delle attività a causa del caldo.

La misura strutturale era stata già potenziata e resa più flessibile lo scorso anno con il Decreto lavoratori emergenza climatica poi confermata con Decreto agricoltura convertito in Legge. Nel 2025 sono state introdotte alcune novità:


Vediamo, nel dettaglio, come accedere alla misura.

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COME ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER IL CALDO NEL 2025

Per richiedere la Cassa Integrazione (CIGO, assegno FIS o Fondi di Solidarietà Bilaterali) a causa delle alte temperature, le aziende devono seguire una procedura specifica, a seconda del tipo di causale (per ordinanza pubblica o eventi meteo).

Gli step da seguire sono:

Fase 1: valutazione delle condizioni meteo e scelta della Causale

Il datore di lavoro deve:

  • accertare che le temperature siano effettivamente elevate e che stiano impedendo il regolare svolgimento delle attività lavorative. Questo può avvenire se la temperatura rilevata o percepita è maggiore di 35 °C o se c’è un’ordinanza delle autorità che dichiarano l’allerta caldo;
  • indicare il Responsabile della Sicurezza, se la sospensione o riduzione è stata disposta su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale per ragioni legate al caldo eccessivo.

Fase 2: predisposizione della domanda telematica

Verificati gli eventi e la causale appropriata, si deve procedere con la presentazione della domanda di cassa integrazione per caldo eccessivo all’INPS, in modalità telematica, tramite il portale dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS da questa pagina (alla sezione dedicata alle prestazioni di sostegno al reddito).

A questo punto bisogna raccogliere tutte delle informazioni necessarie da inserire nel form di domanda, ovvero:

  • i dati identificativi dell’azienda;

  • il periodo di sospensione o riduzione dell’attività (date e fasce orarie);

  • il numero dei lavoratori coinvolti;

  • identificazione della causale appropriata che può essere:
    – 1) “Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” se è stata emessa un’ordinanza da un’autorità pubblica (es. Comune, Prefettura, Protezione Civile) che dispone la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo;
    – 2) “Evento meteo” per “temperature elevate” in assenza di un’ordinanza, o per coprire periodi non interamente inclusi nell’ordinanza, quando il caldo eccessivo impedisce l’attività.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la relazione tecnica, ovvero una relazione dettagliata e chiara che spieghi:

  • le motivazioni della richiesta (ovvero la causale). Nel caso di sospensione disposta dalle autorità è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza nella domanda, senza doverla allegare, mentre per il caldo, in generale, per il caldo, non sono richiesti bollettini meteo da allegare (l’INPS li acquisisce d’ufficio) ma basta indicare le temperature degli giorni in cui è avvenuta la sospensione;

  • la tipologia di attività lavorativa sospesa/ridotta, quindi le mansioni o i settori specifici dell’azienda interessati (es. lavori edili all’aperto, agricoltura, lavori con macchinari che generano calore, ecc.);

  • le modalità di svolgimento delle attività e la spiegazione su come queste sono state condizionate dal caldo (es. impossibilità di utilizzare attrezzature, rischio per la salute dei lavoratori, necessità di pause prolungate, ecc.);

  • eventuali indicazioni o raccomandazioni del responsabile della sicurezza aziendale in merito alla sospensione/riduzione per caldo eccessivo.

Fase 3: Informativa Sindacale

La comunicazione alle organizzazioni sindacali può avvenire anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A differenza di altre causali di CIGO (come la crisi aziendale o la riorganizzazione), per le integrazioni salariali richieste a causa del caldo eccessivo (sia per “ordine di pubblica autorità” che per “evento meteo – temperature elevate”), l’informativa sindacale non è preventiva. Ciò significa che il datore di lavoro non è obbligato a informare i sindacati prima di sospendere o ridurre l’attività lavorativa.

Questa semplificazione è pensata per consentire una risposta rapida a situazioni emergenziali come quelle determinate dal caldo intenso, che possono richiedere interventi immediati per la tutela della salute dei lavoratori.

I soggetti da informare:

  • le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove esistenti;
  • la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), ove esistente;
  • le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questo include le sedi provinciali o regionali dei sindacati di categoria (es. CGIL, CISL, UIL).

La comunicazione che il datore di lavoro deve inviare ai sindacati deve indicare la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione.

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COME FUNZIONA L’ISTRUTTORIA

Una volta presentata la domanda, l’INPS procedere all’acquisizione d’ufficio dei bollettini meteo e verificherà la presenza e gli estremi delle ordinanze (se richiamate).

Gli operatori valuteranno la completezza e la pertinenza delle informazioni fornite nella relazione tecnica, considerando non solo la temperatura reale ma anche la percepita e le specificità dell’attività.

Se la relazione tecnica risulta incompleta o insufficiente, l’INPS potrà richiedere un supplemento istruttorio, concedendo un termine al datore di lavoro per integrare le informazioni.

Sulla base dell’istruttoria, l’INPS accoglierà o rigetterà la domanda.

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QUANDO NON SI PUÒ LAVORARE PER IL CALDO

Esistono due principali causali per cui un’azienda può richiedere l’integrazione salariale a causa del caldo, ovvero:

  • per ordine della pubblica autorità (es. Comune, Protezione Civile), ovvero se c’è un’ordinanza della pubblica autorità che impone la sospensione o la riduzione delle attività lavorative a causa del caldo;

  • evento meteo – temperature elevate, anche senza un’ordinanza è possibile richiedere l’integrazione salariale con la causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Di norma, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta quando le temperature superano i 35 °C. Tuttavia, è importante considerare anche la temperatura percepita, che potrebbe essere più alta di quella reale, anche con temperature pari o inferiori a 35 °C. Questo può accadere in diverse situazioni, quali:

  • attività svolte in luoghi esposti al sole;

  • se i lavoratori svolgono attività che implicano uso di materiali o macchinari che producono calore che possono aumentare il disagio termico oppure utilizzano di dispositivi di protezione come tute, caschi e altri DPI possono far percepire una temperatura maggiore al lavoratore;

  • elevato tasso di umidità, che contribuisce significativamente a far percepire una temperatura superiore a quella reale;

  • in caso di lavorazioni al chiuso, se non ci sono sistemi di ventilazione o raffreddamento funzionanti per cause imprevedibili, o se l’uso di tali sistemi è incompatibile con le lavorazioni.

A CHI SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE PER IL CALDO

La Cassa Integrazione per le alte temperature spetta ai lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno FIS o Fondi di Solidarietà Bilaterali).

In particolare, i lavoratori beneficiari sono quelli:

  • assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
  • a domicilio;
  • del comparto agricoltura, compresi gli operai a tempo determinato.

Non sono inclusi tra i beneficiari i dirigenti.

QUANTO DURA

Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso per un periodo massimo di 13 settimane continuative quando si tratta di eventi legati al caldo eccessivo.

Questo periodo può essere prorogato trimestralmente, fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile.

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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Da leggere anche l’articolo sugli ammortizzatori sociali o quello sulla cassa integrazione.

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Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
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