Esonero contributi previdenziali aziende senza CIG: regole INPS

Tutte le informazioni sulle regole INPS relative all’agevolazione per i datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale e possono beneficiare dell’esonero dei contributi

inps

Le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Si tratta di un aiuto economico concesso dal Governo ai datori di lavoro privati che non fanno domanda per cassa integrazione e assegno ordinario, che non devono versare i contributi previdenziali a loro carico.

Ecco tutte le regole INPS per accedere all’esonero dei contributi previdenziali per le aziende senza CIG e AO, a chi spetta e come fare domanda.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER COVID

Le aziende che non hanno richiesto cassa integrazione e assegno ordinario Covid-19 hanno la possibilità di essere esonerate, infatti, dal versamento dei contributi previdenziali. E’ quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021).

Le due misure sono, quindi, alternative, per lo meno in riferimento alla medesima unità produttiva. In altre parole o si sceglie di chiedere i trattamenti di integrazione salariale introdotti in risposta all’emergenza da Covid-19 oppure, rinunciandovi, è possibile fruire dell’esonero dei contributi previdenziali. Dunque se il datore di lavoro decide di accedere all’esonero contributivo, non può avvalersi, per la medesima unità produttiva, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza coronavirus.

L’INPS, attraverso la circolare n. 30 del 19-02-2021, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Inoltre, con il messaggio n. 197 del 14-01-2022, ha dato le indicazioni per la richiesta dell’esonero.

Vediamo in dettaglio a chi spetta l’esonero dei contributi per le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, a quali condizioni e come richiederlo.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio dell’esonero dei contributi previdenziali tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Questi devono avere già fruito, anche parzialmente, degli interventi di integrazione salariale nei mesi di Maggio e/o Giugno 2020 e non devono richiedere ulteriori trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga riconosciuti in relazione all’emergenza Covid. Lo sgravio contributivo può essere fruito per le stesse posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, a Maggio e/o Giugno dello scorso anno, sono state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale.

SOGGETTI ESCLUSI

Restano esclusi dal beneficio INPS i datori di lavoro del settore agricolo e le imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE (la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea) al settore K – Financial and insurance activities. L’agevolazione non si applica, inoltre, nei confronti della pubblica amministrazione.

IMPORTO

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di Maggio e/o Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In altri termini, l’ammontare è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel periodo di riferimento, fatta eccezione per i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di otto settimane o anche per periodi inferiori. Inoltre, per ogni mese di fruizione dell’agevolazione, non può superare l’ammontare dei contributi dovuti.

CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’ESONERO

Per poter fruire dell’esonero dei contributi previdenziali per le aziende senza CIG, CIGO e AO sono necessarie le seguenti condizioni:

  1. rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ovvero:
    – regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    – assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
    – rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;


  2. rispettare il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 Marzo 2021 previsto dal legge n. 178/2020.

CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

L’esonero dei contributi previdenziali INPS è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La cumulabilità è valida a patto che per gli altri esoneri di cui si intende fruire non è espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Per fare un esempio, lo sgravio contributivo non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (bonus lavoro giovani), limitatamente allo stesso lavoratore. Ciò significa che, se alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire della misura di esonero.

COME FARE DOMANDA

I datori di lavoro interessati a usufruire dell’agevolazione devono inoltrare all’INPS l’apposita domanda di esonero dei contributi previdenziali. Nello specifico, devono presentare istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che significa: Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020. La richiesta è telematica e dev’essere trasmessa dal portale web INPS, tramite la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale, alla voce Assunzioni agevolate e sgravi, selezionando Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020.

Nella domanda occorre dichiarare:

  • di aver usufruito nel mese di Maggio e/o Giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;
  • l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

Si precisa che la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima di trasmettere la denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 30 DICEMBRE 2020, n. 178
CIRCOLARE INPS n. 30 del 19-02-2021
MESSAGGIO INPS n. 197 del 14-01-2022

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di Laura G.
Giornalista, esperta di lavoro pubblico e formazione.
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