Decreto Accertamenti: cosa prevede in 11 punti, regole dal 2024

Tutte le novità del Decreto Accertamenti che introduce il Concordato Preventivo Biennale e altre misure su tributi e sanzioni

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Dal 18 gennaio 2024 è in vigore ufficialmente il Decreto accertamenti, con le regole del concordato preventivo biennale dal 2024 per le partite IVA.

La norma nel dettaglio, introduce nuove disposizioni in materia di accertamento fiscale e sanzioni per i liberi professionisti che applicano gli ISA e i forfettari.

Il Governo, rispetto alla prima versione del testo varata nel Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ha anche previsto delle modifiche tecniche al Decreto legislativo che attua un altro capitolo della legge delega fiscale.

In questa guida vi spieghiamo in maniera chiara e dettagliata cosa prevede il Decreto Accertamenti che si inserisce nella riforma fiscale 2024.

COSA PREVEDE IL DECRETO ACCERTAMENTI

Il Consiglio dei Ministri del 3 novembre prima e quello del 28 dicembre 2023 poi hanno approvato definitivamente il Decreto Accertamenti, con le “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”. Parliamo di un Decreto legislativo che attua quanto previsto dal testo della riforma fiscale 2023 e che va a integrare la cosiddetta “riforma fiscale 2024” collegata alla Legge di Bilancio 2024.

Il Decreto introduce disposizioni riguardanti l’accertamento tributario e il concordato preventivo biennale. Queste misure contengono specifiche disposizioni su:

  • accertamento tributario, con l’intento di coinvolgere maggiormente il contribuente nel processo di accertamento fiscale al fine di migliorare la partecipazione e a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali e straniere. L’obiettivo è rendere il procedimento di verifica fiscale più trasparente e coinvolgere attivamente il contribuente;

  • concordato preventivo biennale, che sarà accessibile ai contribuenti di minori dimensioni, ovvero coloro che sono titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo e che sono residenti nel territorio nazionale. Questa disposizione permette loro di accedere a un concordato preventivo che si sviluppa nell’arco di due anni, offrendo la possibilità di riorganizzare e ristrutturare il proprio debito in modo più agevole e dilazionato nel tempo. Queste misure permetteranno l’addio graduale alla pagella fiscale.

Il testo finale del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 è stato pubblicato sulla GU n.2 del 3-1-2024. Vediamo, per punti, tutte le novità del Decreto Accertamenti in vigore dal 18 gennaio 2024.

1) VIA AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Consiglio dei Ministri avvia l’addio alla pagella fiscale e con il Decreto Accertamenti introduce disposizioni riguardanti il concordato preventivo biennale (CPB), accessibile ai contribuenti di minori dimensioni che sono titolari di reddito da impresa o di lavoro autonomo, residenti nel territorio nazionale. Cos’è il concordato preventivo biennale? Si tratta una sorta di “accordo” tra cittadino e Fisco per cui, sulla base delle informazioni fiscalmente disponibili, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta al contribuente che potrà pagare ai fini delle imposte dirette, quanto stabilito per i 2 anni successivi, senza il rischio successivi controlli. Il testo del Decreto stabilisce che:

  • per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle Entrate proporrà una definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni, utilizzato ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta per l’imposta regionale sulle attività produttive;

  • per accedere al CPB, i contribuenti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) devono soddisfare specifici requisiti, come un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 e l’assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro. L’adesione al CPB non produce effetti in termini di IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole standard;

  • gli accertamenti fiscali per i periodi d’imposta inclusi nel CPB non possono essere effettuati, a meno che non emergano cause di decadenza dal concordato durante le attività istruttorie dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza pianificano un’incrementata attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB o decadono da esso;

  • le disposizioni del CPB si applicano anche agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni aderenti al regime forfettario, che accettano la proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito, obbligandosi a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni fiscali dei periodi d’imposta interessati.

Inoltre, il Decreto Accertamenti disciplina le modalità di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato, specificando che i soggetti concordatari avranno maggior tempo per effettuare i versamenti relativi all’acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

2) INCENTIVI PER L’ACCESSO AL CPB

Il Decreto Accertamenti prevede incentivi e vantaggi in caso di maggiori redditi effettivamente registrati nel periodo oggetto di concordato. Nello specifico:

  • tali importi non verranno considerati ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali. Ma, in circostanze eccezionali individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o valori della produzione netta effettivi inferiori al 60% dei valori dichiarati nel concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti;

  • la norma stabilisce una soglia di tolleranza del 30% nel caso di accertamento di attività non dichiarate o di passività non dichiarate, inesistenti o indeducibili. Non si decadrà dal concordato se i valori rientrano entro questo limite;

  • per quanto riguarda i contribuenti forfettari, il Decreto legislativo prevede che coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente non potranno aderirvi;

  • dopo il primo biennio di applicazione del concordato, tutte le partite IVA che vi aderiranno avranno la possibilità di accettare una nuova proposta per ulteriori due anni, elaborata dall’Agenzia delle Entrate.

Nel testo della norma, solo considerando il concordato preventivo biennale, si prevede un aumento delle entrate erariali pari a 760,5 milioni di euro.

3) CAMBIA L’ACCERTAMENTO FISCALE

Il Decreto Accertamenti introduce disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e all’incremento della partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. In coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente“, la norma prevede che:

  • sia incluso un invito a definire il “procedimento con adesione” nello “schema di provvedimento” da comunicare al contribuente per il contraddittorio preventivo con l’amministrazione;

  • sia abolita la disciplina dell’invito “obbligatorio” che richiede all’amministrazione finanziaria di notificare un invito a comparire al contribuente prima di emettere un avviso di accertamento per avviare il procedimento di definizione dell’accertamento;

  • l’introduzione della disciplina dell’adesione ai verbali di constatazione, consentendo al contribuente di aderire anche ai verbali di constatazione e regolamentando il processo istruttorio in merito.

Dunque, anche i verbali di constatazione potranno essere definiti con adesione da parte del contribuente, entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso, con il beneficio della riduzione a 1/6 delle sanzioni previste.

4) COME CAMBIANO GLI ATTI DI RECUPERO

Il Governo introduce, inoltre, la disciplina generale degli “atti di recupero” mirati a far rientrare crediti non dovuti o inesistenti, impiegati impropriamente in compensazione. Tale disciplina prevede un singolo procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito usato impropriamente in compensazione. Questo processo accertativo:

  • include la possibilità di definire agevolmente le sanzioni;

  • stabilisce un unico termine di decadenza di 8 anni dall’uso del credito per il potere di notifica dell’atto.

Ciò vuol dire che l’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre dell’8° anno successivo per inviare gli atti di recupero relativi al controllo degli importi a credito utilizzati nel modello F24, specificamente per il recupero di crediti non dovuti o inesistenti, impiegati totali o parziali in compensazione. Il pagamento delle somme contestate dovrà essere effettuato integralmente dal contribuente, senza la possibilità di compensare tali importi.

Le stesse modalità di pagamento saranno applicate anche agli atti relativi al recupero di tasse, imposte e importi non versati. In questo caso, tuttavia, l’atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla violazione.

5) COMUNICAZIONI DI ACCERTAMENTO VIA PEC

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata (PEC). A stabilirlo è il Decreto Accertamenti. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale, che vi illustriamo in questo articolo, si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione. Dunque:

  • per le imprese e i professionisti, l’invio dei documenti potrà essere effettuato all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). In questo modo, il domicilio digitale accetterà anche le comunicazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda persone fisiche, professionisti e altri enti privati, l’indirizzo di riferimento sarà quello indicato nell’Indice gestito dall’AgID, l’INAD;

  • nel caso in cui la casella PEC designata come domicilio digitale dal contribuente sia piena, anche dopo il secondo tentativo di invio, la notifica avverrà attraverso i canali tradizionali.

6) NUOVE REGOLE SU TERMINI E NOTIFICHE

Queste novità sull’accertamento sono rilevanti, specialmente per quanto riguarda i termini di prescrizione e decadenza. Secondo il testo provvisorio del Decreto in materia di accertamento fiscale, si prevede che la notifica di un atto si considererà completata per il mittente al momento in cui riceve la ricevuta di accettazione, con l’indicazione temporale dell’invio del messaggio. Per il destinatario, invece, sarà determinante ciò che è indicato nella ricevuta del gestore della PEC, considerando la data di consegna.

7) RIORDINO NORME SU ANALISI DEL RISCHIO

Il Decreto Accertamenti introduce disposizioni volte a razionalizzare e riordinare le normative riguardanti l’attività di analisi del rischio. Il testo prevede un utilizzo più massiccio dell’intelligenza artificiale e delle banche dati disponibili agli enti pubblici. Le informazioni attualmente presenti in tutte le banche dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate, incluse quelle contenute nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, vengono utilizzate tramite interconnessioni sia tra di loro che con altre banche dati pubbliche. Questo utilizzo è finalizzato all’analisi del rischio fiscale, alle attività di controllo e all’incoraggiamento dell’adempimento spontaneo, nonché all’offerta di nuovi servizi digitali ai contribuenti.

Per prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi, il Decreto Accertamenti prevede la possibilità che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza condividano le informazioni di cui sono attualmente in possesso. Ciò, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

La norma mira a incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. A tal fine, il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 ha ridefinito la “certificazione tributaria” prevista dall’articolo 36 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo. La certificazione attesterà ora la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali. Inoltre, attesterà anche l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

8) NOVITÀ SANZIONI IMPOSTA PREMI ASSICURAZIONE

Il Decreto Accertamenti rivede la disciplina riguardante la revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione statale e delle sanzioni relative all’imposta sui premi assicurativi:

  • è possibile presentare la denuncia in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, pur subendo l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;

  • le denunce presentate con un ritardo superiore a 90 giorni vengono considerate omesse, ma rappresentano comunque una base per la riscossione delle imposte dovute in base ai valori indicati;

  • il termine per la notifica degli avvisi relativi alla mancata o inesatta dichiarazione annuale dei premi incassati viene modificato, uniformandosi ai termini delle altre imposte indirette;

  • in caso di dichiarazione non veritiera, l’azione dello Stato per recuperare le imposte, gli interessi e le sanzioni previste decade entro il 31 dicembre del 5° anno successivo.

9) EVASIONE FISCALE, OK ALLA COOPERAZIONE

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, il Decreto introduce:

  • lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi;

  • la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Ciò, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

10) CONTRASTO ALLE FRODI IVA

La norma rafforza la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare:

  • i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia;

  • il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità. Cioè quelli che non hanno riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari. Inoltre, non devono aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti citati devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

11) NOVITÀ SU TAX CONTROL FRAMEWORK

Il Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, come spiegato in questa nota, ha cambiato compiti, adempimenti e requisiti per gli avvocati e i dottori commercialisti autorizzati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF).

La norma stabilisce che tali professionisti possano avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Si mantiene, comunque, l’esclusività per gli avvocati o i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo come professionisti indipendenti abilitati al rilascio, anche per la conformità ai principi contabili.

IL TESTO DEL DECRETO ACCERTAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione il Decreto Legislativo “Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111”. Ossia il testo finale del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (Pdf 75 Kb) pubblicato sulla GU n.2 del 3-1-2024. Entra in vigore dal 18 gennaio 2024;

Disponibili anche queste slide esplicative (Pdf 1,9 Mb). Intanto, vi invitiamo a leggere questa nota ufficiale del Governo su quanto approvato nel Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023. Da leggere, anche il testo delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i commenti al testo definitivo approvato nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, illustrati in questa nota

LA GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE E AL BILANCIO 2024

Vi invitiamo a leggere la nostra guida alla Legge di Bilancio 2024 con il testo della Manovra e del collegato fiscale in PDF. I testi sono allegati e scaricabili gratuitamente. Da non perdere, neppure le indicazioni del collegato fiscale alla Manovra che potete leggere in questo approfondimento.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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