Indennità fermo pesca: cos’è, come funziona, come richiederla

Tutte le informazioni sull’indennità fermo pesca per i lavoratori del settore della pesca marittima

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Per i dipendenti delle aziende della pesca marittima il Legislatore ha previsto un ristoro, chiamato “indennità fermo pesca”, con lo scopo di coprire le giornate non lavorate a causa delle sospensioni dell’attività.

Per le interruzioni intervenute nel corso del 2021 gli interessati hanno tempo fino al 18 marzo 2022 per richiedere questa indennità.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio che cos’è l’indennità fermo pesca, come funziona e come richiederla.

INDENNITÁ FERMO PESCA, COS’È

L’indennità fermo pesca è un rimborso giornaliero onnicomprensivo, pari a 30 euro, riconosciuto ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività. Per le sospensioni del 2021 la base normativa della misura è la Legge di Bilancio 2021 a cui si è affiancato il Decreto Interministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022 che ne ha fornito le regole operative.

COSA SI INTENDE PER FERMO PESCA

Con il termine “fermo pesca” si intendono tutti quei periodi sospensione dell’attività lavorativa della pesca marittima a causa di misure di arresto temporaneo che possono derivare da un provvedimento dell’Autorità per ragioni contingenti o per contenimento faunistico (fermo biologico) o per motivi individuali dell’azienda, quali per esempio l’assenza del comandante dell’imbarcazione per malattia. Si distingue, quindi, tra fermo pesca non obbligatorio e obbligatorio.

1) FERMO PESCA TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO

Per fermo pesca non obbligatorio si intende il blocco dell’attività dovuto, innanzitutto, all’adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:

  • limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

  • periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, quando siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale. O, ancora, del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

In secondo luogo il fermo pesca non obbligatorio interviene in caso:

  • di indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca pe le giornate indicate;

  • arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;

  • allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

In tal caso l’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.

2) FERMO PESCA TEMPORANEO OBBLIGATORIO

Il fermo pesca obbligatorio è invece la sospensione dell’attività lavorativa conseguente
all’applicazione di provvedimenti emanati nel corso dell’anno, sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

  • disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche successive all’interruzione temporanea. L’indennità verrà riconosciuta per il periodo dell’arresto temporaneo obbligatorio, per le sole misure tecniche effettuate successivamente a detto arresto e per il periodo di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, anche non in continuità con l’arresto temporaneo obbligatorio;

  • disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare
    Adriatico;


  •  disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

  •  disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

  • disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

A CHI SPETTA L’INDENNITÁ FERMO PESCA

L’indennità in parola è riconosciuta ai soli lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca e delle acque interne. Per questo motivo:

  • non sono inclusi gli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, dal momento che in tal caso non esiste un un rapporto di lavoro subordinato;

  • nel caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali;

  • sono esclusi i titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

IMPORTO E DURATA DELL’INDENNITÁ FERMO PESCA

Per il 2021 il beneficio è concesso fino ad un importo massimo di 30 euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.

DOMANDA

Le imprese interessate devono inoltrare apposita domanda, sia con firma digitale che senza, al Ministero del lavoro, una sola per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 18 marzo 2022. L’iniziale termine del 15 marzo è stato prorogato per permettere operazioni di manutenzione straordinaria del portale Servizi lavoro. Vediamo le istruzioni specifiche.

1) MODALITÁ DI INOLTRO

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. Non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze. L’istanza solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline.

2) CONTENUTO DELLA DOMANDA

L’istanza deve necessariamente indicare:

  • la ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;

  • gli elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell’Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;

  • l’ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;

  • le cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;

  • il numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati, specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);

  • l’elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (sia non obbligatorio che obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro, cognome e nome, codice fiscale del lavoratore, coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità;

  • l’elenco dovrà essere fornito compilando, esclusivamente l’apposito modello (FPO-2021) disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, senza modificarne l’impaginazione;

  • la dichiarazione “Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere richiesto, per i dipendenti sopraelencati, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per i medesimi periodi per i quali si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e/o non obbligatorio per il 2021”;

  • la dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati”.

3) ALLEGATI

All’istanza devono essere allegati:

  • il modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito a conferma del medesimo codice IBAN;

  • la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea, da presentarsi all’Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo. Il facsimile della dichiarazione è allegata al Decreto n. 1 del 13 gennaio 2022.

Per attestare l’effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è necessaria, da parte dell’Autorità marittima competente, l’indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio ed i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi.

RISORSE DISPONIBILI

Gli stanziamenti disponibili per il 2021 sono pari a 12 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e a 7 milioni di euro per il fermo pesca non obbligatorio. Qualora le richieste superino le risorse disponibili le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

MODALITÁ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÁ

Il Ministero del lavoro, una volta ricevute e valutate le domande, trasmette il decreto di autorizzazione alle prestazioni corredato dall’elenco degli aventi diritto, al Ministero delle Politiche Agricole ed ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, Con questo decreto il Dicastero, da emettere entro il 30 settembre 2022, trasferisce le risorse trasferendo le risorse finanziarie ai Funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito.

A quel punto, i Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed ed erogano le indennità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Interministeriale n. 1 del 13 gennaio 2022 (Pdf 625 Kb)

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Pdf 817 Kb) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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