Decreto PA convertito in Legge 2023: testo e cosa prevede

La guida a tutte le misure e le novità del Decreto PA 2023 convertito in Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

decreto

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto PA 2023 convertito in Legge.

Il testo divenuto Legge porta con sé importanti novità sui concorsi, il reclutamento del personale PA, nonché su graduatorie, assunzioni e potenziamento delle Pubbliche Amministrazioni.

In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede il Decreto PA 2023 convertito in Legge e rendiamo disponibile il testo da scaricare in pdf.

COSA PREVEDE IL DECRETO PA 2023 CONVERTITO IN LEGGE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21-06-2023 il Decreto PA convertito in Legge dopo l’approvazione al Senato del 20 giugno 2023 e l’ok della Camera dei Deputati votato il 6 giugno 2023.

Ora è diventato legge ed è entrato in vigore il 22 giugno 2023, ovvero il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Emendato rispetto al testo emesso dal Governo, il Decreto convertito prevede delle novità in tema di concorsi pubblici, che rientrano nella più ampia riforma dei concorsi pubblici in vigore dal 14 luglio 2023.

Vediamo insieme la spiegazione per punti di cosa prevede il Decreto PA 2023 convertito in Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

1) CONCORSI FIGURE NON APICALI, NO PROVA ORALE

Il Decreto PA 2023 convertito in Legge prevede che fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possono prevedere, per profili non apicali (es. funzionari) lo svolgimento della sola prova scritta. Dunque, potranno essere svolti concorsi senza alcuna prova orale e senza la prova preselettiva fino alla fine del 2026. Attenzione questa regola vale solo per il reclutamento di profili non apicali, e non è un obbligo, ciò significa che potrebbe anche essere prevista la prova orale, sarà una scelta dell’Amministrazione che bandisce il concorso.

2) ASSUNZIONI IN 6 MESI E NOVITÀ IDONEI

Il Decreto convertito in Legge prevede delle novità sui candidati considerati idonei. La norma stabilisce che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione, l’Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria (articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2). Scopo di questa nuova regola, che rientra nella generale riforma dei concorsi pubblici, è ridurre i tempi e riuscire in 6 mesi a passare dalla pubblicazione del bando all’assunzione del personale. Per maggiori dettagli su come funziona lo scorrimento della graduatoria col tetto al 20%, vi consigliamo di leggere questa guida.

3) NUOVE REGOLE CONCORSI UNICI

Le disposizioni del Decreto PA 2023 convertito in Legge prevedono nuove modalità di reclutamento del personale con i concorsi unici. In primis, la norma stabilisce che il personale di FormezPA può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza nell’ambito dei “concorsi unici”, ovvero quelli banditi dalla Commissione RIPAM (articolo 1-bis, comma 1, lettera a, punto 1). Inoltre, il testo specifica che i concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale.

L’amministrazione inoltre:

  • può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei (articolo 1-bis, comma 1, lettera b);

  • i concorsi unici organizzati su base territoriale devono escludere la possibilità di presentazione di una domanda di partecipazione per più di un profilo professionale. Inoltre, si potrà presentare nel profilo scelto, una sola domanda per ambito territoriale. Il divieto deve essere inserito nei bandi.

In sostanza, chi partecipa a un concorso pubblico, anche se bandito su base nazionale, potrà scegliere la Regione per cui partecipare e potrà concorrere solo per quella. Potranno esserci degli slittamenti da un ambito territoriale all’altro, solo se in una non vi saranno abbastanza candidati idonei. Però, il trasferimento potrà avvenire solo tra Regioni confinanti.

4) RISERVE CONCORSI CON SERVIZIO CIVILE

L’articolo 1, comma 9-bis del testo convertito prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15% nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA. Stesso discorso anche per le assunzioni presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli Enti locali. Per maggiori informazioni si rimanda all’approfondimento sulla riserva per volontari servizio civile nei concorsi pubblici.

5) INCENTIVI ASSUNZIONI GIOVANI NELLE PA

L’articolo 3-ter del Decreto PA convertito in Legge riconosce a determinate Pubbliche Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10% delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari.

Si prevede anche che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna Amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

6) CAMBIANO REGOLE E REQUISITI PA TERRITORIALI

Cambiano i requisiti per l’accesso all’impiego presso gli Enti pubblici territoriali. O meglio, il comma 5-bis dell’articolo 3 del Decreto PA convertito in Legge prevede che i regolamenti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni (previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato Regioni-Province autonome-Città ed autonomie locali) possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo Ente, requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale. Tali requisiti devono essere intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

7) NOVITÀ MOBILITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI

L’articolo 5, comma 20-bis del testo modifica la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Il Decreto prevede in particolare che, per le operazioni di mobilità dei DS dell’anno scolastico 2023 2024, sia resa disponibile la percentuale del 100% dei posti vacanti in ciascuna Regione. A decorrere dall’anno scolastico 2023 2024, potranno essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso alcuni Enti e Associazioni.

8) RISERVA PERSONALE UFFICI RICOSTRUZIONE

Il Decreto PA convertito in Legge stabilisce che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Ci riferiamo, cioè, agli uffici costituiti nell’ambito dei territori di tali Regioni in relazione agli eventi sismici del 2009 e del 2016.

9) REINTEGRO DIRIGENTI SCOLASTICI REVOCATI

L’articolo 5, comma 20-ter del Decreto PA convertito in Legge prevede che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, siano reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro. Il reintegro vale solo al verificarsi di determinate condizioni.

10) NOVITÀ ASSUNZIONI DISABILI

Il Decreto PA convertito in Legge (articolo 1, comma 14-septies) prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all’assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali nuove riserve. Ovvero, si riferisce a riserve extra in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. 

