Quota 103 nel 2023: cos’è, come funziona, requisiti

La guida su come funziona la pensione anticipata Quota 103, che permette di andare in pensione 5 anni prima

pensione quota 103

“Quota 103”, il nuovo sistema di pensione anticipata introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 con ogni probabilità sarà prorogato nel 2024.

Si tratta dello strumento di flessibilità in uscita che, a determinate condizioni, anticipa la pensione di 5 anni. Più precisamente, Quota 103 permette di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, requisiti da maturare entro l’anno.

In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona la pensione Quota 103, a chi si rivolge, come si applica, il limite dell’assegno, quali sono le finestre temporali, come fare domanda e le ultime novità sul tema.

CHE COS’È QUOTA 103?

Quota 103 è una forma di pensione anticipata che permette l’accesso al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni d’età (la somma di questi valori dà appunto “103”) maturati entro il 31 dicembre 2023, facendo riferimento quindi ai nati nel 1960 – 1961.

Si tratta di uno strumento che segue il sistema delle “quote”, come la ormai vecchie e non più attive Quota 100 o Quota 102 che permette un’uscita anticipata dal lavoro solo ai lavoratori nati in un certo anno.

TETTO MASSIMO PER PENSIONE QUOTA 103

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, pur non prevedendo penalizzazioni per chi sceglie questo prepensionamento, il Parlamento stabilisce un tetto massimo per l’assegno pensionistico che non potrà essere superiore a 5 volte il valore dell’assegno minimo (cioè a 2.818,7 euro). Un limite da rispettare fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni con almeno 20 anni di contributi versati).

COME FUNZIONA QUOTA 103

Per chi decide di andare in pensione con quota 103 non vi è alcuna penalizzazione circa il criterio di calcolo dell’assegno, ma solo un tetto massimo per il trattamento riconosciuto.

In buona sostanza, si applicherà il sistema retributivo – assegno calcolato sullo stipendio – sulla anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e, poi, il sistema contributivo – assegno calcolato solo sui contributi versati –  dal 1° gennaio 1996.

Tuttavia, chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti dell’età per la pensione di vecchiaia non potrà ricevere un assegno superiore a 5 volte quello minimo, ossia sopra i 2.818,7 euro lordi. Quindi, tra i 62 e i 67 anni (età necessaria per la pensione di vecchiaia) chi sceglie Quota 103 dovrà rinunciare a un trattamento superiore a 5 volte l’assegno minimo. Dai 67 anni in poi, invece, riceverà l’assegno che gli spetta secondo la sua specifica situazione contributiva.

Si ricorda, infine, che nel 2022 le pensioni minime ammontavano a 525,38 euro mensili circa, ma che nel 2023 sono aumentate a 563,74 euro, come vi spieghiamo in questa guida sulle rivalutazioni pensioni 103. Per questi motivi, considerando il valore della pensione minima di 563,74 euro, chi va in pensione prima dei 67 anni di età non potrà ricevere un assegno pensionistico superiore a 2.818,7 euro. Dunque, non vi sono penalizzazioni con Quota 103, ma solo limiti. Se volete conoscere altre novità per le pensioni minime in Legge di Bilancio 2023, vi invitiamo a leggere questo focus. Vediamo quali sono i requisiti di Quota 103.

FINESTRE TEMPORALI QUOTA 103

Nella Circolare n. 27 del 10-03-2023, l’INPS ha chiarito i dettagli su quando entra in vigore Quota 103 e sulle finestre temporali relative all’applicazione di Quota 103. Con questa nota stampa dell’11 maggio 2023, l’INPS ha anche confermato di aver aggiornato la procedura di accesso a Quota 103. Come tutti gli strumenti flessibilità in uscita di questo tipo, per accedere a Quota 103 sono previste finestre di attesa differenti, ossia periodi più o meno lunghi tra la maturazione dei requisiti e il riconoscimento del primo assegno pensionistico.

Più precisamente:

  • i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Chi li ha maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023, consegue il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”). Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta “finestra”.

