I contratti di solidarietà consentono la tutela dell’occupazione attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.
Tali strumenti di integrazione salariale tutelano i lavoratori nelle crisi aziendali e, in alcuni casi, supportano le imprese nella crescita e nell’assunzione di nuovo personale.
Dal 30 Novembre 2025 è possibile l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2025.
In questa guida vi spieghiamo cosa sono i contratti di solidarierà, a chi si rivolgono, quali tipologie esistono e come funzionano in base alla normativa in vigore.
Indice:
COS’È IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
I contratti di solidarietà (CDS) sono strumenti di integrazione salariale pensati per salvaguardare l’occupazione nei momenti di difficoltà aziendale, riducendo l’orario di lavoro anziché ricorrere ai licenziamenti.
Ai lavoratori coinvolti, l’INPS riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione che avrebbero percepito per le ore non lavorate, fino al limite dell’orario settimanale previsto dal contratto.
Questi accordi vengono sottoscritti fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali che, secondo quanto previsto dalla Legge 19 Dicembre 1984, n. 863 che li ha istituiti, possono assumere due differenti forme:
- contratti di solidarietà difensivi, cioè accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale. Grazie a tali contratti si tenta di evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l’impresa. Per il contratto di solidarietà difensivo è previsto lo sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
- contratti di solidarietà di espansione, (ovvero gli ex contratti di solidarietà espansivi) che sono accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda.
Il Ministero del Lavoro ha annunciato che dal 30 Novembre 2025 è possibile richiedere lo sgravio per l’anno in corso con una nuova procedura telematica. Vediamo come funziona.
NOVITÀ SU COME RICHIEDERE LO SGRAVIO
Dal 2025 la domanda per ottenere lo sgravio contributivo connesso ai CDS va presentata esclusivamente online, tramite l’applicativo “sgravicdsonline”, accessibile da questa pagina con SPID o CIE, nel periodo compreso tra il 30 Novembre 2025 e il 10 Dicembre 2025. La piattaforma è disponibile già dal 2 Novembre 2025 per la precompilazione delle istanze.
Il pagamento dell’imposta di bollo è obbligatorio e deve avvenire solo tramite il sistema PagoPA integrato nell’applicativo. In assenza di questo pagamento, l’invio della domanda non sarà possibile. È quindi importante considerare i tempi tecnici necessari per completare la procedura, soprattutto nei giorni vicini alla scadenza.
Lo sgravio può essere richiesto con una sola domanda per ciascun accordo di solidarietà e per l’intero periodo di riduzione oraria previsto. Se l’impresa ha più accordi, anche se consecutivi, dovrà presentare domande distinte per ciascuno. Per assistenza sulla compilazione o lo stato della domanda è possibile scrivere a sgravicds@lavoro.gov.it, e consultare questo manuale utente (Pdf 1 MB).
Ora scopriamo insieme chi può stipulare i contratti di solidarietà e chi no.
CHI PUÒ STIPULARLO
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà tutte le aziende che:
- rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie;
- occupano mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento. Dal requisito occupazionale, sopra indicato, sono esonerate le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici o stampatrici di giornali periodici.
Non si può ricorrere ai contratti di solidarietà:
- nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali o che abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura concorsuale, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata;
- nel caso di imprese nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nell’edilizia;
- nel caso di contratti a termine di natura stagionale.
LAVORATORI BENEFICIARI
I contratti di solidarietà si rivolgono a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella pre esistente organizzazione del lavoro”.
Vediamo ora, i dettagli su come funzionano i contratti di solidarietà, tenendo conto della normativa in vigore.
COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Il contratto di solidarietà funziona come un trattamento di integrazione salariale e può dare diritto a degli sgravi per le aziende che lo attivano. In sostanza, con questo strumento le aziende in difficoltà (o in crescita nei rari casi di contratti espansivi), invece di procedere ai licenziamenti, possono garantire ai lavoratori interessati di ricevere un trattamento di integrazione salariale pari al 80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
La sospensione o la riduzione dell’orario, come concordata tra le parti, ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è soggetta alle seguenti regole:
- può essere giornaliera, settimanale o mensile;
- per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° Gennaio 2022, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato;
- qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a quella già determinata nel contratto, devono prevederne le modalità nel contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare un nuovo contratto e presentare una nuova domanda;
- non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.
