Al via in Italia alla procedura unica per richiedere il permesso di soggiorno e di lavoro.
Invece di affrontare due iter distinti (uno per il soggiorno e uno per il lavoro) il lavoratore può ora presentare una sola istanza, gestita in coordinamento tra amministrazioni competenti.
Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa cambia.
CHE COS’È IL PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO
Il cosiddetto “permesso unico lavoro” è il titolo che consente a un cittadino non appartenente all’Unione europea di soggiornare e lavorare legalmente in Italia.
Si tratta di un titolo che può essere richiesto per l’ingresso e che unifica, in un unico atto amministrativo e in un solo documento fisico, l’autorizzazione al soggiorno e quella all’esercizio dell’attività lavorativa.
Il titolare del permesso unico ha diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro, la libertà di associazione, le prestazioni sociali e l’accesso ai servizi pubblici.
COSA CAMBIA
Dal 22 maggio 2026, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 83 del 16 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1233, introducendo una serie di novità che puntano a semplificare l’iter amministrativo del rilascio del permesso di soggiorno, rafforzando le tutele dei cittadini di Paesi terzi e uniformando le regole nei diversi Stati membri dell’Unione europea.
La riforma modifica il Testo Unico Immigrazione, con effetti su tempi, procedure, trasparenza e diritti.
COME FUNZIONA
Il sistema del permesso unico mira a snellire le procedure per i cittadini extra-UE, eliminando la necessità di richiedere documenti separati per risiedere e per lavorare nel territorio nazionale.
Il rilascio del permesso avviene tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione. In questa sede viene gestita l’intera pratica: dal nulla osta al lavoro fino alla stipula del contratto di soggiorno e alla contestuale richiesta del permesso di soggiorno.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 83/2026:
- le procedure sono state ulteriormente accelerate, riducendo a 30 giorni il termine per il rilascio del titolo. Una volta completata la domanda, sia sul documento cartaceo che elettronico viene riportato esplicitamente “permesso unico lavoro”, dicitura che conferma che il titolare ha il diritto di soggiornare e di svolgere un’attività lavorativa;
- il formato elettronico è stato dotato di microchip e integra i dati biometrici del titolare, rendendo il documento difficilmente falsificabile e facilmente verificabile dalle autorità competenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE INTERESSATE
Sebbene la norma nasca per favorire l’integrazione nel mercato del lavoro, non tutti i permessi rientrano in questa categoria. La procedura è ammessa infatti in caso di lavoro subordinato. Al contrario, ne rimangono esclusi:
- i lavoratori stagionali, poiché la natura temporanea e ciclica del loro impiego è soggetta a una disciplina normativa specifica e distinta;
- i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), che godono già di uno status che garantisce loro diritti permanenti, rendendo superflua la procedura del permesso unico.
Per chi si trova in Italia per motivi di ricerca o studio, la norma prevede una posizione intermedia: è consentito svolgere un’attività lavorativa, ma tale diritto rimane subordinato al percorso formativo, con vincoli precisi sul numero di ore annuali consentite per non pregiudicare la finalità principale del soggiorno.
CHI GESTISCE LA PROCEDURA
Il decreto individua formalmente nel Ministero dell’Interno l’autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico. Operativamente continueranno a essere coinvolti:
- Sportello Unico per l’Immigrazione;
- Questura;
- Ispettorati e uffici territoriali competenti;
- eventuali rappresentanze consolari per la fase d’ingresso.
LE FASI DELLA RICHIESTA
Il procedimento di richiesta unica prevede che sia il datore di lavoro a presentare la domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI). Da questo momento scatta il termine dei 60 giorni per le verifiche dello Stato.
Ottenuto il nulla osta, il cittadino straniero richiede il visto presso il consolato italiano nel proprio paese d’origine. Una volta entrato in Italia, ha 8 giorni lavorativi per recarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno.
In sede di firma, presso lo Sportello Unico viene consegnata la modulistica (il cosiddetto “Kit Giallo”) che il lavoratore deve spedire tramite un ufficio postale abilitato (Sportello Amico). A questo punto, dopo il fotosegnalamento in Questura – il Permesso Unico deve essere rilasciato entro 30 giorni dal momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria.
Secondo le regole del Decreto Flussi 2026, se lo Sportello Unico non risponde entro i 60 giorni e la documentazione è completa, si può attivare il meccanismo del silenzio-assenso. Quindi il nulla osta viene generato automaticamente per non bloccare l’iter.
QUANDO SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
La flessibilità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. 83/2026 permette di attivare la procedura per il Permesso Unico sia per chi deve ancora fare ingresso in Italia, sia per chi è già regolarmente presente sul territorio nazionale, purché sussistano determinate condizioni:
- se il lavoratore si trova all’estero, la via principale per l’ingresso avviene nel quadro della programmazione dei flussi migratori. Il datore di lavoro deve presentare la domanda telematicamente durante le finestre temporali stabilite dal Decreto Flussi 2026 (i cosiddetti “Click Day”) e il lavoratore deve attendere il rilascio del nulla osta e del visto nel proprio Paese di origine prima di poter entrare in Italia e finalizzare l’assunzione;
- se il lavoratore è già in Italia può richiedere il permesso unico a patto che sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa o la sua conversione. I casi più frequenti riguardano i titolari di permessi per studio o formazione professionale che, una volta trovato un impiego o completato il percorso di studi, possono convertire il proprio titolo in un permesso unico per lavoro subordinato;
- chi è già titolare di un permesso unico e decide di cambiare impiego non deve avviare una nuova procedura da zero. Il titolo rimane valido e garantisce la continuità del soggiorno durante la transizione lavorativa.
GUIDA AL DECRETO FLUSSI 2026
Per approfondire l’argomento, vi consigliamo di leggere la nostra guida al Decreto Flussi 2026 2028 convertito in legge, dove spieghiamo nel dettaglio quali sono le nuove regole per ingressi regolari e gestione migratoria.
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