  • i lavoratori pubblici, che hanno maturato i requisiti della Quota 103 entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. Coloro che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla  maturazione dei requisiti (la cosiddetta “finestra”) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023. Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo 1°successivo all’apertura della cosiddetta finestra. Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al 1° giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

COME PRESENTARE DOMANDA PER QUOTA 103

Con il Messaggio n. 754 del 21-02-2023, l’INPS ha chiarito che le domande per Quota 103 possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). Si dovrà seguire il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;

  • chiamando il Contact Center INPS Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • rivolgendosi agli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge che danno supporto nell’invio della domanda utilizzando i servizi telematici offerti dall’INPS.

Inoltre, con questa nota stampa dell’11 maggio 2023, l’INPS ha anche annunciato l’aggiornamento della procedura di accesso a Quota 103. Ricordiamo a chi non vuole procedere in autonomia, ma preferisce farsi assistere da un patronato, che il servizio può essere a pagamento, in quanto non tutti i servizi erogati dai patronati sono gratuiti. Quindi consigliamo di informarsi prima chiamando telefonicamente il patronato più vicino a casa al quale si pensa di chiedere supporto.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la guida su come fare domanda per pensione Quota 103.

CUMULABILITÀ

L’INPS nella Circolare n. 27 del 10-03-2023 chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La norma dispone anche che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A QUOTA 103

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva.

Secondo quanto specifica l’INPS nella Circolare n. 27 del 10-03-2023, la concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata 103 è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione e l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.

Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

TERMINI PAGAMENTO TFR TFS CON QUOTA 103

Per chi accede a Quota 103, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia. Come chiarito dalla Circolare n. 27 del 10-03-2023, quindi, si avrà diritto al TFR o TFS dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

COME FUNZIONA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Per quanto concerne il personale scolastico, Quota 103  non prevede finestre di attesa per percepire l’assegno pensionistico. Tali dipendenti hanno una sola possibilità di uscita annuale che corrisponde alla data del 1° settembre di ogni anno. Così come previsto dall’articolo 59, comma 9, della Legge 449 del 1997, per il personale scolastico, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pensione ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico.

Cioè, se l’interessato matura i requisiti richiesti per la pensione Quota 103, durante l’anno 2023, potrà andare in pensione dal 1° settembre 2023. I requisiti sono riassunti anche in questa nota stampa INPS dell’11 maggio 2023.

QUOTA 103 ANCHE NEL 2024

Arriverà la proroga per la Quota 103 nel 2024? Stando alle analisi del DEF 2023, sembrerebbe proprio di sì, ma solo l’ok definitivo alla Legge di Bilancio del prossimo anno (da approvare entro fine dicembre 2023, su cui vi terremo aggiornati) ci darà conferma della proroga di Quota 103.

Ciò che è certo è che il Governo ha fissato una spesa iniziale per la misura di 510 milioni di euro per il primo anno (2023) e poi ha stanziato:

  • 1.528 milioni di euro per il 2024;

  • 498 milioni di euro per il 2025.

Nonostante i fondi resi disponibili, si attende l’ufficialità della proroga Quota 103 nel 2024. Quello su cui ci si interroga è la sostenibilità. Nel report pubblicato a maggio 2023, che vi illustriamo in questo focus, è emerso per esempio come in ben 39 Province italiane vi sono più pensionati che occupati. Cosa che rischia di mettere in difficoltà le casse dell’INPS.

Tuttavia, concentrandoci su Quota 103, dall’ultimo Osservatorio INPS sulle pensioni decorrenti, datato 20 luglio 2023, è emerso che le pensioni anticipate (come appunto Quota 103) rispetto a quelle di vecchiaia, in tutte le gestioni risultano più basse nel primo semestre 2023 rispetto all’anno 2022, attestandosi al +16% contro il 22% in più di quelle di vecchiaia.

Partendo da queste analisi, dai risultati dei tavoli tecnici e dalle risorse in campo nelle Casse dello Stato, si valuterà l’opzione migliore. E noi, vi aggiorneremo.

COSA SOSTITUISCE QUOTA 103

Quota 103 va a sostituire la vecchia Quota 102 i cui requisiti di accesso andavano maturati entro il 31 dicembre 2022. Un intervento necessario, insieme alla proroga dell’APE sociale nel 2023 e al rinnovo di Opzione Donna, per scongiurare il rischio di ritorno tout court alla Legge Fornero (con la sola pensione a 67 anni).