Inoltre, i CDS sono compatibili con diverse prestazioni, ma ciascuna interagisce in modo specifico. Ossia:
- in caso di malattia, il lavoratore riceve sia l’integrazione salariale sia l’indennità di malattia, secondo la modalità di riduzione oraria (orizzontale o verticale);
- nel caso di congedo di maternità obbligatoria, questa prestazione prevarrà sempre sul trattamento per il contratto di solidarietà. Mentre, in casi di congedo parentale, questa prestazione va erogata solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale;
- per le festività, l’integrazione può compensare il minor salario in caso di riduzione orizzontale, mentre con riduzione verticale interviene solo se la festività coincide con un giorno di sospensione. Le festività soppresse non sono integrabili. Ferie e permessi sono coperti dall’integrazione se maturati e fruiti durante il contratto, altrimenti restano a carico del datore di lavoro;
- il TFR matura sull’intera retribuzione teorica, ma la quota relativa all’integrazione è rimborsabile dall’INPS solo alla cessazione del rapporto;
- le indennità sostitutive non sono compatibili, mentre l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con l’integrazione. È ammesso anche il cumulo con la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, purché nei limiti dell’orario ridotto e riferito all’unità produttiva;
- è possibile cumulare pensione e quota di retribuzione persa fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
SGRAVI PER LE AZIENDE
Come accennato, vi sono degli incentivi per le aziende che sottoscrivono contratti di solidarietà difensivi. Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è una misura connessa alla stipula di CdS difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Lo sgravio viene riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
QUANTO SI PERCEPISCE CON IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
I lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà percepiscono dall’INPS un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale. Parliamo, cioè, di quella che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite previsto dall’orario contrattuale settimanale.
Ma chi paga il contratto di solidarietà? A pagare il contributo è l’INPS, ma di solito è l’impresa che lo anticipa. Dunque, il lavoratore riceve il contributo direttamente in busta paga. In altri casi, il pagamento del contributo avviene direttamente da parte dell’INPS.
L’importo dell’integrazione salariale spettante al lavoratore è da assoggettare a contribuzione previdenziale a carico dello stesso nella misura del 5,84%. Inoltre, il trattamento sarà sempre nel limite del massimale mensile di integrazione salariale, pari a 1.404,03 euro nel 2025 (come spiegato in questa pagina con tutti gli importi 2025).
DURATA
I contratti di solidarietà possono durare fino a 24 mesi per ogni unità produttiva nell’arco di un quinquennio mobile, ma ai fini del calcolo della durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale, i primi 24 mesi valgono la metà. Questo consente di raggiungere una durata massima teorica di 36 mesi se l’integrazione riguarda esclusivamente contratti di solidarietà.
COME RICHIEDERE E ATTIVARE IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Per accedere ai benefici previsti dai contratti di solidarietà, l’azienda che intende sospendere o ridurre l’attività produttiva deve seguire una procedura ben definita. Ovvero, deve:
- informare le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative, indicando le cause della riduzione, la durata prevista e il numero di lavoratori coinvolti. Se richiesto, si apre un confronto tra le parti, da concludersi entro 25 giorni (10 per le imprese con meno di 50 dipendenti);
- una volta raggiunto l’accordo con i sindacati, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del Lavoro la domanda di integrazione salariale utilizzando il Modello CIGS Solid1 (Pdf 75 Kb), allegando il contratto sottoscritto e l’elenco dei lavoratori interessati. Il Ministero rilascia il decreto di concessione entro 30 giorni dalla ricezione;
- dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, l’azienda deve richiedere l’autorizzazione all’INPS competente, che, con apposito provvedimento, autorizza il conguaglio tra l’integrazione erogata e i contributi dovuti. Se previsto, l’azienda potrà anche accedere allo sgravio contributivo.
LA GUIDA AGLI AIUTI INPS
Mettiamo a vostra disposizione la guida agli aiuti INPS, ossia gli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito in vigore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 19 Dicembre 1984, n. 863;
- Decreto Legge 30 Ottobre 1984, n. 726;
- Testo della Legge di Bilancio 2022 che (Pdf 2 Mb) ha modificato le regole applicative.
ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
Vi consigliamo di leggere, la guida sul sostegno a reddito di 1.000 euro (cd. bonus SaR) e la guida sulla cassa integrazione. Vi invitiamo anche a consultare il nostro articolo sugli incentivi spettanti per le assunzioni di lavoratori in CIGS e gli approfondimenti su Naspi e Dis-Coll per disoccupati.
A proposito di aiuti a chi non lavora, mettiamo a vostra disposizione le guide su Supporto formazione lavoro e Assegno di Inclusione, che hanno sostituito il reddito di cittadinanza.
Per scoprire altre interessanti aiuti ai lavoratori vi invitiamo a visitare questa pagina. In questa sezione trovate gli aiuti alle imprese.
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