Contratto di solidarietà: cos’è, come funziona, normativa

La guida ai contratti di solidarietà, dalle regole di applicazione alla nuova normativa su questa forma di integrazione salariale

contratto

Cosa si intende per contratto di solidarietà? A chi si può applicare? I contratti di solidarietà sono uno strumento di integrazione salariale – ossia un sostegno al reddito da parte dell’INPS nei confronti dei lavoratori – che consente la tutela dell’occupazione attraverso la riduzione dell’orario di lavoro evitando la perdita totale della retribuzione del dipendente.

Nei contratti di solidarietà la diminuzione delle ore di lavoro può essere prevista per mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale evitando la riduzione del personale o la dichiarazione di esubero (contratti di solidarietà difensivi) oppure per favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà espansivi o contratto di espansione).

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cosa sono i contratti di solidarietà, a chi si rivolgono, quali tipologie esistono e come funzionano in base alla normativa in vigore.

COS’È IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Il contratto di solidarietà (CdS) è uno strumento di integrazione salariale basato su un accordo tra un’impresa e il sindacato che consente la riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti con lo scopo di tutelare l’occupazione per evitare il licenziamento se l’azienda è in crisi (si parla di contratti di solidarietà difensivi) oppure per favorire nuove assunzioni (si parla di contratti di espansione).

Ai lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà viene riconosciuto dall’INPS un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite previsto dall’orario contrattuale settimanale.

Tutto il personale dipendente di un’azienda (ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio) può beneficiare di un CdS. Possono ricorrere ai contratti di solidarietà per un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, le aziende che possiedono i requisiti per entrare nel campo di applicazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria). I datori di lavoro hanno anche diritto a una decontribuzione del 35% se il contratto di solidarietà è accompagnato da CIGS. I contratti di solidarietà sono stati istituiti dal Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 ma nel corso del tempo la normativa ha subìto diverse modifiche. Vediamo i dettagli tenendo conto della normativa in vigore nel 2023.

CHI PUÒ STIPULARE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà tutte le aziende che:

  • rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie;

  • occupano mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento. Dal requisito occupazionale, sopra indicato, sono esonerate le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici o stampatrici di giornali periodici.

Non si può ricorrere ai contratti di solidarietà:

  • nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata;

  • nel caso di imprese nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nell’edilizia;

  • nel caso di contratti a termine di natura stagionale.

LAVORATORI BENEFICIARI

I contratti di solidarietà si rivolgono a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella pre esistente organizzazione del lavoro”.

Scopriamo insieme quali forme di contratto di solidarietà esistono.

I DIVERSI TIPI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

I contratti di solidarietà possono assumere due differenti forme:

  • contratti di solidarietà difensivi, ossia accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale. Mirano, quindi, ad evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l’impresa. Per il contratto di solidarietà difensivo è previsto lo sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro;

  • contratti di espansione (ovvero gli ex contratti di solidarietà espansivi) che sono accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda. Tra i contratti di espansione, vi sono anche quelli per pensione anticipata che vi spieghiamo in questo articolo.

I contratti di solidarietà espansivi hanno trovato una scarsa applicazione negli anni e, quindi, di fatto si parla quasi solo ed esclusivamente di quelli difensivi.

Per completezza si ricorda che esistevano – prima del 2015 – due tipi di contratti di solidarietà:

  • il contratto di solidarietà di tipo “A”, dedicato alle imprese a cui si applica la disciplina CIGS. Tale contratto della durata di 24 mesi, quello cioè attualmente in vigore, prevede una riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra azienda e sindacati, per evitare o contenere gli esuberi;

  • il contratto di solidarietà di tipo “B”, che invece si applicava previo accordo sindacale, nelle aziende escluse della cassa integrazione straordinaria. Per i contratti di tipo “B” il limite massimo era di 36 mesi nell’arco di un quinquennio.

A decorrere dal 1° luglio 2016 è stato abrogata la normativa in materia di contratti di solidarietà di tipo B, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 8 del 2016.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Il contratto di solidarietà funziona come uno trattamento di integrazione salariale. Nel caso di contratti di solidarietà, le aziende in difficoltà (o in crescita nei rari casi di contratti espansivi), invece, di procedere ai licenziamenti, possono garantire ai lavoratori interessati di ricevere un trattamento di integrazione salariale pari al 80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Il trattamento sarà sempre nel limite del massimale mensile di integrazione salariale (in questa pagina trovate quelli relativi al 2023). Prima di attivare i contratti di solidarietà facendo richiesta diretta al Ministero del Lavoro e poi alla sede INPS territorialmente competente, il datore di lavoro deve attivare il confronto con i sindacati per stabilire regole e specifiche del CdS.

