TFA Sostegno: requisiti e come funziona fino al 2024

scuola, docenti, maestre, insegnanti

La riforma del reclutamento dei docenti modifica i requisiti di accesso all’insegnamento e prevede una fase transitoria per il TFA per diventare insegnanti di sostegno fino al 2024.

Durante questo periodo i docenti con 3 anni di servizio nel sostegno possono accedere ai corsi di specializzazione senza sostenere le prove d’accesso. La misura è rivolta sia ai precari che agli insegnanti di ruolo.

Vediamo nel dettaglio come funziona il TFA per il sostegno fino al 2024 e quali sono i requisiti per accedere.

TFA SOSTEGNO PERIODO TRANSITORIO FINO AL 2024

La riforma del reclutamento dei docenti, il cui testo è contenuto nella legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 prevede, infatti, una fase transitoria per il TFA sostegno. Fino al 31 dicembre 2024, possono accedere direttamente ai corsi di specializzazione per il sostegno, cioè senza sostenere le prove, i docenti con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni. Questo a patto che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento e il titolo di studio valido per l’insegnamento.

In sostanza, dunque, fino al prossimo anno è prevista una doppia modalità di ingresso ai corsi di specializzazione sul sostegno. Una parte degli aspiranti dovrà sostenere le prove d’accesso mentre per una parte è previsto l’esonero. Ricordiamo che i test di ingresso consistono in una prova preselettiva, seguita da una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

COSA PREVEDE LA NORMA TRANSITORIA

Nello specifico, la legge 79/2022 stabilisce che, fino al termine del periodo transitorio, «ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento».

Quindi possono accedere senza prove al TFA sostegno non solo i docenti precari, ma anche quelli assunti a tempo indeterminato. Ai fini delle tre annualità di servizio, è valido anche il servizio svolto nelle scuole paritarie o nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale modalità di accesso è subordinata al possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, mentre non è specificato se il servizio debba essere svolto nello stesso grado per il quale si vuole ottenere l’abilitazione. Inoltre, è riservata ad un numero ristretto di insegnanti. La riserva di posti dev’essere stabilita da un apposito decreto MUR che, ad oggi, non è ancora stato pubblicato.

Vediamo con quali requisiti si può accedere al TFA sostegno senza prove d’accesso o con le prove d’accesso nel periodo transitorio. Queste modalità dovrebbero essere valide anche per accedere al TFA sostegno VIII ciclo, di cui si attende a breve il decreto (qui tutte le informazioni). Il condizionale è d’obbligo, in quanto per avere certezza di queste disposizioni si attende la pubblicazione del provvedimento ministeriale che darà attuazione alla norma transitoria.

CHI ACCEDE AL TFA SENZA PROVE

Fino al 31 dicembre 2024, accedono al TFA sostegno senza sostenere le prove d’esame i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno conseguiti negli ultimi 5 anni;

  • abilitazione all’insegnamento;

  • titolo di studio valido per l’insegnamento.

Ricordiamo, inoltre, che, in base alla normativa vigente, sono esonerati dalle prove per il TFA:

  • i beneficiari della legge 104/92;

  • gli aspiranti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;

  • i sovrannumerari, cioè gli aspiranti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione, abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso, oppure siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni, oppure siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Non è certo se anche per il TFA sostegno 2023 e 2024 saranno esonerati dalle sole prove preselettive i candidati che l’avevano superata nel ciclo precedente ma senza poter sostenere le altre prove a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena).

CHI DEVE SOSTENERE LE PROVE

Devono sostenere le prove d’accesso i candidati che non si trovino in una delle condizioni per le quali è previsto l’esonero, in possesso dei requisiti di accesso al TFA sostegno indicati di seguito:

1. per la scuola dell’infanzia e primaria

  • abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

OPPURE:

  • diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

2. per la scuola secondaria di primo e secondo grado

  • abilitazione alla classe di concorso, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e
    riconosciuti in Italia;

OPPURE:

  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, insieme a 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA;

3. per i posti di insegnante tecnico pratico – ITP

  • diploma di tipo tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso (non sono richiesti i 24 CFU).

I requisiti resteranno tali fino al termine della fase transitoria.

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