Titoli non valutabili graduatorie ATA terza fascia 2021

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In questa guida utile ti spieghiamo quali sono i titoli non valutabili per le graduatorie ATA terza fascia valide per il triennio scolastico 2021-2023.

Vediamo in dettaglio quale tipo di titolo non è utile per aumentare il punteggio in graduatoria e non va indicato nella domanda per il concorso ATA terza fascia 2021.

DIFFERENZA TRA TITOLI VALUTABILI E NON VALUTABILI PER LE GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA

Il bando ATA terza fascia indica quali sono i titoli valutabili per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Si tratta dei titoli culturali e dei titoli di servizio che consentono di ottenere più punti ai fini del calcolo del punteggio per la posizione in graduatoria. Sono differenti dai titoli di accesso ATA terza fascia, necessari per partecipare al concorso, e dai titoli di preferenza per le graduatorie ATA. Per conoscere tutti i titoli valutabili per il concorso terza fascia ATA 2021 puoi leggere il nostro approfondimento, dove trovi le tabelle da scaricare con tutti i titoli per ciascun profilo professionale.

Quindi, per essere ammesso a valutazione ai fini del posizionamento in graduatoria, un titolo deve rientrare tra quelli previsti dal bando di concorso ATA. Tuttavia non è sempre così semplice capire quali titoli sono esclusi, possono sorgere dubbi e difficoltà nell’interpretare il decreto. Alla nostra redazione sono giunte molte domande e, con l’intento di aiutare più persone, elenchiamo di seguito le risposte ai dubbi più frequenti.

TITOLI NON VALUTABILI PER LE GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA

Quali sono i titoli non valutabili per le graduatorie ATA di terza fascia? Prima di tutto è bene ricordare che non sono valutabili i titoli conseguiti dopo il 22 aprile 2021. Il MIUR, infatti, ha prorogato la scadenza delle domande per le graduatorie ATA al 26 aprile, ma tale proroga non ha effetti sulla validità dei titoli. Dunque possono essere valutati solo i titoli conseguiti entro la scadenza del bando ATA III fascia valida prima della proroga, fissata appunto al 22 aprile.Il MIUR ha pubblicato un’apposita FAQ per chiarire entro quando devono essere posseduti i titoli per essere valutabili, che potete leggere in questa pagina.

Inoltre, non sono valutabili i seguenti titoli:

  • periodi di servizio prestato senza retribuzione, per il quale è prevista la sola conservazione del posto, salvo eccezioni previste dal bando;

  • titoli di studio conseguiti all’estero e non dichiarati equipollenti o per i quali non si è presentata richiesta di riconoscimento entro la scadenza del bando;

  • più servizi diversi prestati nello stesso periodo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro. In questo caso si può far valere un solo servizio.

Rientrano tra i titoli non valutabili per le graduatorie terza fascia ATA, in quanto non si tratta di impieghi alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni (Enti statali, Enti locali ecc), anche i seguenti:

  • Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.);

  • Collaborazione per Programma (Co.Pro.);

  • Tirocinio e stage;

  • Lavoro Interinale;

  • Consulenza;

  • Lavori Socialmente Utili (LSU);

  • Lavori di Pubblica utilità (LPU);

  • lavoro come dipendente di Cooperative, anche se ai servizi della pubblica amministrazione;

  • lavoro come dipendente di Aziende a partecipazione comunale, provinciale o regionale;

  • servizio in qualità di Operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali realizzati da Enti locali;

  • servizio come Vigile del Fuoco Volontario, in quanto non titolare di rapporto di lavoro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

  • Dottorato di ricerca, in quanto costituisce un contratto di collaborazione continuativa;

  • attività di Scrutatore / Presidente di seggio, dato che l’incarico è svolto come prestatore d’opera;

  • contratti di prestazione d’opera per progetti/PON con Enti pubblici, Scuole e Stato;

  • master, corsi di formazione post laurea, abilitazioni all’esercizio delle varie professioni, praticanti, corsi di lingua di qualsiasi genere e lavori svolti nel settore privato sia come dipendenti che come autonomi/professionisti;

  • servizi come Consigliere / Assessore comunale, provinciale o regionale, perchè non sono prestati alle dipendenze dirette della PA.

Infine, non sono valutabili i servizi prestati presso:

  • Poste e Telecomunicazioni dopo il 31-12-1993;

  • Ferrovie dello Stato dopo il 13-06-1985;

  • Azienda di Stato Servizi Telefonici dopo il 13-12-1992;

  • INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese e simili, in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti locali.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti puoi leggere le nostre guide su come aumentare il punteggio in graduatoria e sul concorso ATA terza fascia 2021. Mettiamo a tua disposizione anche la nostra guida pratica su come presentare la domanda graduatorie ATA terza fascia online e questo approfondimento su tutte le novità sulle graduatorie ATA terza fascia.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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11 Commenti

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  1. L’Associazione della CRI è inserita nell’elenco delle pubbliche amministrazione – CRI (11).
    Il servizio svolto presso un Comitato Locale della Croce Rossa Italiana è valutabile come titolo?

  2. buongiorno,
    ho prestato e presto tutt’ora servizio come lavoratore somministrato presso il Comune, è un titolo di servizio valido per la graduatoria di terza fascia personale ATA.

  3. BUONGIORNO, VOLEVO CHIEDERE SICCOME LAVORO PART-TIME PRESSO UN ENTE PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO. POSSO PRESENTARE COMUNQUE LA DOMANDA COME PERSONALE ATA?GRAZIE

  4. Salve, vorrei sapere se l’aver svolto servizio presso i vigili del fuoco per poco più di un mese può essere inserito ai fini del punteggio per le graduatorie ata

  5. Salve, vorrei chiedere se l’aver svolto delle collaborazioni a tempo parziale per un massimo di 200 ore (retribuite) presso un’università italiana durante gli studi può essere considerato un titolo valutabile. Grazie

    • Salve, visto che tra le cause di esclusione i servizi come Consigliere / Assessore comunale, provinciale o regionale, perchè non sono prestati alle dipendenze dirette della PA, vorrei sapere invece chi ha svolto la funzione di Sindaco del comune è valutabile ai fini del punteggio Ata?

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