11) COMPENSI COMMISSARI CONCORSO

La nuova norma prevede la facoltà per le Regioni, le autonomie locali e gli Enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato di recepire le disposizioni relative ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Ai presidenti e ai membri delle relative commissioni si applica la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico.

12) UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE IN REGIONE

L’articolo 3, comma 1, dà facoltà alle Regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico regionale. Viene, però confermato il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale. Il comma 1bis, poi, esclude i titolari di cariche e elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni e degli Enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese.

13) SCORRIMENTO GRADUATORIA MUR

L’articolo 1, comma 3-bis del Decreto assunzioni PA convertito in Legge autorizza il Ministero dell’università e della ricerca allo scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale avviato tra il 2020 e il 2021. Grazie a questa disposizione, il MUR è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all’esito della valutazione dei titoli nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

  • 125 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il MUR, – codice concorso 01;

  • 85 unità, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile.

Il concorso era stato indetto dalla Legge di Bilancio 2021 e successivo Decreto attuativo.

14) PIÙ PERSONALE IN COLLABORAZIONE DEI MINISTERI

Il Decreto autorizza il Governo ad aumentare di 20 unità il contingente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (che passa così da 145 a 165 unità di personale). Stesso discorso, ma in misura ridotta, anche per il MIMIT (Articolo 14, commi 1-2-ter) e per il Ministero della Salute (Articolo 14, comma 4-bis).

15) OK AL DOCENTE DELEGATO PER AFAM E UNIVERSITÀ

Il Decreto emendato dispone che le istituzioni AFAM e le università, nell’ambito della propria autonomia, istituiscano un docente delegato con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione. Tale docente avrà anche il ruolo di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l’inclusione degli studenti, ivi comprese l’attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell’ambito dell’istituzione o dell’ateneo.

16) DIRIGENTI TRATTENUTI IN SERVIZIO

Il Decreto, all’articolo 1, comma 4-bis, consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore.

Il trattenimento in servizio, ricordiamolo, è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo oltre il raggiungimento dell’età di vecchiaia. Vietato nella maggior parte dei casi, torna attivo con il Decreto PA convertito in Legge in specifici contesti. Ovvero, la deroga vale per i dirigenti in possesso di specifiche professionalità e anche per i dirigenti che non siano dipendenti pubblici di ruolo.

17) ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER I DIPENDENTI PA

L’articolo 1, comma 12-quater, introdotto dal Parlamento, estende a 36 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici (invece di 12 mesi). La misura interviene a modificare l’articolo 18, comma 1, della Legge n. 183 del 2010 e si riferisce al periodo massimo di aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, riconosciuto ai dipendenti pubblici – periodo rinnovabile per una sola volta – anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

18) AL VIA LE ASSUNZIONI IN CALABRIA

L’articolo 3, comma 3-bis disciplina l’inquadramento, nelle relative piante organiche, da parte delle Amministrazioni Comunali della Regione Calabria, di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale. Le nuove norma individuano le finalità di tale inquadramento, le modalità di attuazione e la relativa copertura finanziaria.

19) CAMBIANO REGOLE RESPONSABILITÀ ERARIALE

Il Decreto PA convertito in Legge proroga di un anno, ossia dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, la disposizione del Decreto semplificazioni 2020 (Decreto Legge n. 76 del 2020) sul cosiddetto scudo erariale. Lo scudo, confermato fino al 30 giugno 2024, limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse. La tutela riguarda i danni cagionati dalle condotte fatte con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

20) FORMAZIONE PERSONALE NEL PIAO

Novità in arrivo anche per il PIAO. Il Decreto convertito prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, che vi illustriamo in questo focus, le amministrazioni indichino:

  • gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale;
  • i dirigenti e funzionari al loro interno, chiamati a realizzare le attività di formazione;
  • le risorse necessarie ad assolvere gli obblighi formativi per il personale.

21) NOVITÀ COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI

Il Decreto convertito eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre PA, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza.

IL TESTO DEL DECRETO PA CONVERTITO IN LEGGE

Mettiamo a vostra disposizione il testo definitivo Decreto PA 2023 convertito in Legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21-06-2023 dopo l’ok di Camera e Senato.

Inoltre, per chi volesse approfondire l’iter normativo, mettiamo a disposizione anche il testo ufficiale (Pdf 321 Kb) del Decreto assunzioni PA approvato dal Governo – ovvero il Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22-4-2023. In allegato al testo, trovate anche le relative tabelle esplicative (Pdf 3, 25 Mb) sul prospetto assunzioni delineato dal testo.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere la nostra guida sulle assunzioni nella Pubblica Amministrazione 2023 già confermate e la guida sulla riforma concorsi pubblici 2023, che permette di avere un quadro generale di tutte le novità che verranno introdotte.

In questa guida, vi spieghiamo le misure introdotte dalla prima stesura del Decreto assunzioni PA e in questo focus, quelle del Decreto PA bis. A vostra disposizione anche il nostro articolo che riassume tutte le novità sui concorsi del Decreto PA e tutti i bonus del Decreto PA bis.

Potrebbe interessarvi approfondire anche le mobilità nella pubblica amministrazione e come sono cambiate dopo il decreto.

Per conoscere invece le selezioni pubbliche in atto e scaricare i relativi bandi vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata ai concorsi pubblici. Per essere sempre aggiornati sui bandi in uscita è disponibile invece la nostra pagina sui prossimi concorsi in arrivo.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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4 Commenti

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    • Sono già operativi perché il Decreto PA è entrato in vigore il 22 giugno 2023, ovvero il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con la sua entrata in vigore viene modificato l’articolo 18, comma 1, della Legge n. 183 del 2010.

    • Si è prevista, attenzione però che non è un obbligo, è una possibilità che viene data alle amministrazioni con lo scopo di rendere più snelle e veloci le selezioni.

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