Il Governo nel corso del 2023 ha previsto diverse misure relative alle cartelle esattoriali e la pace fiscale 2023, tra scadenze prorogate per i contribuenti che vogliono usufruire della nuova rottamazione e di una serie di semplificazioni per risolvere i problemi con il Fisco.
In particolare, la Legge di Bilancio 2023 aveva stralciato alcune cartelle sotto i 1.000 euro, aveva anche definito nuove misure di rottamazione e di definizione agevolata nel caso di avvisi bonari o liti pendenti. Con diversi provvedimenti legislativi, sono poi arrivate proroghe e modifiche sulle scadenze. Tra questi, la riforma fiscale 2023, con cui il Parlamento prevede nuove misure per garantire la cosiddetta “tregua fiscale”.
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona lo stralcio delle cartelle esattoriali con la pace fiscale 2023 e tutte le misure previste, con le relative scadenze.
Indice:
CARTELLE ESATTORIALI CON PACE FISCALE 2023, LE NOVITÀ
La Legge di Bilancio 2023, che vi illustriamo in questo focus, ha previsto una nuova “pace fiscale”. Sono tre, in particolare, gli interventi messi in atto, ossia:
- l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro, antecedenti al 2015, a partire dal 31 marzo 2023 (ossia ancora pendenti a questa data). Lo stralcio, però, esclude dalla sanatoria totale i debiti derivanti dalle multe stradali e dai tributi locali (come ad esempio l’IMU), nonché quelli nei confronti di Enti previdenziali privati. In quest’ultimo caso, saranno gli Enti stessi a decidere se annullare o no i debiti sotto i 1.000 euro antecedenti al 2015;
- la “rottamazione quater”, ossia definizione agevolata, con nuove regole per debiti al di sopra dei 1.000 euro e per le cartelle con notifica successiva al 2015;
- le sanzioni più basse per chi non ha pagato imposte al Fisco. Annullati tutti gli oneri extra per la riscossione per semplificare e garantire introiti alle casse statali.
Si precisa che sul fronte “fisco” il testo della Manovra è stato modificato in maniera sostanziale in fase di approvazione parlamentare dopo la “strigliata” di Bruxelles arrivata con il parere della Commissione Europea del 14 dicembre. Per l’Unione Europea, la cancellazione “tout court” delle cartelle esattoriali ante 2015 proposta nella prima bozza della Finanziaria era inaccettabile. Ciò ha spinto il Parlamento a prevedere emendamenti più che sostanziosi per restringerne l’ambito di applicazione e il risultato è quello che vediamo. Le istruzioni e i chiarimenti su questa pace fiscale sono arrivati con diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023 e la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023.
Successivamente, l’AdE ha chiarito, con il Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023, anche come funziona la chiusura agevolata delle liti pendenti con il Fisco dal 1° gennaio 2023. Il servizio è attivo dal 15 marzo 2023. Ma vediamo i dettagli e le scadenze per l’accesso alle misure.
PACE FISCALE: STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI SOTTO 1.000 EURO
La Legge di Bilancio 2023 ha annullato innanzitutto le cartelle di fatto non più esigibili, ovvero quelle con debiti al di sotto dei 1.000 euro e notificate tra il 2000 e il 2015, escludendo parzialmente multe, tributi comunali e rendendo opzionale l’annullamento dei debiti sotto soglia contratti verso Enti previdenziali privati. Più precisamente, il testo prevede:
- riscossione dei debiti sotto i 1.000 euro antecedenti al 2015 “congelata” dal 1° gennaio al al 31 marzo 2023;
- cancellazione automatica delle cartelle fino a 1.000 euro valida solo per i tributi statali dovuti all’Erario centrale e per i contributi. L’annullamento automatico vale se tali tributi sono stati notificati entro il 2015 e inizia dal 31 marzo 2023. Cioè, l’Agente della riscossione provvederà automaticamente a cancellare le cartelle entro il 31 marzo, senza dover fare domanda di condono;
- esclusi dallo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro ante 2015, i tributi dovuti agli Enti diversi da quelli statali – ad esempio Enti locali, Comuni o Enti di previdenza privati. Per questi tributi lo stralcio è solo parziale e riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. La somma dovuta, invece, dovrà essere pagata;
- per le cartelle entro i 1.000 euro (sempre ante 2015), nel caso delle multe stradali, lo stralcio riguarda soltanto gli interessi di mora. Non saranno annullate le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che dovranno essere pagate dal debitore;
- per le cartelle entro i 1.000 euro ante 2015 relative a debiti verso Enti di prevenzione privati spunta “l’annullamento opzionale”. Tali Enti possono decidere se annullare o no le cartelle fino a 1.000 euro notificate tra il 2000 e il 2015, ma devono comunicarlo chiaramente sui propri canali con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 e comunicandolo all’Agenzia di riscossione. La comunicazione va fatta compilando il modulo reperibile sui siti istituzionali da inviare, esclusivamente, all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
CARICHI ESCLUSI DALLO STRALCIO
La Legge di Bilancio 2023 precisa che la misura relativa allo “stralcio” fino a 1.000 euro non trova applicazione né totale e né parziale per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
ROTTAMAZIONE: NUOVE REGOLE PACE FISCALE
Ma cosa accade per le cartelle al di sopra dei 1.000 euro o quelle con notifica successiva al 2015? La Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia di riscossione. Si tratta della cosiddetta “rottamazione quater“.
Rivedendo il sistema delle sanzioni, il Parlamento di fatto ha modificato quasi tutte le regole previste rispetto alla vecchia proroga Rottamazione ter o al “saldo e stralcio” che vi spieghiamo in questo articolo. La novità sostanziale per il 2023 riguarda l’abbattimento dell’aggio dovuto all’Agente di riscossione, mentre viene confermato il meccanismo di dilazione del pagamento.