Per finanziare la misura nel 2023, il Governo ha dovuto escogitare un sistema, “bloccando” gli importi dei trattamenti mantenendoli sotto una certa soglia. In pratica, gli assegni dal valore superiore a 4 volte più del minimo – ossia superiori ai 2.254,96 euro lordi al mese –  non vedranno la rivalutazione legata all’inflazione del 90%, come è stato nel 2022, ma solo dell’85%.

La Legge di Bilancio ha, infatti, introdotto un nuovo sistema di rivalutazione che vi illustriamo in questa guida. Non verranno toccate, invece, le pensioni inferiori ai 2.254,96 euro lordi al mese. Questi assegni riceveranno, al contrario, una perequazione al 100% dell’inflazione, come già previsto dalle norme vigenti. Ecco, quindi, che dal risparmio ottenuto si è stata finanziata Quota 103 per il 2023.

BONUS MARONI PER CHI NON SCEGLIE QUOTA 103

A Quota 103, il Parlamento ha anche affiancato il cosiddetto bonus Maroni (dal nome del politico venuto a mancare a novembre 2022). Parliamo di un esonero pari al 33% della contribuzione per i lavoratori che – pur essendo in possesso dei requisiti per il prepensionamento con Quota 103 – decidono di restare al lavoro. Inizialmente il bonus era stato proposto solo al 10%, poi incrementato. Per tutti i dettagli su questo esonero contributivo vi consigliamo il nostro approfondimento dedicato.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche il nostro focus che riassume le novità e le proposte su pensione Quota 41. A vostra disposizione anche i nostri articoli su pensione lavoratori precoci, pensione anticipata ordinaria e Opzione donna nel 2023. Inoltre, potete leggere il nostro approfondimento su APE sociale 2023 e la guida sull’isopensione. Vi rimandiamo anche al nostro articolo che riassume le novità riguardanti la proposta Quota 96.

Interessante anche il focus sul nuovo assegno universale anziani che potete scoprire leggendo questo approfondimento. A vostra disposizione infine la nostra guida liquidazione Quota 103 , quando è possibile sceglierla come alternativa a pensione Quota 100 e pensione Quota 102. Vi consigliamo anche la lettura del nostro articolo che riassume le ultime proposte riguardo la pensione giovani con assegno di garanzia. Per approfondire, infine, vi consigliamo il nostro articolo su Opzione Donna 2024 e le proposte al vaglio del Governo Meloni. E a proposito di riforma pensioni 2024 e proposte nuove, vi rimandiamo al nostro articolo sulla pensione part time, al vaglio dell’esecutivo.

Inoltre, per conoscere tutte le novità per i pensionati, vi invitiamo a visitare questa sezione. Per restare aggiornati su tutte le novità è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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21 Commenti

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  1. Buon giorno
    Ho 37 e mezzo di contributi italiani 99 settimane di disoccupazione naspi e due anni svizzeri ho 62 anni posso andare in pensione con quota 103?

    • Premesso che per accedere a quota 103 servono 41 anni di contributi versati e 62 anni di età (la somma di questi valori dà appunto 103), sicuramente per il requisito anagrafico ci siamo, per quanto riguarda i contributi, tutto dipende da come vengono conteggiati gli anni di lavoro in Svizzera e poi bisogna fare un calcolo preciso dei mesi per verificare che effettivamente arriva a 41 anni di contributi versati. Le conviene prendere appuntamento presso un caf, così da poter fare una simulazione precisa, e da verificare se eventualmente le mancano altri contributi da versare.

      • Questo lo so già quello che mi interessa sapere se per quota 103 i due anni di naspi e i due anni svizzeri vengono presi in considerazione per arrivare a 41 anni

        • I due anni di Naspi rientrano perché si tratta di contributi figurativi. Per quanto riguarda il lavoro in Svizzera, per avere le certezza che venga conservato, le conviene rivolgersi ad un caf o patronato portando tutta la documentazione, così da analizzare la sua specifica situazione.

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