Istruzioni INPS su Taglio cuneo fiscale 2023

Le indicazioni INPS per la gestione degli adempimenti connessi al taglio del cuneo fiscale 2023

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Sono disponibili le nuove istruzioni INPS sul taglio del cuneo fiscale 2023, in vigore dal 1° luglio, con le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali e contabili in capo da lavoratori e datori di lavoro.

L’aumento dell’esonero della quota dei contributi a carico del lavoratore riguarda precisi periodi e si tradurrà, di fatto, in un aumento degli importi in busta paga per i dipendenti.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio quali sono le istruzioni INPS relative al taglio del cuneo fiscale 2023, cosa prevedono e quali lavoratori e datori di lavoro riguardano.

NUOVE ISTRUZIONI INPS SUL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

L’INPS, con la pubblicazione del Messaggio n. 1932 del 24-05-2023, e del Messaggio numero 2924 del 10-08-2023 ha fornito nuove istruzioni operative e contabili circa il taglio del cuneo fiscale approvato con la Legge di Bilancio 2023 e poi esteso dal Decreto lavoro convertito in Legge.

In particolare, le indicazioni dell’Istituto si riferiscono all’esonero a favore dei lavoratori riconosciuto dall’articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di Bilancio 2023), il cd. bonus lavoratori dipendenti riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, poi successivamente incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Vediamo come funziona il cosiddetto bonus lavoratori dipendenti.

INDICAZIONI INPS SU COME FUNZIONA TAGLIO CUNEO FISCALE

Come specificato dall’INPS, il taglio del cuneo fiscale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, operativo dal 1à luglio, inizialmente era stato fissato nella misura di:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

  • 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Successivamente, con l’approvazione del decreto lavoro 2023 convertito in legge, è stato stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo sarebbe aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, alla luce di questa novità, per i periodi in questione, l’esonero dei contributi a carico dei lavoratori è riconosciuto nella misura di:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Come specificato nel Messaggio numero 2924 del 10-08-2023, sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate. Restano esclusi dal beneficio, invece, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

COSA PREVEDE IL NUOVO TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Con il Messaggio n. 1932 del 24-05-2023, l’INPS ha specificato non solo come funziona ma anche cosa prevede la nuova procedura relativa al taglio cuneo fiscale 2023, fornendo anche precise indicazioni operative. Si può considerare come un vero e proprio bonus lavoratori dipendenti.

I datori di lavoro, in particolare, dovranno attenersi alle istruzioni fornite dall’INPS per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio. A tal proposito, è stato spiegato, la procedura di calcolo della riduzione contributiva e dei relativi aumenti in busta paga non subirà modifiche, ma continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti dal Messaggio n. 3499/2022 e la Circolare n. 7/2023.

Pertanto, a partire da luglio 2023, i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • esonero in misura del 6%
  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

  • esonero in misura del 7%
  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

ISCRITTI GESTIONE PUBBLICA

A seguito degli incrementi in busta paga conseguenti al taglio del cuneo fiscale 2023, l’INPS ha istituito i due nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2023;

  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;

  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito, a seconda dei casi, il valore “48” o il valore “49”;

  • nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell’esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell’imponibile pensionistico dichiarato;

  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto di esonero.

Si evidenzia, infine, che analogamente a quanto già previsto per l’anno 2022 (Messaggio INPS n. 3499/2022), nel caso di lavoratori cessati/sospesi nei mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 ai quali vengano erogati emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da luglio 2023 a dicembre 2023, ricorrendo le condizioni per usufruire dell’esonero anche a seguito dell’erogazione degli stessi, deve essere inviato l’elemento V1, Causale 5, riferito al mese di cessazione/sospensione e la misura del beneficio riconosciuta sarà quella prevista per tale mese.

DATORI DI LAVORO AGRICOLI

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell’agricoltura viene effettuato dall’Istituto attraverso il servizio di tariffazione, l’INPS ha specificato che per l’esposizione dei dati dell’esonero in oggetto si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella Circolare n. 43/2022.

La misura dell’esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall’Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l’imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

  • minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota contributiva del 7%;

  • maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all’importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell’aliquota del 6%;

  • superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell’aliquota.

CUMULABILITÀ

L’esonero contributivo, come ribadito dal Messaggio numero 2924 del 10-08-2023, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con:

  • con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore;

  • con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, che vi spieghiamo in questa guida. Si tratta della misura prevista dall’articolo 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022. La cumulabilità vale sull’intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente. Per sapere come funziona il calcolo, tutti i dettagli sono stati resi noti dall’INPS con il Messaggio numero 2924 del 10 agosto 2023;

COSA CAMBIA PER LA TREDICESIMA

Con il Messaggio numero 2924 del 10-08-2023, l’INPS ha reso note le modalità di gestione bonus lavoratori dipendenti nei periodi di erogazione della tredicesima mensilità, specificando che, per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, lo stesso si applica:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);

  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

DA QUANDO PARTE IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2023

La procedura di calcolo, come indicato nel Messaggio INPS n. 1932/2023, verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

INDICAZIONI CONTABILI

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Legge n. 48/2023, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono adottati i conti GAW37195 e GAW37196, istituiti rispettivamente con il Messaggio n. 3499/2022 e con la Circolare n. 7/2023.

Agli stessi conti, gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, sono contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con i codici evento in uso “L094” e “L098”, nonché le somme conguagliate, rispettivamente, dai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica e del settore agricolo.

TREDICESIMA E IMPORTI

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo,  relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del Decreto Legge n. 48/2023 prevede espressamente che la nuova normativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, quando la tredicesima mensilità è erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione l’esonero contributivo nella misura di:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

  • 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura di:

  • 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);

  • 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

La verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità del taglio del cuneo fiscale 2023, nonché della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima. Di conseguenza, considerando che l’innalzamento dell’esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, pari all’importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all’importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%) .

Infine, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI 

Vi consigliamo il nostro approfondimento sulle cartelle esattoriali stralciate grazie alla tregua fiscale 2023. Leggete anche questo articolo che espone i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sullo sgravio. Utile anche la guida sull’aumento degli stipendi dei dipendenti Pubblici e il nostro articolo sugli aumenti dei fringe Benefit per chi ha figli, con conseguente aumento dello stipendio.

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di Federica P.
Consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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