Sgravio contributivo per contratti di solidarietà: come funziona, istruzioni INPS

Come funziona lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà che riconosce uno sconto dei contributi pari al 35% per ogni lavoratore

INPS

Arrivano le istruzioni operative sullo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) stipulati negli anni 2021 e 2022.

La legge prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e fino a un massimo di 24 mesi.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo a chi spetta, come funziona e come si applica lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà 2021 2022 in base alle nuove istruzioni INPS.

COS’È LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è una misura connessa alla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio viene riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78) ha istituito questo incentivo, modificato con il Decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2 che ha rideterminato le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà. Con la Circolare INPS n. 40 del 05-04-2023, l’Istituto chiarisce quali sono le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021.

COS’È IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Il contratto di solidarietà (CdS) è uno strumento di integrazione salariale basato su un accordo tra un’impresa e le organizzazioni sindacali che prevede la riduzione dell’orario di lavoro al fine di tutelare l’occupazione e di evitare la perdita totale della retribuzione del lavoratore. I contratti di solidarietà possono assumere due differenti forme:

  • contratti di solidarietà difensivi, ossia accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale. Mirano, quindi, ad evitare che venga licenziato il personale impiegato presso l’impresa;

  • contratti di espansione (ovvero gli ex contratti di solidarietà espansivi) che sono accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda. Tra i contratti di espansione, vi sono anche quelli per pensione anticipata che vi spieghiamo in questo articolo.

Per il contratto di solidarietà difensivo è previsto lo sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Vediamo cosa dicono le indicazioni INPS su come funziona e a chi spetta lo sgravio per il periodo 2021 2022.

A CHI SPETTA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Come chiarisce la Circolare INPS n. 40 del 05-04-2023, per l’anno 2021 sono destinatarie della riduzione contributiva, alternativamente, le imprese che al 30 novembre 2021:


  • abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tali aziende devono essere in regola con il pagamento dei contributi e rispettare la parte economica degli accordi e contratti collettivi.

COME FUNZIONA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Lo sgravio contributivo viene riconosciuto sulla stipula di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per la durata di tale contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Vale sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La riduzione contributiva è del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per quanto attiene alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, l’INPS nella Circolare n. 40 del 05-04-2023 – per l’anno 2021 – chiarisce che:

  • possono fruire dello sgravio le sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022. Tali aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante delle specifiche operazioni di conguaglio;

  • il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Relativamente all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. In quel limite potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare INPS n. 40 del 05-04-2023.

Ma, precisamente, quali contributi vengono ridotti?

CONTRIBUTI AMMESSI ALLO SGRAVIO

Come chiarisce l’INPS, la riduzione contributiva:

  • deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà;

  • deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso;

  • è applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in quel mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

CONTRIBUTI NON AMMESSI ALLO SGRAVIO

Non sono soggette alla riduzione contributiva per i contratti di solidarietà le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:


  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge 1 giugno 1991, n. 166;


  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. Pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca di tale esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, la Circolare INPS n. 40 del 05-04-2023 chiarisce che il beneficio è cumulabile con Decontribuzione Sud.

COME OTTENERE LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

La procedura per ottenere lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La struttura INPS territorialmente competente seguirà tali step:

  • verifica la documentazione prodotta dall’azienda (ossia il decreto direttoriale di ammissione al beneficio);

  • accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Le aziende interessate dall’esonero, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

  • nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Per maggiori dettagli e per le istruzioni contabili, vi invitiamo a leggere il testo completo della Circolare INPS n. 40 del 05-04-2023.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la guida con tutte le informazioni su come funziona il contratto di solidarietà e la relativa normativa in vigore. Vi consigliamo anche l’approfondimento sul contratto di espansione per pensione anticipata e le novità previste per la cassa integrazione 2023 e le misure di sostegno al reddito.

Per conoscere altri aiuti e bonus per lavoratori, famiglie e imprese è possibile consultare le sezioni dedicate agli aiuti alle imprese e agli aiuti a famiglie e lavoratori. Continuate a seguirci per restare informati su tutte le novità, iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti e avere le notizie in anteprima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *