Il Senato ha approvato il DDL Semplificazioni 2025.
Il testo prevede misure per snellire i procedimenti amministrativi, nonché digitalizzare i servizi per cittadini e imprese.
In questo articolo vi spieghiamo cosa prevede e quando entra in vigore il Disegno di Legge.
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COSA PREVEDE IL DDL SEMPLIFICAZIONI 2025
Il DDL Semplificazioni 2025 contiene diverse disposizioni che riguardano cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Queste misure mirano a ridurre la burocrazia, favorire l’efficienza amministrativa e sostenere la competitività delle imprese. In attesa che la norma, connessa alla Legge di Bilancio 2026, sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale, scopriamo cosa prevede punto per punto.
1) VIA ALLA MAXI RIFORMA DIGITALE NELLA SCUOLA
Il Disegno di Legge rivoluziona il sistema scolastico con iscrizioni solo online tramite la piattaforma “Famiglie e studenti”, eliminando la burocrazia cartacea per le famiglie. L’accesso ai registri e alle comunicazioni sarà possibile solo con SPID o CIE. Le scuole dovranno solo rendere disponibili le comunicazioni, senza inviarle attivamente.
Sul fronte amministrativo, vengono soppressi i distretti scolastici, i consigli regionali e locali dell’istruzione e altri organi collegiali territoriali. Anche la formazione post-conferma dei dirigenti scolastici viene semplificata, così come l’adozione del Piano delle arti, che sarà gestito direttamente dal Ministero.
Per il sistema educativo 0-6 anni, la norma chiarisce che i servizi devono essere in continuità con la scuola dell’infanzia, escludendo quelli di solo accudimento. Si rafforza il monitoraggio dei fondi con Regioni ed Enti locali, si semplifica l’adozione dei Piani nazionali quinquennali e si dà priorità ai servizi privati accreditati per ridurre i costi alle famiglie. Infine, viene eliminato il limite di rinnovo per i membri della Commissione del Sistema Integrato.
2) SEMPLIFICAZIONE PER I PROFESSORI UNIVERSITARI
Il testo riorganizza e semplifica le procedure per l’assegnazione dei titoli onorifici di professore emerito e onorario. La novità più rilevante è l’introduzione di un limite massimo di 2 anni dal collocamento a riposo o dalle dimissioni per poter avviare la procedura di conferimento:
- per ottenere il titolo di professore emerito, sono richiesti almeno 20 anni accademici di servizio, specificamente come professore di prima fascia, oltre a requisiti aggiuntivi che saranno definiti con un successivo decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca:
- per il professore onorario sono sufficienti almeno 15 anni accademici di servizio.
Il titolo è conferito dal Ministro dell’Università e della Ricerca, su proposta del Rettore e con il parere favorevole del Senato Accademico. Resta immutato il principio che tali onorificenze non comportano alcuna prerogativa accademica. Viene invece stabilito l’obbligo di pubblicare l’elenco dei professori emeriti e onorari sul sito web di ciascun Ateneo.
3) NOVITÀ SU ALLOGGI DEL TURISMO E RISTORAZIONE
Fino al 31 Dicembre 2026, chi crea o ristruttura alloggi per i lavoratori del settore turistico e della ristorazione potrà usare la procedura semplificata della SCIA, se beneficia dei contributi statali già stanziati. È ammesso anche l’aumento fino al +20% della volumetria o superficie lorda esistente.
In cambio, l’immobile dovrà mantenere la destinazione d’uso per i lavoratori per almeno 10 anni. Per il cambio di destinazione d’uso, si applicano le regole urbanistiche ordinarie. Inoltre, chi usufruisce dei benefici dovrà stipulare convenzioni (es. con gestori di parcheggi) per compensare l’impatto urbanistico della nuova funzione residenziale.
Altre novità sugli alloggi per il personale, ricordiamo, erano stati introdotti dal Decreto staff house 2025, come spieghiamo in questa guida.
4) CERTIFICATI MEDICI ONLINE, STRETTA SULLE FALSE ATTESTAZIONI
L’articolo 22 estende le sanzioni disciplinari per i medici che rilasciano certificazioni false anche ai casi di telemedicina. Se un medico giustifica un’assenza dal servizio con certificati rilasciati online, senza aver constatato direttamente o documentato oggettivamente lo stato clinico, rischia la radiazione dall’albo, il licenziamento o la decadenza dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Le modalità e i casi in cui si potrà ricorrere alla telecertificazione saranno definiti con un Accordo tra Stato e Regioni, su proposta del Ministro della Salute.
5) NULLA OSTA PIÙ VELOCE PER I LAVORATORI STRANIERI
Il Disegno di Legge semplifica le procedure per assumere cittadini non comunitari, estendendo alle strutture territoriali delle organizzazioni datoriali più rappresentative la possibilità di verificare i requisiti richiesti. Queste strutture potranno rilasciare l’asseverazione necessaria, come già fanno i professionisti abilitati e le organizzazioni nazionali.
Se le richieste provengono da queste organizzazioni o dalle loro strutture territoriali, e sono coperte da un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro, non serve l’asseverazione. Restano validi i controlli a campione dell’Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
6) PERMESSI DI SOGGIORNO SEMPLIFICATI
L’articolo 2-ter del DDL modifica il Testo Unico sull’immigrazione per semplificare il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a cittadini non UE o apolidi.
La norma prevede che:
- il datore di lavoro deve presentare documentazione sull’alloggio del lavoratore. Se l’alloggio è in dormitori di cantiere temporanei o mobili, basta un’autocertificazione che rispetti le norme di sicurezza. Se si tratta di una struttura alberghiera o ricettiva, è sufficiente indicarne il nome, restando valide le responsabilità della struttura;
- il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro si riduce da 60 a 30 giorni se il lavoratore ha seguito programmi di formazione nei Paesi d’origine. Se non arrivano informazioni ostative dalla questura entro il termine, il nulla osta va comunque rilasciato;
- il contratto di soggiorno deve garantire un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari del Decreto del Ministro della sanità del 1975, sostituendo i precedenti criteri dell’edilizia pubblica. Se valgono le eccezioni già previste per dormitori o strutture ricettive, la garanzia nel contratto non è necessaria.
7) NUOVE REGOLE PER LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
L’articolo 3 introduce importanti misure di semplificazione e ampliamento per le professioni di guida alpina:
- viene eliminato l’obbligo per l’aspirante guida alpina di conseguire il grado superiore di “guida alpina-maestro di alpinismo” entro 10 anni dall’abilitazione. Di conseguenza, l’aspirante guida può mantenere tale qualifica senza un limite temporale, a condizione che adempia agli obblighi di aggiornamento professionale;
- in caso di trasferimento stabile dell’iscrizione all’albo professionale in una Regione o Provincia autonoma diversa da quella di abilitazione (per aspiranti guida, guide alpine, accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche), se c’è una non corrispondenza tra il numero di ore e di materie della formazione, sarà necessario integrare la formazione con i contenuti previsti dalla Regione di destinazione;
- l’ambito operativo degli Accompagnatori di media Montagna (AMM) viene esteso per includere anche le zone rocciose e i terreni innevati. Resta il divieto per i ghiacciai e per i percorsi che richiedono l’uso di corda, piccozza e ramponi. Questa modifica, recepita nella normativa statale, mira a garantire agli AMM una parità di trattamento operativo con le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE). Gli AMM già abilitati dovranno comunque seguire corsi specifici su nivologia, valanghe e accompagnamento su terreni innevati per esercitare quest’ultima attività.
8) SEMPLIFICAZIONE PER L’INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI
Il testo va ad accelerare l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri altamente qualificati, inquadrati nella categoria “Carta blu UE“, modificando il Testo unico sull’immigrazione.
La novità principale consiste nella riduzione drastica dei tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dovrà ora rilasciare il nulla osta, o comunicarne il rigetto, entro soli 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro, anziché i 90 giorni precedentemente previsti.
Questa semplificazione si inserisce nel quadro della disciplina della Carta blu UE, che già permette a questi lavoratori (con elevata qualificazione, titolo di studio terziario o lunga esperienza professionale) di entrare e soggiornare in Italia al di fuori delle quote stabilite dal Decreto flussi. La riduzione dei termini è volta a rendere più rapida ed efficiente la procedura di assunzione di specialisti e professionisti richiesti dal mercato italiano.
Si ricorda che la procedura per la Carta blu UE era già stata oggetto di recenti semplificazioni che hanno rimosso la necessità di convocare il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, estendendo la digitalizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
9) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PIÙ LIBERTÀ PER LE IMPRESE
L’articolo 4-ter apre al mercato privato alcuni servizi di trasporto pubblico locale di linea, non soggetti a obblighi di servizio né programmati. Le imprese potranno accedervi liberamente, purché ottengano un titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione competente, senza diritti di esclusiva.
Per ottenere il titolo abilitativo, le imprese devono essere iscritte al Registro Elettronico Nazionale dei trasportatori su strada e rispettare i requisiti di sicurezza previsti dal DPR 753 del 1980, come l’idoneità del percorso e delle fermate.
10) CIG E NUOVO LAVORO, VA AVVISATO ANCHE IL DATORE
L’articolo 9-ter introduce un nuovo obbligo per i lavoratori che ricevono la Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) e iniziano un’altra attività lavorativa, diversa da quella sospesa o ridotta. Oltre a dover comunicare preventivamente all’INPS, ora devono informare anche il proprio datore di lavoro, cioè quello che beneficia della CIG.
Questa comunicazione deve avvenire appena inizia la nuova attività, sia essa autonoma che subordinata. Se il lavoratore non avvisa il datore, non perde il diritto alla CIG, ma il trattamento resta valido solo per le giornate non coperte dal nuovo impiego.
11) LAVORO AGRICOLO OCCASIONALE, OK ALLA PROROGA
Il DDL proroga per tutto il 2025 la disciplina transitoria che consente alle imprese agricole di utilizzare prestazioni di lavoro occasionale, normalmente vietate nel settore. L’obiettivo è contrastare il lavoro irregolare e facilitare l’impiego di manodopera stagionale.
Il lavoro occasionale può durare al massimo 45 giornate annue per ciascun lavoratore, con contratti che non superano i 12 mesi. Se si superano i 45 giorni, il rapporto si trasforma automaticamente in lavoro subordinato a tempo determinato.
Possono essere impiegati disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL o Assegno di inclusione, pensionati, studenti sotto i 25 anni regolarmente iscritti, nonché detenuti ammessi al lavoro esterno. Chi impiega soggetti non ammessi rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro, salvo che l’errore dipenda da un’autocertificazione falsa o incompleta. Se invece manca la comunicazione al Centro per l’impiego, si applicano le sanzioni previste per il lavoro nero.
Il compenso, esente da tasse, è stabilito dai contratti collettivi e non compromette lo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate. Può essere pagato anche in anticipo, su base settimanale, quindicinale o mensile. L’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione. Infine, le imprese che non rispettano i contratti collettivi non possono accedere a questa forma di lavoro.
12) PARCHEGGI PIÙ FACILI PER GLI HOTEL
Le strutture alberghiere potranno ottenere, in via temporanea, l’uso di spazi pubblici lungo le strade per parcheggiare e per il carico o scarico dei bagagli. Questa possibilità è introdotta nel Codice della strada e resta soggetta alle regole generali sull’occupazione della sede stradale. Cioè, è vietata su autostrade e strade principali (tipi A, B, C, D), consentita su strade urbane di quartiere e locali (tipi E, F) solo se non ostacola il traffico o se è previsto un percorso alternativo.
13) NASCE LA FIGURA DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO
L’articolo 8-bis introduce nel Codice della navigazione l’articolo 116-bis, che definisce per la prima volta in modo organico la figura del consulente chimico di porto, finora regolata solo da una circolare ministeriale. Questa figura professionale garantisce la sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione. Per esercitare, è necessario:
- una laurea magistrale in chimica o ingegneria chimica;
- l’iscrizione all’Albo dei chimici o degli ingegneri;
- un percorso di qualificazione con tirocinio annuale e prova finale, gestito dagli ordini professionali.
I consulenti saranno iscritti in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, senza costi aggiuntivi per lo Stato. I loro atti saranno trasmessi all’Autorità Marittima e, se previsto, anche all’Autorità di Sistema Portuale, al datore di lavoro e al committente. Solo i chimici iscritti all’Albo potranno rilasciare pareri e certificazioni in materia chimica.
14) SORDOCIECITÀ, PIÙ DIRITTI E DEFINIZIONE UNIFICATA
Cambiano le regole per le persone sordocieche. Viene riconosciuta la loro condizione come distinta e non semplicemente somma di sordità e cecità. La nuova definizione considera le difficoltà nell’orientamento, comunicazione e partecipazione sociale causate da compromissioni combinate di vista e udito.
Le indennità previste per sordità civile, cecità civile e invalidità civile saranno erogate in forma unificata. L’accertamento medico tiene conto di tutte e tre le condizioni. Inoltre, viene riconosciuta la sordocecità anche nei casi in cui la cecità civile si accompagni a una compromissione uditiva acquisita, anche dopo l’età evolutiva.
15) SPETTACOLI DAL VIVO E CINEMA, BASTA LA SCIA
Per organizzare spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche con meno di 2.000 partecipanti, che si svolgono tra le 8:00 e l’1:00, non serviranno più autorizzazioni, licenze o permessi. Basterà presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo sportello unico per le attività produttive.
