Sgravio contributivo per contratti di solidarietà: cos’è, come funziona, come si calcola

Come funziona lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà che riconosce uno sconto dei contributi pari al 35% per ogni lavoratore

Sgravio contributivo
Photo credit: PHLD Luca / Shutterstock

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 è possibile richiedere lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà relativi all’anno in corso.

La legge, ogni anno, prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e fino a un massimo di 24 mesi.

Le istanze relative ai contratti di solidarietà stipulati nel 2025 possono essere inviate online. 

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è, come funziona e come si applica.

adv

COS’È LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è una misura connessa alla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Lo sgravio viene riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Ma per capire meglio lo sgravio, vediamo prima nel dettaglio come funziona il contratto di solidarietà

adv

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Il contratto di solidarietà (CdS) funziona come strumento di integrazione salariale e si basa su un accordo tra un’impresa e le organizzazioni sindacali. Questo tipo di contratti prevedono la riduzione dell’orario di lavoro al fine di tutelare l’occupazione e di evitare la perdita totale della retribuzione del lavoratore.

I contratti di solidarietà possono assumere due differenti forme, ossia possono essere:

  • contratti di solidarietà difensivi, quando gli accordi hanno ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale;

  • oppure contratti di espansione (ovvero gli ex contratti di solidarietà espansivi) che hanno ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda.

Per capire nel dettaglio come funzionano e quali sono le differenze e le modalità di applicazione, vi consigliamo di leggere la nostra guida sui contratti solidarietà, dove è tutto spiegato.

Per quanto riguarda invece il contributo di solidarietà, questo spetta solo per il contratto di solidarietà difensivo come sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. 

Vediamo nel dettaglio come funziona.

adv

COME FUNZIONA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Lo sgravio contributivo viene riconosciuto sulla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per la durata di tale contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Vale sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La riduzione contributiva è del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Possono fruire dello sgravio le sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi. Tali aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante delle specifiche operazioni di conguaglio.

Nel dettaglio, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Relativamente all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei Decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

adv

CHI HA DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO

Hanno diritto all’esonero contributivo, alternativamente, le imprese che:

  • abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

  • abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tali aziende devono essere in regola con il pagamento dei contributi e rispettare la parte economica degli accordi e contratti collettivi.

COME E QUANDO FARE DOMANDA

Le domande per lo sgravio contributivo relative all’anno 2025 devono essere presentate tra il 30 novembre e il 10 dicembre 2025. La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite l’applicativo web “sgravicdsonline”, a cui si può accedere da questa pagina. L’accesso è consentito tramite SPID o CIE.

CONTRIBUTI AMMESSI ALLO SGRAVIO

La riduzione contributiva:

  • deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;

  • deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso;

  • è applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in quel mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

adv

CONTRIBUTI NON AMMESSI ALLO SGRAVIO

Non sono soggette alla riduzione contributiva per i contratti di solidarietà le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge 1 giugno 1991, n. 166;

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è incompatibile con altre forme di riduzione contributiva che hanno la stessa natura o finalità, o che sono specificamente escluse dalla normativa. La principale e più netta incompatibilità è con la Decontribuzione Sud. La normativa e le circolari INPS hanno chiarito che le due misure si escludono a vicenda. L’azienda deve quindi scegliere quale dei due benefici applicare, valutando quale sia economicamente più vantaggioso.
Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è invece generalmente cumulabile con altri incentivi e agevolazioni, a condizione che la somma dei benefici non superi il 100% dei costi salariali totali. Vuol dire che se un’azienda beneficia dello sgravio del 35% sui contratti di solidarietà e, contemporaneamente, ha diritto a un altro incentivo (ad esempio, uno sconto del 50% sui contributi per un’assunzione agevolata), i due benefici possono essere sommati. Tuttavia, l’importo totale dello sgravio ricevuto dall’azienda non può mai superare l’intera quota di contribuzione che il datore di lavoro dovrebbe versare.
adv

ASSISTENZA ALLA DOMANDA

Per ogni eventuale comunicazione e per le informazioni relative allo stato della domanda potete contattare il Ministero al seguente indirizzo: sgravicds@lavoro.gov.it.

adv

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la guida con tutte le informazioni su come funziona il contratto di solidarietà e la relativa normativa in vigore.

Potrebbe interessarvi conoscere quali sono gli incentivi alle assunzioni che le aziende possono richiedere e i bonus per le imprese, a cui si affiancano le agevolazioni alle assunzioni regionali.

Per conoscere altri aiuti e bonus, comunque, è possibile consultare la sezione dedicata agli aiuti alle imprese.

Se volete restare sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita, al nostro canale Whatsapp e al canale Telegram.

Potete anche seguire il canale TikTok @ticonsigliounlavoro e l’account Instagram.

Seguiteci inoltre su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto.

Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *