Chi è stato licenziato dalla PA, può partecipare ai concorsi pubblici? La risposta del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

Chi è stato licenziato da un’amministrazione pubblica per motivi disciplinari o per scarso rendimento può candidarsi a un nuovo concorso?

Secondo una recente pronuncia del Consiglio di Stato la risposta, almeno nell’immediato, è no: le amministrazioni possono legittimamente escluderlo.

Ma con una precisazione decisiva: il blocco non è a vita.

Capire quando l’esclusione è legittima e quando invece non lo è più, fa tutta la differenza.

Ecco cosa ha stabilito la sentenza, il caso da cui nasce e cosa significa concretamente per chi ha subìto un licenziamento e vuole tornare a partecipare ai concorsi pubblici.

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COSA HA STABILITO IL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza del 21 maggio 2026, n. 4103, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle clausole che, in molti bandi, escludono dai concorsi pubblici chi è stato allontanato dalla pubblica amministrazione con un licenziamento disciplinare o per persistente insufficiente rendimento.

La pronuncia riguarda due situazioni distinte ma accomunate dalla gravità: da un lato il licenziamento per rendimento cronicamente insufficiente, cioè il dipendente che lavora in modo continuativamente inadeguato senza miglioramenti; dall’altro il licenziamento disciplinare vero e proprio, conseguente a comportamenti scorretti o a violazioni degli obblighi di servizio.

La clausola trova fondamento nei requisiti generali di accesso al pubblico impiego previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 487/1994 (e, in precedenza, dall’articolo 2 del D.P.R. 3/1957), che escludono dall’accesso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione.

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IL CASO CONCRETO: IL CONCORSO DEL COMUNE DI SANREMO

La vicenda da cui nasce la sentenza è quella di un dirigente del Comune di Sanremo, licenziato per motivi disciplinari l’11 marzo 2024.

Pochi mesi dopo, il Comune aveva bandito un nuovo concorso per un dirigente destinato proprio allo stesso settore, quello dell’ambito sociale, in cui l’uomo aveva lavorato. Tra i requisiti del bando figurava quello di non essere stati destituiti o licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, e in base a questa clausola la sua domanda era stata respinta.

L’ex dirigente aveva impugnato l’esclusione, ma il TAR Liguria prima e il Consiglio di Stato poi hanno respinto il ricorso.

La condanna include anche il pagamento di 5.000 euro di spese legali.

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IL PUNTO CHIAVE: L’ESCLUSIONE NON È PER SEMPRE

È l’aspetto che cambia il senso della notizia. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esclusione non è una condanna definitiva e senza limiti di tempo.

La clausola è stata ritenuta legittima perché, nel caso concreto, ricorrevano due condizioni:

  • il licenziamento era stato disposto solo pochi mesi prima del bando, e per di più dalla stessa amministrazione;
  • il nuovo posto era lo stesso incarico da cui il dirigente era stato allontanato.

Proprio per questo i giudici hanno escluso che si trattasse di un divieto “sine die” o sproporzionato: un intervallo di tempo così breve non è idoneo a ricostruire l’affidabilità necessaria per l’accesso.

La decisione richiama e distingue un precedente della Corte costituzionale (sentenza n. 329/2007), osservando che qui mancavano i due elementi che avrebbero reso illegittima la preclusione: una distanza temporale significativa tra la sanzione e il concorso e la diversità tra il precedente impiego e quello messo a bando.

In altre parole, si tratta di una “quarantena” temporanea, non di un marchio permanente. Con il passare del tempo, o rispetto a un impiego diverso, la preclusione automatica non ha più la stessa giustificazione.

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PERCHÉ I GIUDICI HANNO RESPINTO I RICORSI

I candidati esclusi sostenevano che l’esclusione automatica violasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza e il diritto, costituzionalmente garantito, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (articolo 51 della Costituzione).

Il Consiglio di Stato ha respinto questa lettura. Inserire nel bando una clausola di esclusione per chi ha già subìto un provvedimento espulsivo non costituisce un aggravio illegittimo dei requisiti di partecipazione, ma una misura a tutela dell’interesse pubblico.

L’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’individuare i requisiti di partecipazione, purché la scelta serva la cura dell’interesse pubblico e non sia arbitraria o illogica.

Sul piano costituzionale, la preclusione è considerata proporzionata perché bilancia il diritto di accesso (art. 51) con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (artt. 97 e 3 della Costituzione).

IL QUADRO NORMATIVO

La decisione si inserisce nella cornice del Testo Unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

L’articolo 55-quater individua le ipotesi in cui si applica il licenziamento disciplinare, tra cui rientra il persistente insufficiente rendimento, riferito a un arco temporale non inferiore al biennio. Il licenziamento per scarso rendimento, in particolare, non è un recesso “libero”: presuppone una valutazione rigorosa, il rispetto del procedimento disciplinare e la prova, a carico dell’amministrazione, di una prestazione stabilmente al di sotto degli standard.

La novità della sentenza non sta quindi nell’aver introdotto un divieto, ma nell’aver consolidato un orientamento: le amministrazioni possono tradurre quel pregresso in una causa di esclusione dai concorsi, purché la misura resti ragionevole e proporzionata, cioè legata alla prossimità temporale del fatto e all’attinenza con il ruolo.

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER CHI PARTECIPA AI CONCORSI

Per chi ha alle spalle un licenziamento dalla PA, il messaggio pratico è duplice.

Nell’immediato, una candidatura a un nuovo concorso può essere legittimamente respinta se il bando prevede quella clausola e il licenziamento è recente, tanto più se il posto è analogo a quello perso.

Con il passare del tempo, o rispetto a un impiego di natura diversa, quella stessa preclusione perde fondamento: non esiste un’esclusione automatica e perenne dal pubblico impiego.

Resta un punto da verificare caso per caso: la clausola deve essere effettivamente prevista dal bando, e la sua applicazione va sempre rapportata alle circostanze concrete. In caso di esclusione ritenuta ingiusta — ad esempio perché il fatto è ormai risalente nel tempo — la strada resta quella del ricorso al giudice amministrativo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

La pronuncia tocca un equilibrio delicato. Da un lato c’è l’interesse pubblico a non riammettere, subito e senza filtri, chi ha appena dimostrato di non essere all’altezza del ruolo, a tutela dei servizi e delle risorse dei contribuenti.

Dall’altro c’è un principio cardine del nostro ordinamento: l’accesso ai pubblici uffici deve restare aperto e in condizioni di uguaglianza, e nessuna sanzione può trasformarsi in un’esclusione a vita dal lavoro pubblico.

La sentenza tiene insieme i due valori con due criteri: la prossimità temporale tra licenziamento e concorso e l’attinenza tra il vecchio e il nuovo impiego.

Ma proprio qui si apre la domanda di fondo: quanto deve durare la “quarantena” perché l’esclusione sia ancora legittima? La decisione non fissa un termine preciso, e questa indeterminatezza lascia alle amministrazioni – e, in caso di contenzioso, ai giudici – un margine di valutazione che sarà interessante osservare nelle prossime pronunce.

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Scritto da Erika Verzaro - Responsabile editoriale con 20 anni di esperienza nel campo dei concorsi pubblici e del mondo del lavoro.
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