La SCIA deve indicare luogo, orario e numero massimo di partecipanti, essere accompagnata da dichiarazioni sostitutive e da una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato che certifichi la conformità del luogo alle regole di sicurezza. L’attività può iniziare subito dopo la presentazione, ma l’amministrazione ha 60 giorni per bloccarla se mancano i requisiti. Se le dichiarazioni sono false, può intervenire anche dopo. Restano esclusi i casi in cui il luogo è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
16) PROROGA ALLE MISURE SU DEHORS
La normativa sui dehors (strutture amovibili per l’ampliamento degli esercizi commerciali) viene significativamente prorogata e aggiornata:
- la validità dei titoli ottenuti in base alla normativa emergenziale (legata al COVID-19) per l’installazione dei dehors è estesa dal 31 Dicembre 2025 al 30 Giugno 2027;
- il termine entro cui il Governo deve esercitare la delega per il riordino completo della disciplina sui dehors (in particolare per quelli installati in aree di interesse culturale o paesaggistico) è prorogato al 31 Dicembre 2026;
- viene modificato il termine per presentare la richiesta di mantenimento dei dehors installati con le deroghe transitorie: non più 90 giorni, ma un congruo termine dall’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino;
- in caso di diniego definitivo dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale, le imprese dovranno avere a disposizione un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi.
17) PROROGA ALLA RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Il DDL interviene sulla Riforma incentivi imprese, che aveva delegato il Governo a definire un sistema organico per gli incentivi alle imprese (esclusi agricoltura, pesca e acquacoltura). Il termine di 2 anni per l’esercizio di questa delega, in scadenza il 30 Novembre 2025, viene prorogato al 31 Marzo 2026, ma solo per quanto riguarda la razionalizzazione e l’individuazione di modelli di agevolazioni.
18) IMPRESE, OK ALLA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
Il DDL permette alle imprese italiane che non usano i principi contabili internazionali (quindi la maggior parte delle piccole e medie imprese) di non registrare nel bilancio 2024 la quota di ammortamento dei beni materiali (come macchinari, attrezzature) e immateriali (come software, brevetti). Normalmente, ogni anno le aziende devono “scaricare” una parte del costo di questi beni, riducendone il valore contabile e registrando un costo nel bilancio. Questa operazione si chiama ammortamento.
Con questa norma, le imprese possono rinviare totalmente o parzialmente questa registrazione, lasciando il valore del bene invariato nel bilancio 2024. Il vantaggio è che il bilancio appare più solido, con meno costi, e quindi può essere utile per ottenere finanziamenti o affrontare momenti di difficoltà. La quota non registrata nel 2024 verrà spostata al 2025, dunque, il piano di ammortamento si allungherà di un anno.
19) PERMESSI A COSTRUIRE, SILENZIO-ASSENSO ANCHE PER IMMOBILI VINCOLATI
L’articolo 14 semplifica il rilascio dei permessi di costruire per immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o idrogeologici. Se per l’intervento sono già stati ottenuti e risultano validi i necessari nulla osta e autorizzazioni, si applica il meccanismo del silenzio-assenso: se l’amministrazione non risponde entro i termini previsti, il permesso si intende approvato.
La domanda resta comunque soggetta alla conferenza dei servizi, ma non è più automaticamente esclusa dal silenzio-assenso come avveniva in passato.
20) FOTOVOLTAICO, INCENTIVI SALVI CON ISTANZA AL GSE
Chi ha beneficiato di incentivi per impianti fotovoltaici e non ha aderito alla definizione fiscale del 2019 può continuare a riceverli, presentando entro 60 giorni un’istanza al GSE. L’istanza comporta: compensazione del beneficio fiscale ricevuto, decurtazione del 5% sulle tariffe incentivanti e, se necessario, versamento della differenza.
Questa scelta sospende i giudizi pendenti e, se completata, li estingue. Il GSE verifica e certifica l’avvenuta definizione o il mancato perfezionamento. Entro 10 giorni, pubblica le modalità operative e i criteri per i professionisti abilitati. Chi non presenta l’istanza perde gli incentivi.
QUANDO ENTRA IN VIGORE
L’entrata in vigore avverrà il giorno successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, il DDL è stato approvato dal Senato l’8 Ottobre 2025. Ora passa alla Camera per l’esame e l’approvazione definitiva. Solo una volta approvato da entrambe le Camere, il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Appena il testo definitivo sarà in GU, vi aggiorneremo.
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TESTO DDL SEMPLIFICAZIONI 2025
Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale (PDF 1,15 Mb) del DDL Semplificazioni 2025, ossia il Disegno di Legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
ALTRE GUIDE E AGGIORNAMENTI
A proposito di novità legislative, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2026-28 che è il riferimento per la Legge di Bilancio 2026, a oggi in corso di redazione. Vi invitiamo a leggere anche l’articolo sul DDL retribuzione lavoratori che introduce regole su contrattazione collettiva, controlli e trasparenza salariale. Utile anche il focus su cosa prevede il Decreto Flussi 2026 2028.
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