Con il decreto Lavoro 2026 il governo ha deciso di modificare il bonus ZES per le assunzioni.
L’esonero contributivo continua a essere rivolto alle imprese, per incentivare l’occupazione stabile nelle Zone Economiche Speciali (ZES), ma cambiano scadenze e requisiti.
Sebbene infatti l’agevolazione per le assunzioni nel Mezzogiorno fosse già presente nell’ordinamento, il provvedimento ne ridefinisce i confini, estendendo la scadenza e delimitando la platea di beneficiari.
L’INPS ha definito la disciplina della misura con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026 e ne ha aperto la fase operativa con il messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026, che consente di presentare le domande.
In questo articolo vi spieghiamo in cosa consiste il bonus, chi può richiederlo e come fare.
COME FUNZIONA IL BONUS ZES ASSUNZIONI 2026
Il bonus ZES per le assunzioni non è una novità, ma era stato già previsto dal decreto Coesione nel 2024, per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025. La misura è stata poi prorogata dal decreto Milleproroghe fino al 30 aprile 2026, ma l’ultima modifica è arrivata con il decreto Lavoro Primo Maggio 2026.
L’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni nuova assunzione effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Restano esclusi dall’agevolazione i premi e i contributi dovuti all’INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
La misura opera nei limiti delle risorse stanziate, pari a 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028. L’INPS monitora la spesa e, al raggiungimento del limite, non accoglie ulteriori domande: conviene quindi presentare l’istanza tempestivamente.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati (inclusi quelli del settore agricolo) che:
- assumono presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria);
- occupano fino a un massimo di 10 dipendenti, al netto dei lavoratori per i quali si richiede l’esonero.
Inoltre, è indispensabile:
- il possesso del DURC (regolarità contributiva);
- il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi nazionali. Per ogni assunzione, infatti, deve essere garantito il cosiddetto “salario giusto“, ovvero la retribuzione base stabilita dal CCNL di riferimento.
MOTIVI DI REVOCA
Come specificato dalla circolare INPS del 14 maggio, il diritto all’esonero è strettamente vincolato ad alcune clausole di salvaguardia occupazionale. Ovvero, il datore di lavoro non può:
- aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva;
- licenziare il lavoratore assunto (o di un collega con stessa qualifica nella medesima unità) nei 6 mesi successivi.
In questi casi scatta la revoca del beneficio e il recupero di somme eventualmente già fruite.
REQUISITI LAVORATORI
L’esonero spetta per l’assunzione di personale non dirigenziale di età non inferiore a 35 anni. Tuttavia, affinché il contratto a tempo indeterminato sia incentivabile il soggetto assunto deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi.
È prevista una deroga per chi è già stato assunto a tempo indeterminato da un altro datore che ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero: in questo caso, il nuovo datore può subentrare nel beneficio residuo anche se il lavoratore non è più disoccupato.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI
L’agevolazione è rivolta esclusivamente a nuove assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Sono ammessi i contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione.
Se part-time, l’esonero è applicabile, con massimale proporzionalmente ridotto, mentre non spetta:
- per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine già esistenti;
- l’apprendistato;
- il lavoro domestico;
- i contratti a chiamata, anche se stipulati a tempo indeterminato.
COME RICHIEDERLO
Per accedere al bonus i datori di lavoro devono inoltrare una specifica comunicazione telematica all’INPS attraverso il portale delle agevolazioni sul sito dell’Istituto, accedendo da questa pagina – con SPID, CIE o CNS – alla sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”.
La domanda può essere presentata sia per le assunzioni già effettuate sia per i rapporti non ancora instaurati. In quest’ultimo caso, dopo la comunicazione di accoglimento, il datore ha dieci giorni di tempo, a pena di decadenza, per instaurare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione.
A seguito delle verifiche, l’INPS comunica l’esito della richiesta ed emette un provvedimento di autorizzazione, specificando l’importo massimo del beneficio fruibile.
L’esonero contributivo viene esposto mensilmente all’interno delle denunce contributive (flusso UniEmens).
Per completezza informativa segnaliamo che con il messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026 l’INPS ha fornito le istruzioni operative: le domande possono essere presentate dall’11 giugno 2026 tramite il Portale delle Agevolazioni, come sopra indicato.
Dal mese di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati espongono l’esonero nel flusso Uniemens con il codice causale “EZE1” (per i datori agricoli è previsto il codice agevolazione “ZR”, e “ZU” per gli arretrati).
CONTRIBUZIONI ESCLUSE DALLO SGRAVIO
Il bonus non si applica alla totalità delle somme versate dal datore di lavoro. Sono espressamente esclusi dall’esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR;
- i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (legge n. 845/1978);
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o con finalità di solidarietà (es. contributo di solidarietà sulla previdenza complementare, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- il testo definitivo del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, ovvero il Decreto Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo maggio 2026;
- Circolare INPS numero 56 del 14-05-2026.
- Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026 – istruzioni operative e contabili.
GUIDA AI BONUS PER LE IMPRESE NEL 2026
E a proposito di aiuti, vi consigliamo di consultare la nostra guida aggiornata sui bonus per le imprese che si possono richiedere nel 2026.
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Per scoprire tutte le agevolazioni attive e quelle in arrivo, visitate la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone questa sezione sugli aiuti dedicati alle imprese.
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