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente doveva presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente online. Poi, aderendo alla rottamazione può beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi (solo al 2%), nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. In generale, le multe vengono ridotte in un range che va da un 1/3 a 1/18.
Come annunciato dal MEF nel comunicato n. 68 del 21 aprile 2023, il Governo ha deciso di spostare al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (rottamazione ter). Infine, il Decreto approvato dal Governo il 4 maggio 2023 – illustrato in questa nota stampa – stabilisce che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023. La scadenza del primo pagamento – secondo quanto previsto dal Decreto alluvione – è invece entro il 31 dicembre 2023 per le zone colpite dalle alluvioni di maggio, ovvero per i Comuni in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere questa guida.
SANZIONI PIÙ BASSE
Oltre alle novità sulle cartelle esattoriali, la pace fiscale della Finanziaria riduce anche le sanzioni sui debiti fiscali. Le sanzioni sono state fissate in un range compreso tra il 3 e il 5%. In particolare:
- nel caso di controllo automatizzato (ovvero con i cosiddetti “avvisi bonari”), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, le sanzioni sono nella misura ridotta del 3% (invece del 10%);
- nel caso di ravvedimento speciale, le sanzioni vengono ridotte a 1/18 del minimo irrogabile;
- nel caso di atti di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, la Manovra prevede una definizione agevolata con sanzioni ridotte che vanno da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge;
- nel caso di conciliazione per le controversie tributarie, all’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, a fronte del 40% o 50% applicati fino al 2022. Anche per chi rinuncia alla causa tributaria contro l’Agenzia delle Entrate, le sanzioni si riducono a 1/18 del minimo previsto dalla normativa vigente. Per maggiori dettagli e per le novità sulle scadenze introdotte dal Decreto contro il caro bollette, vi consigliamo di leggere questo focus.
CHIUSURA AGEVOLATA NEL CASO DI AVVISI BONARI
Con la Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari. Parliamo, cioè, delle comunicazioni di irregolarità con cui l’AdE segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. Precisamente, nella Circolare e in questa nota stampa l’Agenzia spiega che grazie alla Legge di Bilancio 2023:
- la misura si applica alle comunicazioni sulle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, rientrano nell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Manovra 2023 (1° gennaio 2023). Ossia, le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023;
- passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale riduzione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento. Cioè, nei casi di ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata, di carenza per una frazione non superiore al 3% o a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata. Lo sconto sulle sanzioni vale anche per il tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza o il ritardo;
- è possibile applicare la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e a quelle successive a tale data;
- è prevista l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni. È bene precisare che questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Infine, per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato anche un apposito foglio di calcolo (Xlsx 72 Kb) per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Il calcolo viene fatto al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. Ricordiamo che è possibile prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.
CHIUSURA AGEVOLATA NEL CASO DI LITI PENDENTI
Oltre alle cartelle esattoriali, l’AdE ha chiarito anche gli altri aspetti della “pace fiscale” prevista dalla Manovra 2023. Con il Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito questo modello e le istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco. Il servizio è attivo dal 15 marzo 2023.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio si offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.
La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). È possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i 1.000 euro.
Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Dal 15 marzo, quindi, è possibile presentare la domanda con scadenza il 30 giugno 2023. La domanda si inviava all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere il Provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023.
NUOVE SCADENZE E TERMINI DI ACCESSO ALLE MISURE
In materia fiscale, è intervenuto, il 30 marzo 2023 anche il Decreto contro il caro bollette che ha ricalendarizzato i termini per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare cambiano le scadenze:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, invece del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”. In tal caso, la regolarizzazione debba essere perfezionata, invece del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.
Sempre in materia fiscale, il Decreto interviene inoltre:
- sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio;
- sulla conciliazione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2023, estendendola alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale;
- sulla norma specifica che la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023. Specifica che si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali;
- sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, il Decreto precisa che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima Manovra, che ha introdotto tale istituto;
- sui termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;
- prevedendo l’interpretazione autentica delle norme della Legge di Bilancio 2023 sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Cioè, sono escluse dal ravvedimento speciale leviolazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
NOVITÀ IN ARRIVO CON RIFORMA FISCALE 2023
Con la riforma fiscale 2023, il Parlamento prevede nei prossimi anni la possibilità di varare nuove misure per garantire la cosiddetta “tregua fiscale”. Non si conoscono ancora modalità e termini, che verranno indicati nella legge delega e poi decisi dal Governo con appositi Decreti legislativi, che verranno a loro volta adottati entro il 2025. Sappiamo però che lo scopo della riforma fiscale 2023 è favorire un rapporto migliore tra contribuenti e Fisco. Come? Con il potenziamento della tregua fiscale 2023 appunto, su cui il Governo sta lavorando e che vi spieghiamo anche in questa guida. Vi aggiorneremo non appena vi saranno novità in merito.
TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023
Vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento per conoscere quali sono le altre misure per famiglie, imprese, giovani, donne e lavoratori inserite nel testo della Legge di Bilancio 2023 vigente dal 1° gennaio 2023. Per maggiori informazioni, potete leggere questo focus sul Decreto contro il caro bollette.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023 (Pdf 310 KB);
Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (Pdf 793 KB).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di leggere l’approfondimento sulla tregua fiscale 2023. Per maggiori informazioni sugli aiuti a imprese e contribuenti, vi consigliamo di leggere le novità sui bonus tasse 2023. Interessante anche il nostro approfondimento sulla riforma fiscale 2023 e il nostro articolo che riassume tutte le novità in materia di detrazioni e deduzioni. Vi consigliamo anche la lettura dei nostri focus su riforma IVA 2023 e riforma IRPEF, sempre aggiornati.
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