Resi noti i nuovi importi dei contributi volontari INPS 2024 per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata.
Il 21 febbraio 2024 l’INPS ha comunicato quanto è dovuto per contributi 2024 dai prosecutori volontari, a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono gli importi e quali sono le istruzioni per saldare i contributi volontari INPS 2024 per i lavoratori dipendenti non agricoli, per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione Separata.
Mettiamo a disposizione anche le tabelle ufficiali fornite da INPS.
COSA SONO I CONTRIBUTI VOLONTARI INPS
I contributi volontari sono versamenti effettuati volontariamente all’INPS da parte di chi, pur non essendo obbligato, desidera garantirsi una copertura previdenziale ai fini pensionistici.
Questi contributi infatti permettono di colmare eventuali periodi rimasti scoperti e di raggiungere così i requisiti necessari per l’accesso alla pensione.
L’importo dei contributi varia annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che nel 2024 è pari a +5,4%.
CONTRIBUTI VOLONTARI INPS 2024
Con la Circolare INPS 21 febbraio 2024, n. 36, INPS ha comunicato gli importi nonché le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2024, per i versamenti volontari delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti non agricoli;
- iscritti all’evidenza contabile separata della Gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
- iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
- giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- iscritti alla Gestione Separata.
Scopriamo i dettagli, categoria per categoria.
1) LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, l’INPS chiarisce che, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2024:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, è pari a 55.008 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro;
- l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%;
- l’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%. I dettagli li trovate in questo allegato alla Circolare.
Di seguito la Tabella INPS – per gli anni dal 2023 al 1997 – con tutti i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (cosiddetto tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

2) ISCRITTI EVIDENZA CONTABILE SEPARATA FPLD, FONDO VOLO, FONDO DIPENDENTI FERROVIE
Gli iscritti al FPLD e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare il 33% nel 2024. Il versamento delle aliquote contributive per gli iscritti ai fondi pensione, infatti, viene mantenuto costante, con variazioni solo per i nuovi iscritti o per coloro che hanno aderito a fondi complementari. Nel caso del Fondo Volo, le aliquote differenziate rimangono invariate in base all’anzianità contributiva e all’adesione ai fondi complementari:
- per chi ha più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, o meno di 18 anni senza adesione ai fondi complementari, l’aliquota resta al 40,82%;
- per chi ha meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e ha aderito ai fondi complementari, l’aliquota è del 37,70%;
- per i nuovi iscritti senza anzianità contributiva, l’aliquota è del 38%, comprensiva di un contributo addizionale del 5%.
Le aliquote sono determinate in base al “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili come segue:
- X3 = 40,82%,
- Y3 = 37,70%,
- Z3 = 38%.
3) ISCRITTI FONDO SPECIALE ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (EX IPOST)
Per l’anno 2024 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.
4) GIORNALISTI PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI E PRATICANTI
Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, si conferma l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
INPS inoltre, ricorda che con la Circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di contributi volontari per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.
5) ISCRITTI GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il contributo volontario dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233.
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2024 dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
- per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 24%, mentre è pari al 24,48% per i commercianti;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al 23,70% per gli artigiani, mentre è pari al 24,18% per i commercianti.
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1° gennaio 2024. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le 8 classi di contribuzione, gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro, gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi. Vediamo i dettagli.
ARTIGIANI
Questi gli importi per i contributi volontari artigiani nel 20243 con decorrenza dal 1° gennaio:
- fino a 18.415 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 18.415 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 368,30 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 363,70 euro;
- da 18.416 a 24.514 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 21.465 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 429,30 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 423,94 euro;
- da 24.515 a 30.613 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 27.564 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 551,28 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 544,39 euro;
- da 30.614 a 36.712 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 33.663 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 673,26 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 664,85 euro;
- da 36.713 a 42.811 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 39.762 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 795,24 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 785,30 euro;
- da 42.812 a 48.910 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 45.861 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 917,22 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 905,76 euro;
- da 48.911 a 55.007 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 51.959 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.039,18 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.026,20 euro;
- da 55.008 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 55.008 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.100,16 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.086,41 euro.
COMMERCIANTI
Questi gli importi per i contributi volontari commercianti nel 2024 con decorrenza dal 1° gennaio:
- fino a 18.415 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 18.415 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 375,67 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 371,07 euro;
- da 18.416 a 24.514 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 21.465 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 437,89 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni,la contribuzione mensile è di 432,52 euro;
- da 24.515 a 30.613 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 27.564 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 562,31 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 555,42 euro;
- da 30.614 a 36.712 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 33.663 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 686,73 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 678,31 euro;
- da 36.713 a 42.811 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 39.762 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 811,15 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 801,21 euro;
- da 42.812 a 48.910 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 45.861 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 935,57 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 924,10 euro;
- da 48.911 a 55.007 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 51.959 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.059,97 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.046,98 euro;
- da 55.008 euro di reddito, il reddito medio imponibile è pari a 55.008 euro: per gli artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.122,17 euro. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, la contribuzione mensile è di 1.108,42 euro.
6) ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 184 del 1997. Ovvero, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Per i contributi volontari 2024, deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione. Per l’anno 2024 è pari:
- al 25% per i professionisti;
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:
- 4.63,80 euro su base annua;
- 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti;
- 6.077,04 euro su base annua;
- 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
COEFFICIENTI RIPARTIZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI FPLD
Nella Circolare INPS 21 febbraio 2024, n. 36, l’Istituto riporta le le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2024, relative ai soggetti – distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 o con decorrenza successiva a tale data.
Per i contributi autorizzati entro il 31 dicembre 1995 questa, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, questa è la tabella di riferimento:

Per i contributi autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, questa è la tabella di riferimento:

LA GUIDA ALLE PENSIONI
Per conoscere tutti gli strumenti di pensione attivi fino al 2025, vi consigliamo di leggere la guida su quando andare in pensione e i requisiti necessari.
Vi consigliamo di leggere l’approfondimento sulla riforma pensioni 2024 e le novità dell’ultima ora.
RIFERIMENTI
- Circolare INPS 21 febbraio 2024, n. 36 (Pdf 108 Kb);
- Allegato n. 1 alla Circolare INPS 21 febbraio 2024, n. 36 (Pdf 122 Kb).
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