Scopriamo insieme i dettagli su come viene strutturato un contratto di solidarietà.

REGOLE SULLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

La sospensione o la riduzione dell’orario, come concordata tra le parti, ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La riduzione dell’orario di lavoro è soggetta alle seguenti regole:

  • può essere giornaliera, settimanale o mensile. È, invece, esclusa la riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi senza prestazione lavorativa. Sono validi anche gli accordi che portano ad una riduzione verticale dell’orario di lavoro, per i quali va, comunque calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali;

  • per i contratti di solidarietà attivati prima del 2022 la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Il tetto massimo della percentuale di riduzione dell’orario (60%) deve essere riferito alla media di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. A dettare questa regola è la nota del Ministero del lavoro n. 0003558 dell’8 febbraio 2010. Per i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, in base a quanto previsto dall’art. 199 del testo della Legge di Bilancio 2022.

  • per i contratti di solidarietà attivati prima del 2022 l’azienda non può attribuire una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale è stato stipulato il contratto di solidarietà ad ogni singolo lavoratore oltre al limite individuale. A stabilire questa regola è l’articolo 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, in base a quanto previsto dall’art. 199 del testo della Legge di Bilancio 2022.

  • qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella già determinata nel contratto, devono prevederne le modalità nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  • in caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova domanda;

  • non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Tenendo conto dei diversi provvedimenti normativi e di prassi sui contratti di solidarietà, vediamo insieme come si comporta questa misura rispetto ad altre prestazioni.

MALATTIA

I contratti di solidarietà sono compatibili con la prestazione di malattia:

  • nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative;

  • nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale. Se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA E CONGEDO PARENTALE

La prestazione del congedo di maternità obbligatoria prevarrà sempre sul trattamento per il contratto di solidarietà. Mentre il congedo parentale va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.

FESTIVITÀ

I contratti di solidarietà sono compatibili con il pagamento delle festività. In particolare:

  • nei casi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro;

  • nei casi di riduzione verticale dell’orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione, interviene l’integrazione salariale derivante dal contratto di solidarietà. Se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro;

  • le festività soppresse non sono integrabili.

FERIE

Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà e usufruite nell’ambito della validità del Decreto concessivo del trattamento stesso. Sono a carico totale del datore di lavoro:

  • se godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà;

  • se maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà.

Le indennità sostitutive delle ferie e indennità di mancato preavviso non sono integrabili. Ciò in quanto non sono un corrispettivo immediato e diretto della prestazione lavorativa.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nei casi di contratto di solidarietà, il TFR (Trattamento di fine rapporto) matura per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario. Ma le quote di TFR relative alle ore coperte dall’integrazione possono essere rimborsate dall’INPS all’azienda soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando a tal fine la scadenza del contratto di solidarietà.

CONGEDO MATRIMONIALE

L’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei contratti di solidarietà. Di conseguenza, spetta l’assegno per congedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal CdS e in aggiunta, per lo stesso periodo, l’integrazione salariale per il contratto di solidarietà.

CIGO E CIGS

Come chiarito dalla normativa vigente, rispetto alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria:

  • è consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei contratti di solidarietà, ma solo nei limiti dell’orario ridotto. Ad esempio, 20 ore settimanali di CdS e 20 ore di CIG ordinaria;

  • è consentito il cumulo con la CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione. In caso di crisi aziendale deve essere previsto il risanamento e il recupero occupazionale. Inoltre, il cumulo tra i due istituti deve essere riferito all’unità produttiva e non ai lavoratori addetti all’unità stessa.

PENSIONE

Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà e fino al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia è possibile il cumulo tra pensione e quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario lavorativo. Vi invitiamo a leggere la guida sul contratto di espansione per pensione anticipata.

QUANTO SI PERCEPISCE CON IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

I lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà percepiscono dall’INPS un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale. Parliamo, cioè, di quella che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite previsto dall’orario contrattuale settimanale.

