Offerta di lavoro congrua: definizione e cosa sapere

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I disoccupati che rifiutano un’offerta di lavoro congrua perdono lo stato di disoccupazione e l’eventuale indennità che percepiscono (come la NASpI).

Ma in base a quali parametri un’offerta di lavoro si può considerare “congrua”? 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un Decreto che definisce l’offerta di lavoro congrua e spiega quali caratteristiche deve avere.

In questa breve guida facciamo un po’ di chiarezza su quanto previsto dal Decreto ministeriale.

OFFERTA DI LAVORO CONGRUA DEFINIZIONE

Per accedere alle prestazioni previste dalle normative vigenti a sostegno della disoccupazione, che sono finalizzate principalmente a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti interessati, i disoccupati devono sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di riferimento. Questo contratto contiene una serie di condizioni che il disoccupato deve rispettare per mantenere lo stato di disoccupazione e le prestazioni a suo favore, che comprendono la responsabilità di accettare congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.

La violazione del patto può portare varie conseguenze, dalla riduzione o decadenza di eventuali ammortizzatori sociali percepiti, compresa la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), alla perdita dello status di disoccupato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto 10 aprile 2018, ha fornito una precisa definizione dell’offerta di lavoro congrua. Il provvedimento ministeriale è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 162 del 14 luglio 2018, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3 e 25 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Quest’ultimo, che fa parte dei Decreti attuativi emanati nell’ambito del cosiddetto ‘Jobs Act’, ovvero la Riforma del Lavoro promossa dal Governo Renzi, contiene le ‘Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive’. L’articolo 3 riporta una serie di compiti che spettano al Ministero del Lavoro, tra cui appunto quello di definire il concetto di offerta di lavoro congrua, affidatogli anche su richiesta dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). Tale definizione deve essere fornita sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 25 della legge, che sono i seguenti:

  • coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  • distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • durata della disoccupazione;
  • per coloro che percepiscono misure di sostegno al reddito, retribuzione superiore di almeno il 20 % rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UN’OFFERTA DI LAVORO PER ESSERE CONGRUA?

Vediamo in dettaglio quali sono i criteri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2018. Si definisce congrua un’opportunità di impiego che possiede le seguenti caratteristiche:

  • è coerente con le esperienze e competenze maturate dal disoccupato, ovvero:
    – per i disoccupati fino a 6 mesi, corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, alle aree di attività e al processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
    – per i disoccupati da 6 a 12 mesi, rientra nelle aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze maturate dal disoccupato e definite nel patto di servizio personalizzato;
    – per i disoccupati da oltre un anno, rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità di contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e definite nel patto di servizio;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione della durata di minimo 3 mesi;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro full time o con un orario lavorativo non inferiore all’80% di quello previsto dall’ultimo contratto di lavoro del soggetto;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi;
  • contiene informazioni relative a qualifica, mansioni, requisiti, luogo e orario lavorativo, tipologia contrattuale, durata del contratto, stipendio o CCNL applicato per la posizione da coprire;
  • il luogo di lavoro dista massimo 50 Km, per soggetti in stato di disoccupazione per un periodo non superiore a un anno, o 80 Km per i disoccupati da più di 12 mesi, e si può raggiungere con i mezzi di trasporto pubblici entro 80 minuti nel primo caso e 100 minuti nel secondo. Se non si può raggiungere con i mezzi pubblici, le distanze previste vengono ridotte del 30%;
  • lo stipendio, al netto dei contributi a carico del lavoratore, è superiore almeno del 20% rispetto all’indennità percepita dal disoccupato nel mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Questa condizione si applica solo a coloro che beneficiano di misure di sostegno al reddito;
  • per i soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 1999, tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale dopo la valutazione bio psico sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata, e non richiede una prestazione lavorativa non compatibile con le minorazioni del soggetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per ulteriori informazioni relative alla definizione di offerta di lavoro congrua e alle sue applicazioni mettiamo a vostra disposizione i seguenti documenti:

DECRETO 10 aprile 2018 (Pdf 100Kb) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente la “Definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”;
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (Pdf 186Kb), recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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