Ma chi paga il contratto di solidarietà? A pagare il contributo è l’INPS, ma di solito è l’impresa che lo anticipa. Dunque, il lavoratore riceve il contributo direttamente in busta paga. In altri casi, il pagamento del contributo avviene direttamente da parte dell’INPS.

L’importo dell’integrazione salariale spettante al lavoratore è da assoggettare a contribuzione previdenziale a carico dello stesso nella misura del 5,84%. Inoltre, il trattamento sarà sempre nel limite del massimale mensile di integrazione salariale (in questa pagina trovate quelli relativi al 2023).

DURATA CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi – anche continuativi – in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva. In generale, come per tutti i trattamenti di integrazione salariale, la durata massima sarà di 36 mesi.

Ciò in quanto, ai fini del computo, la durata dei trattamenti per la causale di “contratto di solidarietà” viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Quindi, se l’integrazione attiene ai soli contratti di solidarietà, la durata massima sarà 36 mesi.

SGRAVI PER LE AZIENDE

Come accennato, vi sono degli incentivi per le aziende che sottoscrivono contratti di solidarietà difensivi. Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è una misura connessa alla stipula di CdS difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Lo sgravio viene riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. 

COME RICHIEDERE E ATTIVARE IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

L’azienda che vuole procedere alla sospensione o riduzione dell’attività produttiva è tenuta a fare dei passaggi per ottenere i vantaggi del contratto di solidarietà. Vediamo quali sono.

1) CONFRONTO CON I SINDACATI

In primo luogo, deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le seguenti informazioni:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e la durata prevedibile;
  • il numero dei lavoratori interessati.

Su richiesta di una delle parti segue un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data dell’avvio (ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti).

2) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

In seguito alla stipula del contratto di solidarietà con i sindacati, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con MODELLO CIGS SOLID1 (Pdf 75 Kb), al “Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione”.

Alla domanda, dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati. Il Decreto ministeriale di concessione del trattamento viene emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

3) DOMANDA ALL’INPS

Dopo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il datore di lavoro deve presentare domanda di autorizzazione alla sede INPS competente per territorio. L’INPS competente, con apposito provvedimento, autorizzerà il datore di lavoro a porre a conguaglio il trattamento erogato con i contributi dovuti. Ove previsto, sarà possibile anche fruire dello sgravio contributivo.

COME È CAMBIATA NEGLI ANNI LA NORMATIVA

Nel tempo, questo il contratto di solidarietà ha subito importanti modifiche normative. Vediamo quali sono.

Il Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 ha istituito per la prima volta in Italia il contratto di solidarietà in tutte le sue forme. Poi, nel corso degli anni, sono subentrate delle modifiche. In particolare:

  • con la Legge 19 luglio 1993, n. 236, il legislatore ha esteso il contratto di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Legge 19 dicembre 1994, n. 863. Cioè, le imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e le aziende artigiane;




  • il Decreto Sostegni Bis convertito in Legge fino al 31 dicembre 2021 ha fissato regole “speciali” per l’applicazione del CdS con lo scopo di procrastinare i licenziamenti nel pieno dell’emergenza Covid. Valevano con sconti e agevolazioni specifiche, per le aziende che avevano dimezzato il fatturato dal 2019 al 2021;

  • il testo della Legge di Bilancio 2022 art. 199 ha modificato le regole applicative del contratto di solidarietà sia sul campo di applicazione dei datori di lavoro interessati all’utilizzo che sull’ampiezza della riduzione di orario possibile. In particolare la riduzione di orario di lavoro media aziendale programmata su base giornaliera, settimanale o mensile può ora arrivare fino all’80% con punte, correlate al singolo lavoratore pari al 90% (prima del 2022 le percentuali erano rispettivamente del 60% e del 70%).

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la guida sul contratto di espansione per pensione anticipata e a scoprire le novità previste per la cassa integrazione. Vi consigliamo anche l’approfondimento sullo sgravio contributivo per contratti di solidarietà che riconosce uno sconto dei contributi ai datori di lavoro la guida sul sostegno a reddito di 1.000 euro (cd. bonus SaR).

Per scoprire invece altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati sugli aiuti alle famiglie e ai lavoratori, consultate questa sezione. In questa pagina, invece, trovate le notizie sugli aiuti per le imprese. Vi ricordiamo che è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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